Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9005 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 720/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1207/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata l’01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di A.L. avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia circa il rimborso di ritenute IRPEF, per gli anni 2003 – 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che la natura di pensione integrativa delle prestazioni domandate (da tenere distinta rispetto al trattamento previdenziale generale) faceva emergere il diritto alla tassazione agevolata: solo con riguardo all’anno 2003, la richiesta del contribuente sarebbe stata tardiva, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a ad un unico motivo, col quale l’Agenzia si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7, 7 bis e art. 13, comma 8, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis (ora art. 52), comma 1 e art. 47, comma 1, lett. h bis (ratione temporis applicabile) e del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f) e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; che la natura delle somme erogate sarebbe stata prettamente previdenziale ed, in assenza di altre peculiari caratteristiche, le suddette somme non avrebbero potuto considerarsi prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico; che l’intimato non si è costituito;

che il motivo è fondato;

che, in tema di IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora art. 52) nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili (Sez. 5, n. 13982 del 08/07/2016; Sez. 6-5, n. 240 del 12/01/2015).

che i redditi in questione, tutti successivi all’anno 2003, dovevano dunque essere tassati per l’intero; che il ricorso va dunque accolto;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetto il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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