Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9007 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9007 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

PU

SENTENZA

sul ricorso 15695-2011 proposto da:
F.LLI LORENZINI SNC DI LORENZINI GUIDO & C
00959380379, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
MARIA PAPADIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
I’

2014

DOMENICO PIAZZA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2729
contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151, in persona del
procuratore speciale e legale rappresentante pro

1

Data pubblicazione: 06/05/2015

tempore

dott.

GIANMARIO

GATTA,

elettivamente

domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 21,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO LO GIUDICE,
che la rappresenta e difende giusta procura a margine
del controricorso;

avverso la sentenza n. 762/2010 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 19/07/2010 R.G.N. 767/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

2

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione del 22 luglio 1998 la s.a.s. IMMOBILIARE Pagani
convenne dinanzi al tribunale di BOLOGNA la Società Fratelli
LORENZINI s.n.c. cui aveva appaltato lo scavo e la
movimentazione di un terreno interessato da fondazioni. IL 23

paratie che sostenevano il terreno scavato ed erano state
sepolte le fondazioni.
L’ATTORE agiva per il risarcimento dei danni per la negligente
e imprudente esecuzione dei lavori di scavo. RESISTEVA la
società FRATELLI LORENZINI, contestando il fondamento delle
domande e chiamava in lite la propria assicuratrice, allora LA
Previdente assicurazioni spa alla quale chiedeva di essere
manlevata. L’ASSICURATRICE si costituiva ed eccepiva la in
operatività della garanzia

e in via subordinata il limite dei

massimali.
La causa era istruita con produzioni documentali ed
espletamento della CTU per accertare le cause della frana.
2.11 Tribunale di Bologna, con sentenza del 7 marzo 2005 n.625
accertava la responsabilità della Lorenzini in relazione alla
frana del terreno ed ai relativi danni, accertava l’operatività
della copertura assicurativa, condannava la convenuta al
pagamento di curo 41.581,10 oltre accessori e spese legali.
Condannava l’assicuratrice alla manleva in favore dello
assicurato ed al 50 % delle spese di CTU.

SETTEMBRE 1996 era avvenuto nel cantiere il crollo delle

3.Contro la decisione proponeva appello principale la MILANO
ASSICURAZIONI, avente causa dalla LA PREVIDENTE, sostenendo la
in operatività della assicurazione, e con appelli incidentali
dalle altre parti. La società PAGANI, sosteneva che le somme
liquidate andavano rivalutate, trattandosi di debito di valore

incidentale sostenevano che le spese di CTU dovevano far carico
all’assicuratrice che aveva chiesto l’espletamento della
consulenza di ufficio.
4.La Corte di appello di BOLOGNA con sentenza del 9 luglio
2010, non notificata, ha riformato la sentenza del tribunale
rigettando la domanda di manleva, e l’appello incidentale della
società Fratelli LORENZINI, ma accoglieva l’appello incidentale
della società IMMOBILIARE PAGANI in punto di rivalutazione del
danno liquidato in euro 41.581,10 con rivalutazione ed
interessi, in quanto debito di valore. CONFERMAVA nel resto la
sentenza impugnata, e liquidava le spese come in dispositivo,
motivando la compensazione tra le appellate .
5.CONTRO la decisione ricorre la società Fratelli LORENZINI
S.N.C. deducendo due motivi di ricorso illustrati da memoria
che cita un recente arresto giurisprudenziale per un caso
analogo.
RESISTE la MILANO assicurazioni con controricorso,chiedendo il
rigetto del ricorso, NON RESISTE la società Immobiliare PAGANI,
ritualmente citata.

4

da responsabilità aquiliana, e le società appellanti in via

MOTIVI DELLA DECISIONE.

6.IL ricorso, che ratione temporis non è soggetto al regime dei
quesiti, NON MERITA accoglimento.
Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi, ed a
seguire la confutazione in diritto.

un error in iudicando compiuto dalla CORTE DI APPELLO, la quale
disattendo in dettato dell’art.2697 in tema di onere della
prova ed ancora la regola dell’art.2058 c.civ, in tema di
restitutio in integrum, avrebbe confuso la prova dell’illecito
posto in essere dalla società LORENZINI con la prova dello
effettivo pregiudizio patrimoniale, così escludendo anche
l’obbligo di manleva.
Si assume al ff 11 del ricorso che il mancato preventivo
esborso di danaro da parte del danneggiante assicurato non
preclude il suo diritto alla manleva, e che la diversa opinione
proposte dalla CORTE di appello costituisce di per sé la
violazione dello art.1917 primo comma del codice civile.
NEL SECONDO MOTIVO da pag 12 a pag

18, partendo dalle

considerazioni svolte dal CTU DI UFFICIO, di cui si citano le
pag 10 ed 11, si sostiene che la consulenza descrive i fatti
materiali

costituenti il danno, e che la motivazione è

illogica nel punto in cui sostiene che la parte danneggiata
non abbia dato la prova degli esborsi di danaro effettivamente
patiti per il ripristino del terreno, ed ha ritenuto di non

5

NEL PRIMO MOTIVO da pag 8 a pag 12 si deduce sostanzialmente

dover ulteriormente approfondire tale punto con una ulteriore
consulenza.
Nella memoria illustrativa datata 4 dicembre 2014 si precisa
che per consolidata giurisprudenza -citando CASS 18 SETTEMBRE
2013 N.21337 e precedenti annotati- costituisce una semplice

allorché sia stato originariamente richiesto in giudizio, come
è nella fattispecie, il risarcimento in forma specifica.
Rimanendo in vero immutato il fatto giuridico posto a
fondamento delle pretesa.
REPLICA puntualmente l’assicuratore nel controricorso, che il
contratto assicurativo stipulato tra le parti, garantiva la
ditta assicurata contro la responsabilità civile per danni
cagionati a terzi nell’esercizio della specifica attività
lavorativa svolta con la esecuzione dei lavori di scavo in
cantiere, ma che l’obbligo della manleva non poteva ritenersi
operante nel caso in cui dalla condotta illecita fossero
derivati danni presunti, ma privi di un reale riscontro
probatorio. Il preventivo di spesa, unilateralmente
predisposto, non forniva alcun utile elemento di prova, che
doveva invece essere articolato con mezzi di prova verificabili
nel contraddittorio tra le parti.
7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
Il ricorso che ratione temporis si sottrae al regime dei
quesiti, è inammissibile.

6

emendati° libelli la richiesta di risarcimento per equivalente

Nel primo motivo si deduce in vero come error in iudicando, con
la indicazione della violazione delle norme di cui all’art.2058
in relazione al principio dell’onere della prova, ma con
evidente travisamento delle rationes decidendi considerate
dalla CORTE DI appello ai ff 6 e 7 della motivazione.

tribunale, passata in giudicato quanto alla riconosciuta
responsabilità della

società LORENZINI

intervenuta condanna al

risarcimento

S.N.C.
in

ed alla

favore della

IMMOBILIARE PAGANI S.A.S. e sul punto nessuna censura era
proponibile, ma poi, sempre correttamente ha accertato che la
danneggiata non ha dato la prova del danno patrimoniale subito,
confermando la statuizione del tribunale, e dunque le censure
svolte sul tema concorrente tra domanda di risarcimento in
forma specifica o per equivalente, non attengono al tema del
decidere, e risultano pertanto inammissibili oltre che
infondate.
Nel secondo motivo da ff 12 a

ff 18,senza una precisa

specificazione delle censure, si deduce dapprima un vizio della
motivazione in relazione alle cd.risultanze o indicazioni delle
consulenze, e quindi al ff 17 si deduce, per la prima volta, la
lesione delle norme sul giusto processo e del principio del
contraddittorio, sempre sulla questione relativa alla mancata
liquidazione del danno patrimoniale per la frana ed il
seppellimento delle fondazioni.

7

La CORTE bolognese ha in vero confermato la sentenza del

La inammissibilità di questo secondo articolato motivo deriva
dal fatto che esso prescinde totalmente dalla contestazione
delle rationes decidendi espresse dai giudici del merito, che
hanno invece considerato il contraddittorio sostanziale
svoltosi tra le parti ed i criteri fattuali che sono stati

La inammissibilità concerne pertanto da un lato la censura del
vizio motivazionale, che non risulta chiaramente precisato, e
d’altro lato la inesistenza delle violazioni dei temi del
giusto processo, che invece ha avuto una compiuta e corretta
realizzazione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile,con
la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese
processuali in favore della resistente assicuratrice,
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società
FRATELLI LORENZINI S.N.C. a rifondere alla spa MILANO
assicurazioni la somma di euro 4200,00 di cui euro 200,0.0 per
/
onorari.

considerati alla base delle domanda e pretese risarcitorie.

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