Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9006 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3095/2016 proposto da:

TRA.NA.I SRL, RESTART SRL, quest’ultima in qualità di società

consolidante, nella persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio SIGNORIELLO,

rappresentate e difese dall’avvocato FABIO MARIOTTINO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2773/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che la s.r.l. TRA.NA.I propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della società avverso gli avvisi di accertamento riguardanti IVA, IRES e IRAP per gli anni 2006 – 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il carattere fittizio delle operazioni contestate alla società era dimostrato dal PVC, dalla parte motiva degli avvisi di accertamento e dalle argomentazioni contenute negli scritti dell’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la TRA.NA.I lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la motivazione a supporto del rigetto del gravame avrebbe omesso di considerare che le operazioni poste in essere dalla società erano reali, come ampiamente provato dalla ricorrente;

che, col secondo, deduce violazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la sentenza impugnata avrebbe omesso di delibare l’illegittimità delle violazioni contestate e delle sanzioni applicate;

che, col terzo, assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), giacchè, al momento dell’invio degli avvisi di accertamento, l’Agenzia sarebbe stata ben consapevole della correlazione esistente tra i ricavi ed i costi delle operazioni contestate, limitandosi però a recuperare a tassazione unicamente gli ultimi, senza ridurre di pari importo i ricavi;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che la Corte deve dare atto che, nelle more della discussione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che, come è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015; Sez. U., n. 7378 del 25/03/2013);

che, nella specie, la società ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite della controricorrente, nella misura di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre alle spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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