Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9008 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4552/2016 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso il Sig. GIAN MARCO GREZ, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO BRANCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6986/08/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN ATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che V.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e quello incidentale del V. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto in parte il ricorso del contribuente avverso un avviso di rettifica e liquidazione riguardante un atto di trasferimento di un complesso turistico-ricettivo di (OMISSIS);

che, nella decisione impugnata, la CTR – dopo aver sottolineato la sufficienza della motivazione di primo grado – ha affermato che la CTU all’uopo disposta avrebbe offerto una congrua stima del valore di mercato attendibile, sicchè il valore finale del complesso sarebbe risultato pari a Euro 863.000.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con la prima doglianza, il V. lamenta violazione di legge, nullità della sentenza e del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, infatti, trattandosi della stessa unica imposta, tutte le parti del contratto avrebbero dovuto essere in causa. Da ciò la nullità assoluta del procedimento e della sentenza;

che, col secondo rilievo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il giudice tributario, affermando che l’accertamento di valore non motivato costituiva provocatio ad opponendum, avrebbe di fatto sostituito alla discrezionalità amministrativa la propria, fondandosi su fonti e criteri di valutazione vietati dalla legge ed affidati ad un CTU;

che, con l’ultimo mezzo, il V. assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in tema di governo delle spese, lamentando l’inversione del principio della soccombenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, infatti, a fronte di un processo di appello che aveva visto il rigetto del gravame principale e l’accoglimento parziale di quello incidentale, la CTR aveva erroneamente sostenuto che si trattasse di accoglimento parziale dell’appello dell’Agenzia, sicchè sarebbe stata illegittima la condanna della parte vittoriosa al pagamento integrale delle ingenti spese di CTU; che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo non è fondato;

che, in tema d’imposta di registro riguardo alla sentenza sottoposta a tassazione, sussiste solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio verso l’Amministrazione per il pagamento dell’imposta, per cui, conformemente alla regola generale delle obbligazioni solidali, non sussiste litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria ed il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali (Sez. 5, n. 24098 del 12/11/2014; Sez. 6-5, n. 21134 del 08/10/2014);

che il secondo motivo è invece fondato;

che, infatti, in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum e soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur (Sez. 5, n. 7360 del 31/03/2011);

che, nella specie, la CTR non ha dato contezza del merito dell’atto impugnato, al fine di accertare se esso contenesse gli elementi essenziali minimi richiesti dalla giurisprudenza, non potendo reputarsi sufficiente il richiamo alle “distinte prospettazioni delle parti e gli argomenti a sostegno delle rispettive richieste” per spiegare la “valutazione critica comparata, precisando le ragioni di prevalenza dell’una o dell’altra tesi ed i motivi in fatto e in diritto che hanno indotto a ricostruire la vicenda sottoposta alla loro attenzione”; che il terzo motivo è parimenti fondato, per quanto di ragione; che, invero, la decisione di compensare le spese di lite, in virtù della reciproca soccombenza, trova poi una deroga, assolutamente inspiegabile, a proposito delle spese di CTU (“Le spese di giustizia considerata la reciproca soccombenza rimangono a carico di parte contribuente le spese di CTU”); che il ricorso va dunque accolto limitatamente al secondo ed al terzo motivo e respinto riguardo al primo; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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