Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9005 del 12/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9005 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —
Contro
Zeroquattrouno s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Otranto n. 36, presso l’avv. Mario Massano che, unitamente all’avv. Mauro Ferruzzi, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
(Venezia), Sez. 20, n. 29/20/07 del 24 maggio 2007, depositata il 14 novembre 2007, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 marzo 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto:
Impiego di lavoratori irregolari. Onere della prova della
decorrenza del rapporto di lavoro.

Data pubblicazione: 12/04/2013

..
La controversia concerne l’impugnazione di un atto di irrogazione sanzioni
conseguente all’accertamento dell’aver la società contribuente impiegato lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
La Commissione adita rigettava il ricorso. La decisione era confermata in
appello in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva tra l’altro esi-

ste la società contribuente con controricorso, proponendo con lo stesso atto
ricorso incidentale con due motivi.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso principale e del
ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione lamenta la non corretta
interpretazione che il giudice a quo avrebbe fatto di una nota del Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale, presente in atti, e relativo ad una ordinanza-ingiunzione oggetto di un giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Venezia, giudizio nel quale, riferisce il documento in questione, la società
contribuente avrebbe prodotto la sentenza di prime cure pronunciata nel
giudizio ora in esame da parte della Corte di legittimità: nel predetto documento il Ministero dichiara, in quel giudizio che «allo stato, non è opportuno correre l’alea del giudizio e revoca l’ordinanza-ingiunzione».
Il motivo è fondato. Dal riferito documento non poteva legittimamente ritenersi esistente una rinuncia dell’amministrazione finanziaria al giudizio e
all’avviso di irrogazione sanzioni oggetto del presente giudizio, trattandosi
di “rinuncia” riconducibile ad un diverso soggetto e a un diverso giudizio
pendente innanzi ad un diverso giudice, giudizio del quale non risulta peraltro dedotto od affermato alcun collegamento con quello ora in decisione.
Con il secondo motivo l’amministrazione denunzia il vizio di motivazione
consistente nel rinvio operato dalla sentenza d’appello alla sentenza di primo grado, affermata come “condivisibile”, senza che ne siano riportate in
alcun modo le argomentazioni suppostamente condivise.
Il motivo è fondato sulla base del principio più volte affermato da questa
Corte secondo cui: «E’ legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d’appello, facendo
proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di
impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile
attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.
Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non
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stente una “rinuncia” dell’Ufficio alla prosecuzione della controversia. Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso con tre motivi. Resi-

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consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del
giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame» (Cass. n. 15483
del 2008; v. anche Cass. nn. 18625 del 2010; 11138 del 2011; 7347 del

a sorreggere la decisione, con il conseguente accoglimento di tali motivi e la
cassazione della sentenza stessa, restando assorbito il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, i cui motivi sono relativi alla mancata
condanna alle spese dell’amministrazione. La causa deve essere rinviata ad
altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio de 1 marzo 2013.

2012).
Per l’effetto della fondatezza dei primi due motivi di ricorso risulta l’insufficienza di entrambe le rationes decidendi esposte nella sentenza impugnata

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