Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9005 del 06/05/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 9005 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 17591-2011 proposto da:
BALESTRIERI ROCCO BLSRCC42C15G131I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MATTEO ANGELILLIS giusta procura speciale a margine
2014
del ricorso;
– ricorrente –
2618
contro
ARAG ASSICURAZIONI RISCHI AUTOMOBILISTICI GENERALI
SPA in persona dell’amministratore delegato e legale
Data pubblicazione: 06/05/2015
rappresentante Dott. ANDREA ANDRETA e del Procuratore
Speciale Dott. GIOVANNI BERNARDI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo
studio dell’avvocato SANDRO FRANCIOSA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA
controricorso;
– controri corrente
nonchè contro
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1188/2010 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/05/2010,
R.G.N. 809/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;
udito l’Avvocato SANDRO FRANCIOSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;
2
RIGHETTI giusta procura speciale a margine del
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26/5/2010 la Corte d’Appello di Venezia ha
respinto il gravame interposto dal sig. Rocco Balestrieri nei
confronti della pronunzia Trib. Verona 4/10/2004, di rigetto
della domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo proposta
di Assicurazioni s.p.a. e della società Arag Assicurazioni s.p.a.
in ragione di spese legali sopportate per tre controversie di
lavoro insorte con la società assicuratrice, sua datrice di
lavoro.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il
Balestrieri propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2
motivi.
Resiste con controricorso la società Arag Assicurazioni
s.p.a., che ha presentato anche memoria.
L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo il ricorrente denunzia «omessa,
insufficiente e erronea>> motivazione su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che i giudici di merito abbiano aderito
all’<
<
3
nei confronti della compagnia assicuratrice Società Reale Mutua
Lamenta che «ingiustificato e infondato appare il diverso
trattamento riservato all’assicurato a seconda che si tratti di
contraente terzo che non abbia rapporti contrattuali diversi
dalla polizza con la soc. Reale Mutua di Assicurazioni oppure di
contraente che abbia altri rapporti contrattuali con la stessa
come nel caso di Rocco Balestrieri, anche dipendente della
Società».
Lamenta che «in presenza di dubbi interpretativi della
clausola, evidenziati tranquillamente dal Giudice di primo grado
e confermati anche nella sentenza d’appello, a sensi e per gli
effetti del disposto dell’art. 1370 c.c. l’interpretazione va
fatta a favore dell’aderente>>.
Con il 2 ° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione
degli artt. 1341 e 1370 c.c., in riferimento all’art. 360, l ° co
n. 3, c.p.c.
Si duole non essersi considerato che «la dedotta nullità
dell’estensione dell’esclusione della garanzia “per le
controversie di natura contrattuale nei confronti della Società
(clausola 11.2 n. 12 pag. 24 doc. n. 2)>>, lungi dall’essere
clausola limitativa del rischio dell’assicurato ( come tale non
abbisognerebbe di specifica approvazione ex art. 1341 c.p.c. ) si
sostanzi in pratica nell’immotivata esclusione
dell’indennizzabilità di un rischio ( quello della cause di
lavoro, di cui all’art. 10.3.9, pag. 23 del citato doc. 2 )>>.
Il ricorso è inammissibile.
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Soc. Reale Mutua di Assicurazioni, in diversa veste giuridica,
Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto
modo di affermare esso richiede, da un lato, per ogni motivo di
ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle
ragioni per cui il motivo medesimo -tra quelli espressamente
previsti dall’art. 360 c.p.c.- è proposto; dall’altro, esige
degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con
la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle
considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente
indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza
( v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421 ).
Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza
di legittimità che i motivi posti a fondamento dell’invocata
cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri
della specificità, della completezza, e della riferibilità alla
decisione stessa, con -fra l’altro- l’esposizione di
argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle
dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo
inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual
modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma
indicata, o con l’interpretazione della stessa
fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume
essere incorsa la pronuncia di merito ( cfr., da ultimo, Cass.,
2/4/2014, n. 7692 ).
5
l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve
necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma
rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la
prescrizione di cui all’art. 366, 1 ° co. n. 3, c.p.c. è tuttavia
indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario,
hanno originato la controversia, nonché delle vicende del
processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato,
in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto
mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti,
ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito,
la sentenza impugnata ( v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass.,
17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998 ).
E cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia
possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e
processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la
portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a
quo
(v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati
dall’odierno ricorrente.
I motivi risultano infatti formulati in violazione dell’art.
366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che il medesimo fa riferimento
ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., alla
«citazione 7.5.2002», alla «polizza “Casamia” n. 15514», alla
«polizza n. 15788», alla «garanzia prevista dall’art. 10.3 n.
9 pag. 23 del doc. n. 1 ( che si produce nuovamente come doc.
6
una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che
n. 2 )>>, alle <
sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla
<
nel documento n. 2 già indicato>>, all’<
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse
in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove
riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini
della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con
precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati
rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di
giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo,
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di
tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
7
1)>>, ai «precedenti scritti difensivi>>, alle <