Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9004 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.06/04/2017),  n. 9004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12073/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

GEAL s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI N. 57,

presso lo studio dell’AVV. CARLO CARBONE, che la rappresenta e

difende per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2125/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avv. Carlo Carbone per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da GEAL s.r.l. contro la cartella di pagamento con la quale era stato recuperato, perchè non indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta riconosciuto dal competente Ministero ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 5.

Avverso la sentenza ricorre, con unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

La Società resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 449 del 1997, artt. 4 e 5 e del D.I. n. 275 del 1998, art. 6.

2. La censura è infondata. Il precedente orientamento giurisprudenziale, in materia e sui quali si fondano i mezzi di ricorso, è stato, infatti, di recente superato da questa Corte (sentenza n. 26550/2016) alla luce del principio recentemente enunciato dalle Sezioni Unite in tema di emenda delle dichiarazioni fiscali. Com’e noto, argomentando dalla natura della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, dal parametro costituzionale della capacita contributiva e dal canone statutario della buona fede collaborativa, argomentando inoltre dall’autonomia logico-giuridica tra accertamento amministrativo ed accertamento giurisdizionale, le Sezioni Unite hanno statuito che le decadenze tributarie previste per la fase amministrativa non si estendono alla fase giudiziaria, sicchè la mancanza o tardività della dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa erariale, pure allegando gli errori commessi nella dichiarazione dei redditi (Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378). Enunciato per le imposte sui redditi, il principio e stato esteso all’IVA, avendo le Sezioni Unite stabilito che – anche per la cogenza eurounitaria della neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto – il diritto di detrazione non può essere negato in sede di impugnazione della cartella sol perchè sia stata omessa la dichiarazione annuale, ove del diritto medesimo siano tuttavia provati o incontestati i requisiti sostanziali (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757).

Si è cosi affermato, con la citata pronuncia, il seguente principio che il Collegio ritiene di condividere: “In tema di incentivi fiscali per la ricerca scientifica, il credito d’imposta concesso dalla L. n. 449 del 1997, art. 5, può essere opposto, in sede giudiziaria, alla maggiore pretesa erariale dal contribuente che sia incorso nella decadenza di cui al D.M. n. 275 del 1998, art. 6, per non averlo indicato nella pertinente dichiarazione dei redditi o in una tempestiva dichiarazione integrativa, sempre che ne siano dallo stesso dimostrati, o siano comunque rimasti non contestati dall’Amministrazione finanziaria, i requisiti sostanziali, trattandosi di una decadenza formale che incide solo sul piano amministrativo”.

Essendo la certezza del credito rimasta definitivamente accertata dalla C.T.R. senza che la ricorrente abbia mosso sul punto alcuna censura, ne consegue il rigetto del ricorso.

La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016 e in seconda convocazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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