Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9004 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. I, 19/04/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 19/04/2011), n.9004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.B.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Giulia

di Colloredo 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che la

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze in data 15 maggio

2008, nella causa iscritta al n. 283/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 novembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SGROI Carmelo, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. F.B.M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Firenze in data 15 maggio 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati condannati in solido a corrispondere un indennizzo in favore della ricorrente di Euro 3.500,00, pari ad Euro 500,00 per ogni anno di durata non ragionevole determinata in complessivi anni sette, in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti alla Corte dei conti -sezione Toscana – e protrattosi per dieci anni;

1.1. gli intimati non hanno svolto difese;

OSSERVA:

2. i due motivi di ricorso, con i quali si lamenta la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore ai parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione, appaiono manifestamente fondati, in quanto la liquidazione dell’indennizzo nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di durata non ragionevole e’ irragionevolmente inferiore a quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di durata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione, con la precisazione che e’ sprovvisto di legittimazione passiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis, poiche’ il ricorso per equa riparazione e’ stato proposto prima dell’1 gennaio 2007 (ricorso introduttivo depositato il 6 ottobre 2004, come dichiarato dalla stessa ricorrente);

ritenuto pertanto, in base alle considerazioni che precedono, che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio tra dette parti, non avendo il Ministero intimato svolto attivita’ difensiva;

che deve essere invece accolto il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con conseguente annullamento del decreto impugnato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che in particolare, determinato in sette anni il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto, secondo l’accertamento del giudice del merito, non specificamente censurato dalla ricorrente, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito in detto giudizio va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere alla ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di sette anni, l’indennizzo di Euro 6.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza soccombente;

ritenuto che le spese del doppio giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito in favore del difensore della ricorrente, avv. Gabriele De Paola, dichiaratosi antistatario, mentre le spese relative alla fase del regolamento di competenza risultano essere state liquidate con il provvedimento che ha definito il relativo giudizio.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna detta Presidenza al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 6.250,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del doppio giudizio di merito, che si liquidano per ciascun giudizio in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 665,00 di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese dei giudizi di merito, in favore del difensore della ricorrente, avv. Gabriele De Paola, dichiaratosi antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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