Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9003 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 31/03/2021), n.9003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29700/2015 proposto da:

Villa St. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Nicolò Tartaglia

n. 3, presso lo studio dell’avvocato Vincenti Pietro Cesare,

rappresentata e difesa dall’avvocato Tardino Vincenzo, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda USL della Romagna, già Azienda USL di Ravenna, in persona

del direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Grazioli n. 5, presso lo studio dell’avvocato Russo Valentini Maria

Rosaria, che la rappresenta e difende, con procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2324/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

pubblicata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che si riporta alla requisitoria

scritta;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Vincenti Pietro Cesare, con

delega orale, che si riporta agli atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 13.11.06 la Villa St. s.p.a. convenne innanzi al Tribunale di Ravenna l’Azienda USL di Ravenna chiedendone la condanna al pagamento del resi credito per prestazioni di assistenza sanitaria in ricovero e cura effettuati nel (OMISSIS) in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre al risarcimento dei danni. Al riguardo, dopo la sottoscrizione, da parte della Regione Emilia-Romagna, di un accordo-quadro con le organizzazioni rappresentative della spedalità privata per il triennio (OMISSIS), l’Azienda USL di Ravenna aveva ripartito per ogni anno il budget assegnatole tra le varie strutture accreditate presenti nel proprio territorio, programmando le attività da espletare in regime di convenzionamento in base alle risorse finanziarie disponibili. Contrariamente a quanto accaduto per il passato, la Villa St s.p.a. .non accettò la proposta contrattuale per il (OMISSIS), pur continuando ad eseguire le prestazioni di ricovero e di assistenza.

Si costituì l’Azienda USL eccependo che la struttura accreditata aveva sforato il budget di adempimenti assegnatile con accordo contrattuale, rilevando altresì che il predetto accordo era invalido poichè mai accettato dalla stessa che aveva poi ceduto senza autorizzazione il contratto a terzi.

Pertanto, parte convenuta spiegava domanda riconvenzionale per le somme indebitamente percepite.

Con sentenza del 2008, il Tribunale rigettò le domande.

Avverso tale sentenza, la Villa St s.p.a. propose appello, sostenendo, anzitutto, la diretta applicazione al proprio rapporto con l’Azienda Usl, dell’accordo generale per il triennio (OMISSIS) sottoscritto dalla Regione e dalle associazioni della spedalità privata cui aderiva, conseguentemente assumendo irrilevante la mancanza dell’accordo con l’azienda. Al riguardo, l’appellante lamentava: che era stata erroneamente ritenuta la nullità dell’obbligazione dedotta per difetto di forma scritta, e non accoglibile la richiesta di pagamento in quanto riguardante prestazioni in esubero rispetto al tetto consentito; la nullità ravvisata in ordine alla cessione del contratto a terzi senza autorizzazione; l’omessa pronuncia sulla domanda d’indebito arricchimento formulata in via subordinata.

L’Azienda Usl proponeva appello incidentale.

Con sentenza emessa il 13.11.2014, la Corte d’appello di Bologna respinse l’appello, osservando che: la prima doglianza era infondata perchè contraddittoria considerando che il budget cui l’appellante riferiva le proprie residue pretese era quantitativamente definito proprio nella proposta contrattuale di dettaglio predisposta dall’Azienda avente ad oggetto i ricoveri in lungodegenza, che la società pacificamente non aveva accettato, in tali termini apparendo destituito di riferimento ogni argomento obiettato con specifico riguardo proprio a quel volume annuo delle prestazioni ospedaliere erogabili la cui effettiva applicazione poteva discendere unicamente dalla conclusione del contratto con l’Azienda che, invece, come detto, non era mai stato stipulato; correttamente il primo giudice aveva rilevato la nullità del contratto con la stessa Azienda Usl per carenza di forma scritta; erano parimenti infondate le doglianze relative alla ritenuta invalidità dell’accordo per l’intervenuto contratto d’affitto della struttura ospedaliera, data la mancata approvazione da parte dell’ente pubblico, e al mancato accoglimento della domanda subordinata di indebito arricchimento, essendone stati esclusi i presupposti per il mancato riconoscimento dell’utilità delle prestazioni, come desumibile dal superamento del tetto massimo delle prestazioni di ricovero, implicante la disutilità delle medesime prestazioni in esubero; era infondato anche l’appello incidentale per la mancata prova del credito fatto valere.

La Villa St. s.p.a. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria.

Resiste l’Azienda Usl della Romagna con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8bis, 8quinquies, con riferimento alla Delib. G.R. Emilia-Romagna n. 2403 del 2004, illogicità e mancata motivazione sull’asserita contraddittorietà della doglianza espressa in grado d’appello con riguardo al mancato pagamento delle prestazioni rese. In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto applicabile l’accordo generale per il triennio (OMISSIS) stipulato in sede regionale, in cui era altresì rinvenibile il budget di riferimento, pur in mancanza di un accordo di carattere locale.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame della questione relativa al superamento del tetto di spesa per il (OMISSIS) con argomenti analoghi a quelli oggetto del primo motivo.

Il terzo motivo deduce l’omessa motivazione in ordine all’intervenuta cessione d’azienda da parte della Villa St. s.p.a., ovvero l’errata comprensione dei relativi fatti. In particolare, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’accordo tra la stessa Villa St.  s.p.a. e l’Ausl di Ravenna fosse stato invalidato dalla cessione in affitto dell’intera struttura ospedaliera, con effetto dall’1.9.05, operata dalla ricorrente a favore di terzo, non essendo rilevante, come invece affermato dalla Corte territoriale, la mancata opposizione dell’Azienda Ausl, e il riconoscimento di quest’ultima dell’ammontare previsto nella proposta, benchè non accettata, in misura corrispondente agli 8/12 del budget annuo, ovvero in esatta corrispondenza delle mensilità dell’anno in esame precedenti la stessa cessione a terzi.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., con riferimento al contestato indebito arricchimento dell’Azienda Usl a seguito del mancato rimborso dei crediti maturati per le prestazioni sanitarie, nonchè del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 bis e quinquies, in relazione alla Delib. G.R. Emilia-Romagna n. 2403 del 2004. In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto l’insussistenza dei presupposti dell’indebito arricchimento, senza considerare il vantaggio che le suddette prestazioni, non contestate, avevano attribuito All’azienda Usi, per la relativa pubblica utilità, di cui l’ente stesso è stato consapevole.

Il Procuratore Generale ha presentato memoria deducendo l’infondatezza del ricorso in quanto: nella prima fase della negoziazione la Regione fissa la spesa complessiva regionale e l’assegnazione a ciascuna Azienda Usl di un budget complessivo; tale tetto di spesa deve essere determinato in un diverso e successivo accordo con l’Azienda Usl con cui era ripartito il bugdet assegnato tra le diverse strutture accreditate.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono infondati. Anzitutto, va osservato che la doglianza afferente all’irrilevanza dell’accordo locale tra l’Asl e le singole strutture convenzionate, non concluso, deve ritenersi erronea poichè lo stesso accordo regionale subordinava i rimborsi delle prestazioni effettuate alla determinazione del tetto di spesa da effettuare nell’ambito degli accordi locali. La ricorrente insiste nell’affermare che il diritto azionato derivava esclusivamente dal’accordo regionale che, per il triennio (OMISSIS) avrebbe contemplato il tetto di spesa, per l’anno (OMISSIS), per la stessa Villa St. s.p.a. (per la somma di Euro 1.797.734,07 con un certo margine di oscillazione), determinazione che avrebbe trovato conferma nel Protocollo d’intesa tra l’Azienda Usl Ravenna e i produttori esterni per la regolamentazione dei rapporti in materia di contratti di fornitura di prestazioni sanitarie nelle cui tabelle riassuntive allegate era stato ribadito che la Villa St. s.p.a., per il (OMISSIS), avrebbe potuto disporre di uno stanziamento di spesa per il suddetto ammontare.

Tale assunto è recisamente contestato dalla controricorrente Azienda Usl secondo la quale l’accordo regionale non prevedeva alcun tetto di spesa, rinviando alla fase degli accordi con le singole imprese erogatrici dei servizi convenzionati.

Al riguardo, in primo luogo, va osservato che il ricorso appare inammissibile, per carenza di autosufficienza, nella parte in cui richiama l’accordo regionale e il suddetto protocollo, ma senza riprodurne il contenuto nella sua interezza; anzi, lo stesso accordo regionale il cui testo è stato in parte trascritto in ricorso non contempla alcun tetto di spesa, a differenza del richiamato protocollo che, però, non appare riprodotto chiaramente nel ricorso.

La doglianza sull’omesso esame è, comunque, infondata, avendo la Corte territoriale esaminato la questione in maniera esaustiva, come sopra esposto.

Al riguardo, la pronuncia impugnata è conforme all’orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, secondo cui in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata – a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale – dalla società accreditata nei confronti dell’ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. “extra budget” è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate (Cass., n. 27608/19).

Va altresì osservato che, nella memoria, la ricorrente ha allegato fatti che appaiono nuovi, esponendo che: il budget del (OMISSIS) non era stato superato e che, anzi, il rimborso di spese richiesto rientrava nelle misura degli 8/12 del plafond destinato alla stessa; nell’accordo triennale era stabilito che dalle penalizzazioni tariffarie erano escluse i casi effettuati su invio diretto dalle strutture pubbliche e da questo prorogate, ossia nel (OMISSIS) ogni singolo ricovero di pazienti presso la casa di cura era avvenuto esclusivamente per trasferimento diretto da parte del presidio Ospedaliero di Faenza, e su specifica richiesta nominativa scritta formulata dal personale medico preposto alla stessa Asl di Ravenna, con la conseguenza che la Villa St. s.p.a. non poteva subire penalizzazioni perchè sollevata dal rigido rispetto del principio della programmazione dei ricoveri.

Tali rilievi introducono, come detto, nuove prospettazioni di fatto, oppure tendono al riesame dell’interpretazione delle fattispecie oggetto di causa e sono, dunque, inammissibili.

Del pari inammissibile si configura la critica di cui al terzo motivo, sia perchè declinata con riguardo alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, inapplicabile ratione temporis, con riferimento alla lamentata errata comprensione dei fatti di causa, sia perchè la Corte territoriale ha chiaramente motivato sulla questione dedotta. Tale critica, peraltro, è strettamente connessa ai primi tre motivi.

Il quarto motivo è infondato, avendo la Corte territoriale escluso ogni utilità delle prestazioni erogate, avendo anzi evidenziato che la violazione, da parte della Villa St s.p.a., .del tetto massimo di prestazioni di ricovero escludeva in radice la configurabilità del presupposto normativo dell’ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni eccedenti, espletate in violazione del limite fissato dalla pubblica amministrazione e, pertanto, implicanti relativa la disutilità rispetto all’interesse pubblico perseguito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, e oneri accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA