Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9005 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 37, presso lo studio dell’avvocato CAPECE MICHELE, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce all’atto di citazione

di primo grado;

– ricorrente –

contro

M.A.;

R.V.;

SARA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8427/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 4.2.08,

depositata il 21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

per la ricorrente è solo presente l’Avvocato Michele Capece.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 26 maggio 2009 R.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 21 aprile 2008 dal Tribunale di Roma, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva condannato R.V., M.A. e la Sara Assicurazioni a pagarle solidalmente Euro 1.300,00 a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale ed Euro 577,40 per spese di lite, omettendo di riconoscerle quelle relative all’assistenza tecnico – legale stragiudiziale.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2 – La ricorrente denuncia violazione dell’art. 1223 c.c. e art. 5 c.c., u.c., L. n. 57 del 2001; insufficiente contraddittoria motivazione. Assume che erroneamente il Tribunale ha negato il diritto al rimborso delle spese di assistenza tecnica sostenute nella fase stragiudiziale.

3. La censura è manifestamente fondata e, quindi, meritevole di accoglimento.

Questa stessa sezione ha già affermato (Cass. Sez. 3^, n. 2275 del 2006) che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con L. n. 990 del 1969, e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.

Questo orientamento è stato recentemente confermato e avvalorato dalle Sezioni Unite (n. 26973 del 2008) che hanno esteso la risarcibilità delle spese sostenute nel corso delle trattative precedenti la fase contenziosa anche nell’ipotesi che l’assistenza tecnica sia stata prestata da soggetto diverso da un legale (nella fattispecie regolata dalle Sezioni Unite era intervenuta una società infortunistica).

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; la ricorrente ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio, dopo averlo comunicato in sede di adunanza al difensore della ricorrente che nulla ha obiettato, ha rilevato che il ricorso è stato sottoscritto da difensore privo di mandato speciale, avendo costui utilizzato la procura stesa a margine dell’atto di citazione di primo grado; è noto (confronta Cass. S.U. n. 488 del 2000) che, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, per cui è inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perchè da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità; si può decidere in camera di consiglio poichè (Cass. S.U. n 8999 del 2009) la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza solo allorchè “non ricorrono le ipotesi previste all’articolo 375”, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., per cui ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis 384 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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