Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9009 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9009 Anno 2015
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 25129-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, FONDO ASSISTENZA PERSONALE
POLIZIA DI STATO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
2015
223

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende per legge;
– ricorrenti contro

FOGLINI STEFANO;

Data pubblicazione: 06/05/2015

- intimato –

avverso la sentenza n. 1440/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2011 R.G.N.
4263/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

26/01/2015

dal

Consigliere

Dott.

ANNAMARIA AMBROSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 4 aprile 2011 n.1440, la Corte di
appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di
Roma n.25291/2002, ha accolto la domanda proposta
dall’appellante Stefano Foglini nei confronti del Ministero

Polizia di Stato per il risarcimento danni subiti dal Foglini
a seguito di una caduta in data 25 giugno 1993 sul bordo della
piscina del centro sportivo di Tor di Quinto della Polizia di
Stato; ha, quindi, condannato gli appellati, in solido tra
loro, al pagamento di C 10.930,00, oltre interessi dalla
sentenza al saldo e rivalsa delle spese processuali.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione il Ministero dell’Interno e il Fondo di Assistenza
del personale della Polizia di Stato, svolgendo tre motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte
intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello ha ritenuto dimostrato che sul bordo
della piscina, dove cadde il Foglini, vi era
liquido scivoloso».

«acqua e un

Tanto sulla scorta della deposizione del

teste Francesco Cati, il quale, peraltro, per quanto risulta
dalla stessa decisione impugnata, sulla natura del

«liquido

scivoloso nulla sapeva aggiungere».
Sulla base di tale premessa la Corte territoriale ha
ritenuto integrata la dimostrazione della violazione da parte
degli odierni ricorrenti del principio del
ravvisando

«la

nemínem

laedere,

sussistenza dell’elemento oggettivo della

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dell’Interno e del Fondo di Assistenza del personale della

presenza di sostanze solitamente non rinvenibili in quel luogo
e di quello soggettivo della loro non visibilità o
rilevabilità con la normale diligenza».

Ha, quindi, liquidato

il danno subito dal Foglini sulla base della c.t.u.,
riconoscendo una percentuale invalidante permanente del

7%

1994», successivamente, cioè, a quello per cui è causa.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi
dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, rappresentato dalla presenza o meno
di materiale oleoso sul bordo della piscina, la sua idoneità a
determinare l’evento e la percettibilità dello stesso. Al
riguardo parte ricorrente deduce che la Corte di appello ha
fondato la decisione sulla esclusiva deposizione del teste
Cati, peraltro amico dell’originario attore, senza spiegare
per quale motivo riteneva, invece, inattendibile, in quanto
«interessato alla causa» l’altro testimone, Angelo Melle, che
aveva escluso la presenza di liquidi scivolosi sul bordo della
piscina, e ciò, sebbene costui, in ragione delle sue mansioni
di bagnino, poteva conoscere lo stato dei luoghi al momento
del sinistro meglio di chiunque altri. Osserva che, in ogni
caso, la motivazione risulta insufficiente e contraddittoria,
dal momento che non chiarisce se veramente era presente sul
bordo della piscina del materiale oleoso e se veramente questo
era impercettibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi
dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione e falsa

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«anche tenendo conto di altro incidente occorso al Foglini nel

applicazione dell’art.2043 cod. civ.. Al riguardo parte
ricorrente – premesso che la Corte di appello ha fondato
l’affermazione di responsabilità sul disposto dell’art. 2043
cod. civ. – osserva che nella motivazione della decisione
impugnata non vi – è traccia del riscontro dell’elemento

carico all’attore. Lamenta, dunque, che, ad onta del richiamo
al principio del

neminem laedere,

la Corte di appello abbia

postulato una responsabilità di tipo oggettivo, prescindendo
da una condotta colposa o dolosa ascrivibile agli enti
convenuti e dalla stessa esistenza di un nesso causale; a
quest’ultimo riguardo, precisa che il teste Cati non aveva
affatto riferito che sul bordo della piscina vi erano «acqua e
un liquido scivoloso»,

bensì che «ne/

punto in cui

(il

Foglini) è caduto vi era acqua e sostanza oleosa di cui non so
precisare la natura», non risultando, in tal modo, verificato
se la caduta era dovuta alla presenza di acqua o dell’altro
non precisato materiale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi
dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa
applicazione dell’art. 2056 cod. civ.. Al riguardo parte
ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia limitata a
recepire la relazione di c.t.u. senza valutare se la riduzione
complessiva dell’integrità psico-fisica fosse ascrivibile
6,01LE-‘3
all’evento per cui è causa, tenuto lAnche di altri due episodi
lesivi subiti dal Foglini successivamente all’evento per cui è
causa.
2. I primi due motivi di ricorso, suscettibili di esame

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soggettivo e del nesso causale, il cui onere avrebbe fatto

unitario per la stretta connessione delle censure, meritano
accoglimento nei limiti di cui si dirà di seguito.
2.1. Va innanzitutto ribadito che in materia di prova il
sindacato di legittimità non può investire il risultato
ricostruttivo in sé, affidato al libero apprezzamento del

delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la
valutazione delle prove, il controllo della relativa
attendibilità e concludenza nonché la scelta, tra le
risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare
i fatti in discussione

(ex pdnrimis,

Cass. Sez. Unite, 22

maggio 2013, n. 13175), risultando la cognizione della Corte
di cassazione, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
(nel testo qui applicabile

ratione temporis

anteriore alla

novella di cui al d.l. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del
2012) circoscritta alla coerenza e congruità logica delle
argomentazioni poste dal decidente a fondamento della
pronuncia (ex plurímís Cass. 13 settembre 2013, n. 20973)
Ciò premesso e precisato, altresì, che, nella specie, le
ragioni della decisione si risolvono nei sintetici spunti
sopra pressoché integralmente riportati, ritiene il Collegio
che mentre non è sindacabile la valutazione di
inattendibilità della deposizione di Angelo Melle, perché, sia
pure succintamente, motivata con un possibile interesse del
testimone alla causa in quanto

«addetto al controllo

dell’ambiente circostante la piscina»

(nell’evidente

presupposto che si potesse formulare, nei confronti del
medesimo testimone, seppure non evocato in giudizio, un

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giudice del merito, al quale sono riservate l’individuazione

addebito per omessa prevenzione) – le deduzioni di parte
ricorrente colgono nel segno laddove censurano l’obiettiva
carenza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico
che ha indotto il Giudice di appello, sulla base degli
elementi acquisiti dall’altra testimonianza, a un

punti nodali della controversia, e cioè: la natura del liquido
presente sul bordo della piscina, la sua avvistabilità e
quindi, l’esistenza di una correlazione causale tra la caduta
lamentata dall’originario attore e una condotta, dolosa o
colposa, addebitabile agli enti convenuti secondo il precetto
generale del neminem laedere invocato nella stessa sentenza.
5.2. Valga considerare che il rischio di scivolare sul
bordo di una piscina, trattandosi di una superficie
normalmente bagnata proprio a ragione dell’attività che vi si
svolge, va doverosamente calcolato ed evitato (ad es.
utilizzando calzature adeguate e comunque adeguandosi alla
massima prudenza), non potendosi poi invocare, una volta che
una caduta dannosa si è verificata, come fonte di
responsabilità l’esistenza di una situazione di pericolo che
rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in
base a una condotta normalmente diligente.
Va, altresì, considerato che, allorquando venga invocata,
come nel caso specifico, la regola generale dettata dall’art.
2043 cod. civ., grava sul danneggiato l’onere della prova di
un’anomalia dello stato dei luoghi, se non necessariamente
integrante gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto,
comunque, idonea a prefigurare una condotta colposa (o dolosa)

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convincimento opposto a quello del giudice di prime cure sui

della parte convenuta, fornendo, quindi, almeno implicitamente
la prova dell’elemento soggettivo

ex art. 2043 cod. civ.,

comunque necessaria.
Inoltre tanto in ipotesi di responsabilità per cose in

ex

responsabilità

art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di

ex

art. 2043 cod. civ., quale quella che

risulta evocata nel caso specifico, il comportamento colposo
del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un
bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo
anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o
atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi
dell’art. 1227, primo coma, cod. civ.), ovvero escludere il
nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità
del custode (integrando gli estremi del caso fortuito
rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.) e a maggior
ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella
previsione di cui all’art. 2043 cod. civ..
In particolare, quanto più la situazione di possibile
pericolo è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello
stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto
ed evento dannoso.
5.3. Nel caso di specie, quali che siano state le precise
espressioni usate dal teste Cati con riguardo al liquido
presente sul bordo della piscina – e cioè sia che il teste

8

gi9y

custodia

abbia riferito della presenza di acqua e di
scivoloso»,

«un liquido

come ha inteso il giudice di appello, sia,

piuttosto, che si sia limitato a parlare di materiale
«oleoso»,

come puntualizza parte ricorrente – la mancanza di

qualsiasi ulteriore specificazione in ordine alle circostanza

Corte di appello che il testimone non era stato in grado di
precisare la natura del “liquido” in questione rendono
insuperabilmente insufficiente la motivazione, in fatto, della
sentenza impugnata e, correlativamente, apodittico il giudizio
svolto in diritto circa l’ascritta violazione del principio
del neminem laedere.
Vanno, dunque, accolti nei limiti sopra precisati il primo
e il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione con
rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione,
per una nuova valutazione dei fatti dedotti in giudizio,
sopperendo al rilevato

deficit

motivazionale e facendo

applicazione dei principi sopra esposti.
La regolazione delle spese del giudizio di cassazione resta
affidata al giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti in motivazione;
cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le
spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Roma
in diversa composizione.

della caduta e, anzi, la precisazione da parte della stessa

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