Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9003 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EUROETIM SRL in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CIVIDALE DEL FRIULI 2, presso lo studio

degli avvocati ESPOSITO STEFANO e GENITO TIZIANA, che la

rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MOTOR SUD SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 843/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

4.3.09, depositata il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 maggio 2009 la Euroetim S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 30 marzo 2009, depositata in data 6 marzo 2009 dalla Corte d’Appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato risolto per colpa della medesima il contratto intercorso con la Motor Sud S.r.l.

e l’aveva contattata a restituire la somma di Euro 77.468,54, a suo tempo versatale a titolo di caparra confirmatoria. L’intimata non ha espletato attività difensiva.

2 – Il ricorso è inammissibile per due ordini di motivi, ciascuno dei quali è di per sè decisivo.

In primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. E’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per Cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Il ricorrente non ha ottemperato all’onere processuale sopra delineato con riferimento al contratto inter partes, il cui esame e la cui interpretazione sono stati posti alla base dei motivi di ricorso.

3. – Sotto diverso profilo, i cinque motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1. Formula un quesito generico e astratto poichè prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Le medesime valutazioni negative debbono essere espresse con riferimento al secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2 e al terzo motivo, attinente all’asserita violazione dell’art. 1363 c.c..

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; vizio logico e giuridico della motivazione (omessa, insufficiente, perplessa e contraddittoria) su un punto decisivo della controversia.

La censura, che tratta congiuntamente vizi strutturalmente diversi, quali sono la violazione di legge e il vizio di motivazione, si conclude con un quesito che chiede l’enunciazione di un principio di diritto che si rivela astratto in base alle stesse considerazioni svolte per il primo motivo e che, quanto al vizio di motivazione, non rappresenta il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare quali capi della sentenza impugnata e per quali ragioni presentino motivazione, rispettivamente, omessa, insufficiente, perplessa e contraddittoria.

Le medesime connotazioni negative caratterizzano il quinto motivo, mediante il quale la ricorrente ipotizza violazione dell’art. 1453 c.c.; vizio logico e giuridico della motivazione (omessa, insufficiente, perplessa e contraddittoria) su un punto decisivo della controversia.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria prescindono totalmente dalla rilevata violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e non dimostrano l’ottemperanza al precetto del successivo art. 366 bis c.p.c.;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA