Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 901 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 20/01/2021), n.901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10618/2019 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIACINTO CORACE,

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 2143/2019, depositato

il 5.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15.7.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.M. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Bangladesh), essendo stato coinvolto in una faida familiare per ragioni proprietarie, e temendo per la sua vita era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c, avendo il Tribunale ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente basandosi unicamente sul verbale di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e sulla base di circostanze di fatto non sottoposte ad approfondimento istruttorio mediante audizione del richiedente, lamentando dunque violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente ed il mancato esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente e l’osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’Autorità giudiziaria;

1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione dei parametri normativi di definizione del “danno grave”, e si lamenta, con riguardo alla ritenuta non credibilità del narrato con cui il richiedente ha esposto le ragioni della fuga dal suo Paese, che sia stato omesso l’esame del fatto decisivo costituito dalla paura di essere ucciso a seguito di gravi accadimenti narrati, a suo dire integranti una persecuzione;

1.3. con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere omesso il Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa;

1.4. con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17 e art. 14, lett. c, per avere il Tribunale preso in esame “quale fonte principale di informazione sulla regione di origine l’ultimo report EASO del 2017…(senza)… considera(re)… la presenza di violenza omettendo di valutare anche l’esistenza di un conflitto armato tra le forze governative e altri movimenti secessionisti”;

1.5. le censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate;

1.6. in primo luogo, dalla decisione impugnata (pag. 2) si evince che l’udienza di comparizione venne fissata (in data 9.10.2018), ed il giudice dispose anche di procedere all’audizione del ricorrente (riportando nel decreto impugnato alla pag. 1, anche le rese dichiarazioni);

1.7. il Tribunale ha poi ritenuto non credibile quanto riferito dal ricorrente circa i “paventati timori in caso di rientro nel paese di origine”, pur ritenendo credibile “l’esistenza di un conflitto endo-familiare”, sulla scorta di una attenta disamina di quanto narrato (cfr. pag. 4 decreto impugnato), rilevando come “gli zii paterni non possiedono alcuno dei tratti dell’agente di persecuzione così come delineato da D.Lgs. n. 251 del 2007, nè il ricorrente lamenta una persecuzione fondata su basi etniche, religiose, sociali, politiche ed individuali…(e)… neppure deduce… un ricorso alle autorità per ottenere protezione da un ordinario conflitto parentale – che ben può definirsi a bassa intensità – (e)… lo sviluppo narrativo di tale (possibile) conflitto appare poco intellegibile nella sua successione storica e sulle sue ragioni (l’epoca di costruzione della casa è spostata in vari momenti della vita del ricorrente e/o dei suoi genitori mentre lascia… perplessi che la ragione del risentimento degli zii sia da ravvisarsi nel fatto che la casa costruita dal padre del ricorrente “…disturbava la bellezza della loro casa e loro volevano prendere tutto il terreno””);

1.8. il ricorrente genericamente e vanamente invoca l’attenuazione dell’onere probatorio a proprio carico, desumibile dall’art. 3, in particolare comma 5, del D.Lgs. n. 251 del 2017, avendo l’interessato pur sempre l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (art. 3, comma 5, lett. a), solo nel quale caso (e in presenza delle ulteriori condizioni poste dalla norma) è possibile considerare “veritieri” i fatti narrati;

1.9. la valutazione di non credibilità del racconto, che integra la ratio decidendi della sentenza impugnata, costituisce un apprezzamento di fatto che è riservato al giudice di merito, al quale compete di valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019);

1.10. il Tribunale, come si è detto, ha escluso la credibilità del racconto, per una motivazione che non si lascia negativamente apprezzare per i profili declinati nel riportato principio, avendo i giudici di merito valorizzato la vaghezza, genericità ed incongruenza del narrato;

1.11. il denunciato omesso esame di un fatto decisivo attiene a contenuti, inerenti una faida familiare per l’appropriazione di un immobile, non rilevante in quanto le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali, ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (cfr. Cass. n. 9043/2019);

1.12. la proposta critica non si confronta quindi con la motivazione con cui i giudici di merito escludono che la vicenda descritta, anche nei suoi esiti, possa integrare l’invocata fattispecie sub specie del rischio individualizzato, restando estranea alla prima il fenomeno delle faide private per ragioni economiche mentre lo scrutinio della situazione politico-sociale del Bangladesh, paese di provenienza del ricorrente, sulla base delle fonti internazionali più aggiornate, in cui si segnalano fenomeni episodici e limitati di violenza, collegata ad eventi politici o a conflitti interetnici, che non hanno “assunto diffusione ed intensità tali da ritenerle sufficienti a giustificare il riconoscimento della protezione di cui all’art. 15, lett. c della direttiva”, con insussistenza di un “rischio specifico per il ricorrente” in base al suo narrato, sottrae fondatezza al motivo diretto ad una rivisitazione di valutazioni del giudice di merito che non si segnalano per erroneità negli esiti o incompiutezza;

2.1. con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria, alla valutazione di assenza specifica di vulnerabilità ed omesso esame di fatti decisivi quanto a quest’ultima;

2.2. la censura complessivamente articolata risulta generica e non fa riferimento a ragioni personali di vulnerabilità, diverse da quelle già esaminate dal Tribunale in relazione alle altre domande, in quanto il ricorrente si duole che il giudice abbia omesso di valutare, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, l’avvenuta integrazione nel territorio italiano, le ragioni della sua fuga ed i rischi in caso di rientro in Patria;

1.13. il motivo è inammissibile perchè, pur prospettando anche una violazione di legge, è inteso a pervenire ad una diversa valutazione dei fatti esaminati dal giudice del merito, senza peraltro trasfondere la critica nel vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mediante la necessaria indicazione dei fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame, dolendosi invece il ricorrente, mediante un coacervo di argomentazioni, in maniera astratta, del mancato assolvimento della cooperazione istruttoria officiosa ed insistendo per la veridicità del narrato, che consiste in un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (in tema di valutazione di credibilità del racconto, cfr. Cass. n. 3340 del 05/02/2019);

1.13. è dirimente, invero, il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità, senza che l’insussistenza dei presupposti accertata dal Tribunale trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso, tale non potendosi ritenere l’attività lavorativa in Italia, già considerata dal Tribunale insufficiente a realizzare una condizione di integrazione;

1.14. la condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa, ma al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio;

1.15. il livello di integrazione dello straniero in Italia e il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ed il contesto di generale compromissione dei diritti umani nei Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 60;

1.16. il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, dovendo infatti tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455);

1.17. nella fattispecie del decreto impugnato il Tribunale ha escluso la sussistenza di problematiche soggettive implicanti una particolare vulnerabilità del ricorrente e comunque un livello significativo di compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza la cui situazione generale aveva in precedenza analizzato alla luce di varie fonti internazionali, debitamente riassunte e citate, valutando, come si è detto, le condizioni sociali ed economiche del richiedente nel nostro paese, esprimendo al proposito un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità;

1.18. le osservazioni, comunque ampiamente articolate e motivate, del Tribunale circa l’insufficienza ai fini della dimostrazione di un apprezzabile grado di integrazione sociale in Italia dello svolgimento di corsi di formazione non sono in contrasto con la legge e la giurisprudenza di legittimità che, come sopra ricordato, non ritiene sufficiente di per sè nè l’integrazione sociale, nè tantomeno la sola esistenza di un rapporto di lavoro a giustificare la concessione della protezione umanitaria;

2. sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto;

3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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