Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9008 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9008 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

manifestatasi

SENTENZA

circa 20
minuti dopo

sul ricorso 2355-2011 proposto da:

la nascita –

BENVENUTI PAOLA BNVPLA64C42H501R in proprio e quale
esercente la potestà sul figlio minore PERAllOLI

Responsabilità
dei medici
da tardivo
trasferimento

MICHELE, BENVENUTI ALESSANDRO BNVLSN35BD969D, GHIA

nel reparto
di

ZARINA GHIZRN64S67D969C, elettivamente domiciliati

rianimazione

in ROMA, VIA BENIAMINO DE RITIS 18, presso lo studio
V”

„.;
2015

Sussistenza

dell’avvocato DOMENICO DI LISA, che li rappresenta e

Responsabilità
del

38

difende giusta procura speciale a margine del

conducente
l’autoveicolo

ricorso;

sinistrato –

– ricorrenti –

Nesso di
causalità Ravvisata

contro

esclusione –

1

Data pubblicazione: 06/05/2015

Erroneità –

GESTIONE LIQUIDATORIA USL/12 ROMA 02175860424, UGF

Valutazione
Se

ASSICURAZIONI SPA (già UNIPOL ASSICURAZIONI SPA),

conseguenza

UGF

ASSICURAZIONI

SPA

(SUCCESSORE

più

UNIPOL

probabile

ASSICURAZIONI SPA), SOCIETA’ REALE MUTUA

che non
ll’antecedent

ASSICURAZIONI 00875360018, AZIENDA UNICA SANITARIA

specifico

REGIONALE ZONA 7 , REGIONE MARCHE , PERAllOLI

dal sinistro

costituito

– Necessità

ROBERTO;

– Fondamento

– intimati R.G.N. 2355/2011

Nonché da:
Cron.

clog

GESTIONE LIQUIDATORIA USL/12 ROMA 02175860421, in
Rep.

persona del Commissario liquidatorie Dr. PIERO
Ud. 09/01/2015

CICCARELLI,

Direttore

Generale

e

legale
PU

rappresentante pro tempore dell’ASUR, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DOMENICO CAPRIOTTI giusta procura speciale in calce
al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

BENVENUTI PAOLA BNVPLA64C42H501R in proprio e quale
esercente la potestà sul figlio
MICHELE,

BENVENUTI

minore

PERAZZOLI

ALESSANDRO BNVLSN35BD969D, GHIA

ZARINA GHIZRN64S67D969C, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA BENIAMINO DE RITIS 18, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO DI LISA, che li rappresenta e

2

A

difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI

00875360018, in

persona del Dirigente Servizio Affari Legali Avv.
GIORGIO MARIA LOSCO, elettivamente domiciliata in

dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANGELO DEL BORRELLO
giusta procura speciale in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

PERAZZOLI

ROBERTO,

REGIONE

MARCHE

UGF

ASSICURAZIONI SPA (già UNIPOL ASSICURAZIONI SPA);
– intimati –

Nonché da:
UGF ASSICURAZIONI SPA (nuova denominazione assunta
dalla Compagnia Assicuratrice UNIPOL SPA)
02705901201,

in persona del suo procuratore ad

negotia Dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo
^
studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI
MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –

ROMA, VIA CONCA D’ORO 300, presso lo studio

contro

BENVENUTI PAOLA BNVPLA64C42H501R in proprio e quale
esercente la potestà sul figlio minore PERAZZOLI
MICHELE, BENVENUTI ALESSANDRO BNVLSN35BD969D, GHIA
ZARINA GHIZRN64S67D969C, elettivamente domiciliati

dell’avvocato DOMENICO DI LISA, che li rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
controricorrenti all’incidentale nonchè contro

GESTIONE LIQUIDATORIA USL/12 ROMA 02175860424, REALE
MUTUA ASSICURAZIONI SOCIETA’ 00875360018, AZIENDA
UNICA SANITARIA REGIONALE ZONA 7 , REGIONE MARCHE ,
PERAZZOLI ROBERTO;
– intimati –

Nonché da:
SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018, in
persona del Dirigente Servizio Affari Legali Avv.
GIORGIO MARIA LOSCO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CONCA D’ORO 300, presso lo studio
N

dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANGELO DEL BORRELLO
giusta procura speciale in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –

in ROMA, VIA BENIAMINO DE RITIS 18, presso lo studio

contro

BENVENUTI PAOLA BNVPLA64C42H501R in proprio e quale
esercente la potestà sul figlio minore PERAZZOLI
MICHELE, BENVENUTI ALESSANDRO BNVLSN35BD969D, GHIA
ZARINA GHIZRN64S67D969C, elettivamente domiciliati

dell’avvocato DOMENICO DI LISA, che li rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– controricorrenti all’incidentale nonché contro

GESTIONE LIQUIDATORIA USL/12 ROMA 02175860424, UGF
ASSICURAZIONI SPA (già UNIPOL ASSICURAZIONI SPA),
UGF ASSICURAZIONI SPA (quale successore di UNIPOL
ASSICURAZIONI SPA), AZIENDA UNICA SANITARIA
REGIONALE ZONA 7, PERAZZOLI ROBERTO, REGIONE MARCHE;
– Intimati – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4802/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2009, R.G.N.
7229/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato DOMENICO DI LISA;
udito l’Avvocato FABRIZIO MOZZILLO per delega;

in ROMA, VIA BENIAMINO DE RITIS 18, presso lo studio

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega;
udito l’Avvocato GIOVANNI BAFILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento dei motivi l e 8 del ricorso
Benvenuti rigetto degli altri, assorbimento del
ricorso di Gestione Liquidatoria, rigetto del
ricorso Reale Mutua e inammissibilità in subordine
rigetto del ricorso UGF;

g

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/12/2009 la Corte d’Appello di Roma, in
parziale accoglimento del gravame interposto dalla Gestione
Liquidatoria della ex Usi n. 12 e in conseguente parziale riforma
della pronunzia Trib. Roma n. 8115/03, ha condannato la società

della quota di coassicurazione, la predetta Gestione
dell’ammontare della somma liquidata in favore del minore Michele
Perazzoli a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo sofferti
in conseguenza di ipossia per tardiva intubazione tracheale
all’esito di asfissia cerebrale manifestatasi circa venti minuti
dopo la nascita avvenuta il 28/7/1994 nel reparto dei prematuri,
al riguardo ravvisando ( come già il giudice di prime cure )
sussistente solamente la responsabilità dei sanitari e delle
strutture ospedaliere, e non anche quella del sig. Roberto
Perazzoli, padre del minore Michele e marito della sig. Paola
Benvenuti, che era alla guida dell’autovettura Peugeot tg.
AN591217 a bordo della quale quest’ultima viaggiava come
trasportata, e che aveva causato il sinistro avvenuto il 15 luglio
1994, finendo fuori strada al Km. 62,90 della S.S. 76

bis in

direzione di Ancona, all’esito del quale la predetta aveva subito
una lesione alla spina dorsale con paralisi degli arti inferiori e
di tutto quello che era al di sotto dell’ombelico, rendendosi
necessario il relativo trasporto in elioambulanza all’Ospedale Le
Torrette di Ancona.

7

Unipol s.p.a. a manlevare, nei limiti del massimale di polizza e

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
Benvenuti, in proprio e quale esercente la potestà sul minore
2.

Michele Perazzoli, nonché gli intervenuti sigg. Alessandro
Benvenuti e Zarina Ghia, nonni di quest’ultimo, propongono ora
ricorso per cassazione, affidato a 12 motivi, illustrati da

Resistono con separati controricorsi la Gestione Liquidatoria
della ex Usi 12, la Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. e la
società Ugf Assicurazioni s.p.a., che spiegano tutte altresì
ricorso incidentale, quest’ultima illustrandolo anche con memoria,
cui resiste con controricorso la Benvenuti, in proprio e nella
qualità, la quale ha presentato anche memoria, unitamente ai sigg.
Alessandro Benvenuti e Zarina Ghia.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 ° motivo la ricorrente in via principale denunzia
<> degli artt. 40, 41 c.p., in
relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché «mancato
esame>> ed «insufficiente motivazione>> su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente <>
ed escluso la rilevanza causale del sinistro stradale, laddove
quest’ultimo ne costituisce relativa <>, in
quanto <>, sicché
la corte di merito ha errato <>, atteso che la <>.

che medico legale>> il <>, avendo
riportato <> per l’<>. E che è «paradossale» affermare <>.
Lamenta, ancora, che <>, il quale <>.
t

Si duole che <> abbia <>, a fortiori dopo aver
<>, sicché la corte di
merito avrebbe dovuto diversamente <>.
Con il 2 ° motivo denunzia <>
degli artt.1681, 2054 c.c. nonché <> degli
artt. 2055, 1292, 1294 c.c., in relazione all’art. 360, l ° co. n.
..
3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito non si sia pronunziato in
merito alle invocate «presunzioni di responsabilità ex artt.
1681, 2054 c.c.>>.

10

disinteresse dell’equipe ospedaliera>>.

Con il 3 ° motivo denunzia <>
degli artt. 2043, 2056, 2059, 1218, 1223 c.c., in relazione
all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia immotivatamente ridotto
la valutazione del danno biologico dalla misura del 100% a quella

Lamenta che erroneamente non è stata concessa la liquidazione
del danno da «inabilità temporanea a titolo di danno biologico»
unitamente al <>.
Si duole che la corte di merito abbia fatto ricorso
all’applicazione delle Tabelle di Roma in luogo dell’applicazione
del criterio equitativo puro.
Con il 4 ° motivo denunzia <>
degli artt. 2043, 2056, 1218, 1223 c.c., 112 c.p.c., in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia limitato il
<>, e non
anche al richiesto danno da perdita della capacità lavorativa;
spese di assistenza e mantenimento; abbattimento barriere
architettoniche; spese mediche e di cura.
Con il 5 ° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione»
degli artt. 2727, 2728, 2729 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., in
relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.; nonché <> di punto decisivo della controversia.

11

del 95%.

Si duole che la corte di merito non abbia ritenuto la
sussistenza del danno patrimoniale da patema d’animo e sofferenza
interna in base a prova presuntiva.
Con il 6 ° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione>>
degli artt. 1226, 2056 c.c., 112, 115 c.p.c., in relazione

punto decisivo della controversia.
Si duole che la corte di merito non abbia proceduto alla
«personalizzazione>> del danno patrimoniale, limitandosi a
strettamente attenersi ai valori tabellari, con particolare
riferimento alle spese future, di assistenza e mantenimento, di
abbattimento delle barriere architettoniche.
Con il 7 ° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione>>
degli artt. 1218, 2043, 2056, 1223 c.c., 112 c.p.c., in relazione
all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.,; nonché <> di
punto decisivo della controversia.
Si duole che la corte di merito non abbia proceduto alla
<> del danno non patrimoniale, limitandosi a
strettamente attenersi ai valori tabellari, e abbia in particolare
liquidato il danno morale in «somma pari alla metà

del

danno

biologico>>.
Con 1’8 ° motivo denunzia <>
della L. n. 21 del 1997, del D.L. n. 630 del 1996, della L. n. 549
del 1995, degli artt. 2 L. n. 724 del 1994, 6 L.R. Marche n. 22
del 1994, del D.L. n. 502 del 1992; nonché <> di

e

contraddittoria>> motivazione su punto decisivo della

controversia.
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto la Gestione
Liquidatoria dell’ex USL 12 esclusiva responsabile in ordine al
risarcimento de quo,

e non anche, in via concorrente, la Regione

Con il 9 ° e 1’11 ° motivo denunzia «violazione e falsa
applicazione>> degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729, 2043, 2059
c.c., 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 ° co. n.
3, c.p.c.; nonché <> di punto decisivo della
controversia, «omessa ed insufficiente>> motivazione su punto
decisivo della controversia.
Si duole non essersi considerato che «la responsabilità
ultramassimale della Reale Mutua è già stata accertata e
pronunciata con la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
2197/99 del 14/01 – 7/07/99, depositata in atti, passata in
giudicato>>.
Con il 10 ° motivo denunzia <>
degli artt. 83, 84 c.p.c., in relazione all’art. 360, l ° co. n. 3,
c.p.c.,; nonché <>.
Con il 12 ° motivo richiede emettersi <> tra <> .
Un tanto facendo apoditticamente riferimento alle conclusioni
della CTU disposta ed espletata nel giudizio di l ° grado e senza
dare motivatamente conto del rilievo assorbente e decisivo
assegnato alla circostanza che <>.
Tale circostanza costituisce invero un mero fatto, come tale
inidoneo a dare logica e stringente spiegazione sul piano del

14

connessi, sono in parte fondati e vanno accolti nei termini e

nesso di causalità come si vorrebbe viceversa dalla corte di
merito laddove apoditticamente e con motivazione meramente
v

apparente afferma che <>.
La corte di merito ha invero omesso di fornire indicazione
alcuna in ordine alla relativa considerazione in termini
(quantomeno) di concausa,

a fortiori

in considerazione

dell’incertezza e contraddittorietà della ricostruzione fattuale,
e in particolare della circostanza che <>, determinando una
<>, e del fatto che all’esito
della rinnovata CTU in grado di appello è stata dai consulenti
e

«prospettato un precedente insulto ipossico … ricollegabile al
.
trauma subito dalla madre per effetto del sinistro>>.
Orbene, la corte di merito non fornisce esaustiva e
convincente spiegazione al riguardo del perché abbia inteso
privilegiare le risultanze della CTU disposta in prime cure
anziché a quelle della rinnovata CTU.

15

nascita, dal momento che tutte le osservazioni cliniche e

Tale non può infatti certamente considerarsi l’assunto secondo
cui «non risulta alcun elemento certo per potersi ritenere che un
eventuale danno da ridotta ventilazione polmonare da chok materno
non fosse comunque emendabile grazie ad un corretto e tempestivo
trattamento terapeutico da parte dei sanitari ospedalieri>>, pur a

ancorato a criteri di compatibilità e di verosimiglianza>>.
A tale stregua, nell’escludere la compatibilità del nesso di
causalità sulla base della ravvisata sussistenza di mera
<> -anziché

certezza

degli

“elementi”, con motivazione invero meramente apparente la corte di
merito ha infatti omesso di considerare che, giusta orientamento
già delineatosi (anche) nella giurisprudenza di legittimità (v.
Cass., 16/10/2007, n. 21619), poi confermato dalle Sezioni Unite
civili di questa Corte, stante la diversità del regime probatorio
applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due
processi, nell’accertamento del nesso causale in materia civile
vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più
probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola
della prova “oltre il ragionevole dubbio”

(v.

Cass., Sez. Un.,

11/1/2008, n. 576 ).
Le Sezioni Unte hanno al riguardo in particolare sottolineato
che ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., un evento è da considerare
causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in
assenza del secondo, nonché dal criterio della c.d. causalità
adeguata, in base al quale occorre dar rilievo, all’interno della

16

fronte del rilievo che <> resta «comunque

serie causale, solo a quegli eventi che non appaiano -alla stregua
di una valutazione

ex ante-

del tutto inverosimili (v. Cass.,

8/7/2010, n. 16123; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576).
Questa Corte ha al riguardo già avuto modo di porre in rilievo
che «in una diversa dimensione di analisi sovrastrutturale del

versante della probabilità relativa (o variabile), caratterizzata,
specie in ipotesi di reato commissivo, dall’accedere ad una soglia
meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo
modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale,
possono assumere molteplici forme espressive (serie ed
apprezzabili possibilità, ragionevole probabilità ecc.), senza che
questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula
peritale, senza che egli perda la sua funzione di operare una
selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento
storico: senza trasformare il processo civile (e la verifica
processuale in ordine all’esistenza del nesso di causa) in una
questione di verifica (solo) scientifica demandabile tout court al
consulente tecnico: la causalità civile, in definitiva, obbedisce
alla logica del più probabile che non» (cosi Cass., 16/10/2007,
n. 21619).
Si è ulteriormente precisato che l’adozione del criterio della
probabilità relativa (anche detto criterio del “più probabile che
non”) si delinea invero in una analisi specifica e puntuale di
tutte le risultanze probatorie del singolo processo, sicché la
concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve

17

(medesimo) fatto, la causalità civile ordinaria, attestata sul

essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della
specificità del caso concreto, senza limitarsi ad un meccanico e
semplicistico ricorso alla regola del 51% ma facendosi luogo ad
una compiuta valutazione dell’evidenza del probabile (in tali
termini v., da ultimo, Cass., 21/7/2011, n. 15991, ove così

se “le possibili concause appaiono plurime e quantificabili in
misura di dieci, ciascuna con un’incidenza probabilistica pari al
3%, mentre la trasfusione attinge al grado di probabilità pari al
40%, non per questo la domanda risarcitoria sarà per ciò solo
rigettata – o geneticamente trasmutata in risarcimento da

chance

perduta, dovendo viceversa il giudice, secondo il suo prudente
apprezzamento che trova la sua fonte nella disposizione di legge
di cui all’art.

116

c.p.c.,

valutare la

probatoria del caso concreto e addivenire,
giudizio

comparativo,

alla più

complessiva evidenza
all’esito di tale

corretta delle

soluzioni

possibili”).
Orbene, a parte la considerazione che l’intervento anche
erroneo del medico all’esito di sinistro stradale costituisce
invero conseguenza possibile, e pertanto non inverosimile ed
imprevedibile, ( cfr. Cass., 7/7/2009, n. 15895; Cass., 14/4/2010,
n. 8885; Cass., 30/4/2010, n. 10607 ), non può d’altro canto
trascurarsi che, come questa Corte ha del pari avuto più volte
modo di sottolineare, in caso di concretizzazione del rischio che
la regola violata tende a prevenire, in base al principio del
nesso di causalità specifica non può prescindersi dalla

18

esemplificato, in tema di danni da trasfusione di sangue infetto:

considerazione del comportamento dovuto e della condotta colposa
(o dolosa) nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di
causalità che i danni conseguenti a quest’ultima astringe rimane
invero presuntivamente provato (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008,
n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582. E, da ultimo, Cass.,

Non è dato per altro verso evincersi gli argomenti in base ai
quali la corte di merito ha assegnato alla ravvisata condotta
colposa dei medici (atteso <> del piccolo
«nel reparto di rianimazione>>) il significato di causa
sopravvenuta determinante in via autonoma ed esclusiva la
situazione patologica sofferta dal minore, escludendo che in base
al criterio della probabilità relativa o del “più probabile che
non” questa possa invero costituire conseguenza anche dello
specifico antecedente causale costituito dal sinistro stradale, il
quale ha reso necessario il trasporto in ospedale dell’odierna
ricorrente in elioambulanza della madre in ragione della gravità
delle lesioni subite e dell’urgenza dovuta alle sue condizioni
cliniche, avendo riportato la frattura lussazione delle vertebre
D10-D11, e in conseguente ricovero con prognosi riservata per
l’<> al neonato si sia manifestata «circa venti minuti
dopo la nascita>>, essendo viceversa necessario accertare se, al
di là del momento di relativa manifestazione, essa sia causalmente
ascrivibile alla patologia subita dalla madre in conseguenza del
relativo specifico antecedente causale costituito dal sinistro
stradale che l’ha provocata, e cioè se l’asfissia cerebrale che ha
colpito il neonato non sia conseguenza (quantomeno anche) della
paralisi subita dalla madre dall’ombelico in giù in conseguenza
del sinistro stradale.
Orbene, la corte di merito non ha dato adeguatamente conto del
ragionamento seguito per escludere che tale sinistro abbia inciso
in ordine alla determinazione del parto prematuro e della
patologia subita dal neonato, pur in presenza di emergenze
processuali, e in particolare delle risultanze della CTU disposta
in grado d’appello, deponenti per la <> e
<> che l’asfissia cerebrale che ha colpito il
neonato sia causalmente ascrivibile all’impossibilità per la
madre, a cagione delle conseguenze traumatiche riportate all’esito
del sinistro, di poter continuare ad adeguatamente ossigenare il

20

non appare invero decisiva la circostanza che l’<> con le norme-principio che connotano il settore
dell’organizzazione sanitaria locale (cfr. Corte Cost. n. 355 del
1993), e quindi tale da imporsi all’autonomia finanziaria
regionale ai fini della disciplina prevista per i debiti ed i
crediti delle soppresse Usl ( cfr. Corte Cost. n. 89 del 2000,
Corte Cost. n. 222 del 1994 ).
In seguito, proprio con la citata sentenza n. 116 del 2007, il
giudice di costituzionalità delle leggi è giunto a riconoscere
espressamente all’art. 6, comma 1, L. n. 724 del 1994 il valore di
principio fondamentale della legislazione statale in materia di
tutela della salute.
In riferimento ad analoghe fattispecie, le Sezioni Unite hanno
p

poi escluso che l’applicabilità del principio generale desumibile
dalla legislazione statale debba essere verificata di volta in

.
volta sulla base della normativa regionale di riferimento e della
sua rilevanza

osservando che le Regioni sono

ratione temporís,

libere di introdurre forme diverse di gestione dei debiti in
esame, istituire distinti organi o strutture con compiti non
limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento

28

comma 1, L. n. 724 del 1994 era da considerare, per la finalità

dei residui passivi, definirne le competenze ed individuare le
misure più opportune per soddisfare tali obbligazioni, ma in
nessun caso possono escludere la loro successione nella titolarità
di tali rapporti o riversarla su soggetti diversi, ed in
particolare sulle neo costituite Ausl, risultando altrimenti

dei creditori che lo stesso mira a garantire.
Pertanto, nel caso in cui il tenore della legge regionale
riveli poca chiarezza o profili di ambiguità, il possibile
contrasto con il principio fondamentale della legge statale va
risolto in via interpretativa, attraverso una lettura sistematica
e costituzionalmente orientata della legge regionale, all’esito
della quale soltanto, in caso di persistenza ed insanabilità del
contrasto, può dubitarsi della legittimità costituzionale della
norma regionale, in quanto volta inequivocabilmente ad eliminare
responsabilità e legittimazione della Regione di riferimento ( v.
Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10135 ).
Orbene, l’art. 8 L.R. Marche n. 22 del 1994 prevede, fra
l’altro (coma 3), che «Le nuove U.S.L. e le aziende ospedaliere
subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti
giuridici attivi e passivi posti in essere dalle U.S.L
soppresse».
Questa Corte ha invero già avuto modo di affermare che il
tenore del sopra riportato art. 8, comma 3, L.R. Marche n. 22 del
1994, n. 22 appare

coerente

con il principio informatore della

29

violato il predetto principio, e pregiudicata l’uniforme tutela

Riforma della Struttura Nazionale Sanitaria di cui alla L. n. 724
e

del 1994, ( cfr. Cass., 23/2/2000, n. 2032 ).
c
Ne consegue che la detta disposizione di cui all’art. 8 L.R.
Marche n. 22 del 1994 deve, alla stregua della sua interpretazione
sistematica e avuto in particolare riguardo alla sua lettura

in tema di sopportazione degli oneri pregressi, va intesa nel
senso che la successione nei rapporti giuridici sostanzialmente
riferibili alle Usi soppresse è totalmente regolata dalla
disciplina sopra richiamata dettata dal suindicato art. 6 L. n.
724 del 1994.
Orbene, nel correttamente escludere la possibilità di farsi
gravare «l’eventuale partita debitoria … sulla neo costituita
Azienda Ausl 7>>, laddove ha ulteriormente affermato che <> ha ritenuto «la
Gestione Liquidatoria unica legittimata passivamente alla
liquidazione delle partite debitorie facenti capo alla pregressa
Usl e, nello specifico, di quella di natura risarcitoria oggetto
di giudizio>>, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza

invero disatteso il suindicato principio.
Con unico motivo la ricorrente in via incidentale Gestione
liquidatoria ex Usi n. 12 denunzia <> motivazione su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.

30

costituzionalmente orientata in relazione al suindicato principio

Oltre che formulato in violazione dell’art. 366, 1 0 co. n. 6,
c.p.c. laddove fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di
merito [ es., alla C.T.U. ] limitandosi a meramente richiamarli,
senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire

individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del
processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la
Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da
ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche )
dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di
parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti
( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass.,
23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, /
n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza
anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso
inammissibile (cfr. Cass., 1919/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009,
n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279.
E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n.
19157 ), va osservato che nella parte in cui si duole
dell’erroneità della considerazione del nesso di causalità la
ricorrente inammissibilmente prospetta un censura di violazione di
norme di diritto in luogo del denunziato vizio di motivazione.
Vanno dichiarati altresì inammissibili i ricorsi in via
incidentale proposti dalla U.g.f. Assicurazioni s.p.a. e dalla
società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a., non risultando dalle

31

puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa

r
medesime nemmeno indicate le norme asseritamente violate, le
censure non risultando pertanto formulate in modo chiaro ed
intellegibile, sicché questa Corte non viene posta in grado di
orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali la ricorrente
ritiene di censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997,

verificarne il fondamento ( v. Cass., – 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005,
n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177;
Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni
contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire
con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità
accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n.
3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Accolto nei termini e limiti sopra indicati -assorbiti ogni
altra e diversa questione e profilo- il ricorso principale,

e

dichiarati inammissibili tutti i ricorsi in via incidentale
proposti, dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione
in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in
diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei
suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie p.q.r. il ricorso
principale, inammissibili gli incidentali. Cassa in relazione

32

n. 7851 ), e di adempiere al proprio compito istituzionale di

l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Roma, 9/1/2015

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