Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9006 del 06/05/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 9006 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Conseguenze
SENTENZA
R.G.N. 6299/2011
sul ricorso 6299-2011 proposto da:
DANESI
LIBERO
DNSLBR21A24G273Z,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO LUPOI giusta procura speciale a margine del
2014
ricorso;
– ricorrente –
2644
contro
ZURICH
INSURANCE
PUBLIC
LIMITED
COMPANY
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA (già ZURICH
1
Cron.
Rep.
Ud. 12/12/2014
PU
Data pubblicazione: 06/05/2015
INTERNATIONAL ITALIA SPA) 05380900968, in persona del
Procuratore Speciale Sig.ra BARBARA RIVA
elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 130,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA TERENZIO,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale
– controricorrente nonché contro
ZURIGO COMPAGNIA ASSICURAZIONI SA , ZURICH CONSORTIUM
SOCIETA’ CONSORTILE A RL, ZURICH INVESTMENTS LIFE
SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 267/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/01/2010, R.G.N. 3274/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO ;
udito l’Avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO per delega;
udito l’Avvocato ENRICO MARIA TERENZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso;
2
a margine del controricorso;
Con sentenza del 21/1/2010 la Corte d’Appello di Roma, in
accoglimento del gravame interposto dalla società Zurich
”
1.
International Italia s.p.a. e in conseguente riforma della
sentenza Trib. Roma 27/11/2003, ha accolto la domanda nei
confronti del sig. Libero Danesi in origine monitoriamente
azionata dalla Siar Società Italiana Assicurazioni e
Riassicurazioni s.p.a., sulla base di dichiarazione d’impegno del
26/1/1994 dal predetto rilasciata al Presidente della suindicata
società all’esito della cessione del relativo pacchetto azionario
da parte delle eredi del sig. Nuti alla società Zurich
International Italia s.p.a., concernente in particolare al
rimborso delle spese da quest’ultima anticipate in alcune
vertenze tributarie pendenti con il Fisco e alle relative spese
legali.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Danesi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la Siar Società Italiana
Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., che ha presentato anche
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 e il 2 ° motivo il ricorrente denunzia «violazione
o falsa applicazione» degli art. 1362 ss., 1363, 1369, 1371
c.c., in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3 c.p.c.; nonché
«omessa, insufficiente e contraddittoria» motivazione su punti
3
i
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, 1 ° co. n.
5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente
interpretato l’atto unilaterale del 26 gennaio 1994 inviato al
Presidente della SIAR, ( anche ) in relazione alla nota del 20
della SIAR a sua firma, dandone un’interpretazione in contrasto
sia con il relativo tenore letterale e significato complessivo,
che con il comportamento dalle parti successivamente mantenuto.
Lamenta che <
Si duole che tale giudice abbia <
frazionato «una singola clausola e, solo dopo averla
letteralmente interpretata>> l’ha posta <
Lamenta non avere la corte di merito altresì tenuto <
cui stregua si evince che ha assunto anche <
Si duole non essersi dai giudici di merito considerato, ai
fini dell’interpretazione della <
Sig. Franca Nuti>>, né il <
signore rimborseranno metà delle spese legali del prof. Gallo e
manca la precisazione “pro-quota”>>), e nemmeno il successivo
<
del medesimo del 20 maggio 1996 del seguente tenore: <
L’odierno ricorrente ha fatto quindi seguire, in risposta al
sollecito dell’amministratore delegato della Siar di << pagare la
quota riferibile alla cognata Franca Nuti>>, l’ulteriore lettera
del 18 giugno 2000, recante «Il fatto che la Signora Franca Nuti
in Dettori non ricordi di avermi conferito una procura
riguardante la pratica dell’ex Direttore della Siar Spa Signor
Bruno Grilli, non la esime da far fronte ai relativi impegni che
derivano dalla convenzione a suo tempo sottoscritta dalla Zurigo
e dagli Azionisti venditori. Soltanto quando l’avrete escussa
giudizialmente senza esito positivo (cosa che debbo ovviamente
escludere) potrete rivolgervi alla Signora Margherita Borsari in
Nuti, agli Eredi ( Mirella e Francesco ) di Graziella Nuti in
Danesi, nel frattempo defunta, ed al sottoscritto>>.
La sentenza del giudice di prime cure ha posto a fondamento
del rigetto della domanda di pagamento monitoriamente azionata
dalla società Siar s.p.a., per il rimborso delle spese anticipate
in alcune vertenze tributarie, la <
stato concesso ), interpretata nel senso che <
Nel riformare la gravata decisione del giudice di prime
cure, la corte di merito ha nell’odiernamente impugnata decisione
affermato che <
Ha altresì precisato: <
20 maggio 1996 ( nella parte in cui si precisa «la Signora
Franca Nuti Dettori vorrà cortesemente provvedere a parte» );
nonché con quello della missiva del 18 giugno 2000, là dove si
precisa «Il fatto che la Signora Franca Nuti in Dettori non
ricordi di avermi conferito una procura riguardante la pratica
dell’ex Direttore della Siar Spa Signor Bruno Grilli, non la
12
invece, occorre aggiungere il dato della corrispondenza della
esime da far fronte ai relativi impegni che derivano dalla
convenzione a suo tempo sottoscritta dalla Zurigo e dagli
Azionisti venditori. Soltanto quando l’avrete escussa
giudizialmente senza esito positivo (cosa che debbo ovviamente
escludere) potrete rivolgervi alla Signora Margherita Borsari in
Danesi, nel frattempo defunta, ed al sottoscritto».
L’interpretazione offerta dalla corte di merito si appalesa
altresì non consentanea con l’interpretazione globale ex art.
1363 c.c.
di tali scritture, che impone di considerare tutta la
formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua
parte e in ogni parola che la compone, e non già in una parte
soltanto, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro
frasi e parole al fine di chiarirne il significato ( v. Cass.,
2/7/2014, n. 22343 ).
Non risulta infatti adeguatamente valutata la distinzione
operata nella scrittura del 26 gennaio 1994 tra l’ipotesi della
«malaugurata soccombenza nelle varie vertenze fiscali della
Siar» da quella «di vittoria contro il fisco».
Del pari dicasi del comportamento ( anche ) successivamente
mantenuto dall’odierno ricorrente, e in particolare la
circostanza che siano stati dal medesimo inviati solamente «due
assegni non trasferibili per l’importo complessivo di Lit.
174.152.150 corrispondente alle quote ripartite delle Eredi
Sig.ra Margherita Borsari Nuti e Signora Graziella Nuti Danesi»,
e non pagato anche la quota della cognata, che come ribadito
13
Nuti, agli Eredi ( Mirella e Francesco ) di Graziella Nuti in
anche nella missiva del 18 giugno 2000 avrebbe dovuto provvedere
al riguardo personalmente, in quest’ultima occasione peraltro dal
Danesi risultando assunta l’ulteriore obbligazione di pagare la
quota della medesima subordinatamente all’esito negativo della
relativa giudiziale escussione.
seguita
dalla
corte
di
merito
nell’impugnata sentenza emerge a tale stregua in evidente
contrasto con i criteri dell’interpretazione funzionale ex art.
1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366
c.c., quali principali criteri d’interpretazione
non già oggettiva )
soggettiva (
e
dell’atto negoziale ( v. Cass., 2/7/2014, n.
22343 ), dell’impegno negoziale de
quo,
evincendosi chiaramente
la ferma volontà dell’odierno ricorrente di non obbligarsi (oltre
che per quelle di spettanza della suocera e della moglie anche)
per la quota gravante sulla suindicata cognata.
A tale stregua la corte di merito ha dato un’interpretazione
invero estranea allo scopo pratico che l’impegno in argomento era
funzionalmente volto a realizzare, addivenendo a un risultato
ermeneutico (di cui risulta altresì fornita incongrua
motivazione) tale da vanificare proprio l’esigenza costituente la
finalità dall’obbligato odierno ricorrente specificamente
perseguita mediante il negozio unilaterale in argomento,
l’interesse che esso era propriamente volto a soddisfare,
costituendone la causa concreta (cfr. cass., Sez. Un.,
11/11/2008,
24/4/2008,
n.
n.
26973;
10651;
Cass.,
Cass.,
14
7/10/2008,
n.
24769;
Cass.,
20/12/2007,
n.
26958;
Cass.,
L’interpretazione
11/6/2007,
n.
13580;
Cass.,
22/8/2007,
n.
17844;
Cass.,
24/7/2007, n. 16315; Cass., 27/7/2006, n. 17145;
Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass.,
26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398. V. altresì
Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass.,
25/2/2009, n. 4501; Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., Sez. Un.,
18/2/2010, n. 3947; Cass., 18/3/2010, n. 6538; Cass., 9/3/2011,
n. 5583; Cass., 2/7/2014, n. 22343 ). E cioè assolvere a ( parte
delle ) incombenze economiche gravanti sulla moglie e sulla
suocera in ragione della pregressa cessione del pacchetto
azionario della società Siar s.p.a. Na non anche a quelle della
cognata sig. Franca Nuti.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in
relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in
diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo
applicazione dei seguenti principi:
– In tema di interpretazione del negozio, anche unilaterale
d’impegno, ai fini della ricerca dell’intenzione dell’obbligato
il primo e principale strumento è rappresentato dal senso
letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da
verificarsi alla luce dell’intero contesto, ponendo le singole
clausole in correlazione tra loro ai sensi dell’art. 1363 c.c. in
quanto per senso letterale delle parole va intesa tutta la
formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua
parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte
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6/8/1997, n. 7266; Cass., 3/6/1993, n. 3800. Da ultimo v. Cass.,
soltanto, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro
frasi e parole al fine di chiarirne il significato.
– Il giudice deve in proposito fare applicazione altresì
degli ulteriori criteri dell’interpretazione funzionale (art.
1369 c.c.) e dell’interpretazione secondo buona fede o
d’interpretazione soggettiva (e non già oggettiva) del negozio,
il primo essendo volto a consentire di accertarne il significato
in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, il
secondo consentendo di escludere interpretazioni cavillose delle
espressioni letterali contenute nelle clausole negoziali
deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica
o causa concreta del negozio.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte
d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Roma, 12/12/2014
Il Consigliere est.
correttezza (art. 1366 c.c.), quali primari criteri