Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9004 del 12/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9004 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Henriksson Magdalena Eva Birgitta, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza del Fante n. 2, presso l’avv. Giovanni Palmeri, che, unitamente
all’avv. Claudio Selmi, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;

ricorrente

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana

(Firenze), Sez. 24, n. 56/24/06 del 24 marzo 2006, depositata il 19 dicembre
2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 marzo 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Giovanni Palatiello per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l’accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, con rinvio per una nuova valutazione nel merito, rigetto nel
resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto:
Impiego di lavoratori irregolari. Onere della prova della
decorrenza del rapporto di lavoro.

Data pubblicazione: 12/04/2013

SENT DA 2(
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La controversia concerne l’impugnazione di un atto di irrogazione sanzioni
conseguente all’accertamento dell’aver la contribuente impiegato lavoratori
non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
La Commissione adita rigettava il ricorso. La decisione era parzialmente riformata in appello in appello, con la sentenza in epigrafe, che escludeva la
fondatezza dell’azione dell’amministrazione nei confronti di due dei lavoratori ritenuti irregolari. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso
con sette motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso..
MOTIVAZIONE
Con i sette motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente

in quanto si risolvono sostanzialmente in un unica censura di fondo, la contribuente contesta la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di
legge e del vizio di motivazione, per aver adottato una soluzione apoditticamente motivata, senza spiegare adeguatamente le ragioni della decisione.
Il complesso delle censure è fondato, in quanto la sentenza impugnata in
parte risolve la propria decisione in un rinvio alla sentenza di primo grado
senza riportarne le argomentazioni che sarebbero condivise dal giudice
dell’appello (sulla illegittimità di un tal modo di motivare le decisione di secondo grado v. Cass. nn. 15483 del 2008, 18625 del 2010; 11138 del 2011;
7347 del 2012), dall’altro, pur rilevando il mutamento di prospettiva indotto
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005 in ordine alla ripartizione dell’onere della prova, in definitiva decide affermando apoditticamente che «dalle risultanze documentali è inequivocabile che all’atto dell’accesso svolgevano mansioni lavorative persone che non erano iscritte sul
libro matricola obbligatorio», senza spiegare né di quali risultanze documentali si tratti, né da quali elementi si ricavi l’inequivocabilità della “prova”, né perché per due dei lavoratori doveva essere esclusa la sanzionabilità.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana, che provvederà anche in ordine alle spese della
presente fase del giudizio.
P.Q.M.

DEPOSITATO IN CANCELUIR IA

.4.2..ARR-251ì …………… •

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, – ,.. 3,
ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglii del 21 marzo 2013.

li Funzio

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