Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9003 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9003 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 10973-2011 proposto da:
I.T.A. IMMOBILIARE TRE ARCHI SRL 00141690438 in
persona dell’Amministratore unico e legale
rappresentante PAOLO RICCI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GAETANO SEVERINI
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CASE PIPERNO SRL 01533761001;

1

Data pubblicazione: 06/05/2015

-

Intimata

Nonché da:
CASE PIPERNO SRL 01533761001 in persona del suo
4

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

4

domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio
dell’avvocato VALERIO CELESTI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

I.T.A. IMMOBILIARE TRE ARCHI SRL 00141690438 in
persona dell’Amministratore unico e legale
rappresentante PAOLO RICCI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GAETANO SEVERINI
giusta procura speciale in calce al ricorso
principale;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 5094/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2010, R.G.N.
4066/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato GAETANO SEVERINI;

2

4

udito l’Avvocato VALERIO CELESTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
3.

per il rigetto di entrambi i ricorsi;

e

!

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.11 Tribunale di Roma, con sentenza del marzo 2005, definendo
il giudizio tra la srl CASE Piperno e la srl Ita Immobiliare
Tre Archi, originariamente instaurato nel giugno 1984,riassunto
nel marzo 1986 a seguito di cancellazione dal ruolo e infine

ex art,534 c.p.c. disposta dalla CORTE DI APPELLO con sentenza
n. 1330 DEL 2000- che dichiarava la nullità della notifica dello
atto di riassunzione del marzo 1986 e della sentenza n 521 del
1997 del tribunale – in accoglimento delle domande proposte
dalla ITA etc, al pagamento della somma di euro 63.718,75 a
titolo di saldo del corrispettivo,previsto nel contratto di
mandato a vendere, oltre interessi, e della somma di euro
93,776,93 oltre interessi quale corrispettivo per la risoluzione
di contratti procurati ma risolti per inadempienze della società
ITA, che gravava delle spese di lite.
2.Con atto notificato il 25 maggio 2005 la ITA etc ha chiesto la
riforma della sentenza, ha resistito la controparte chiedendo il
rigetto del gravame.
3.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 2 dicembre 2012,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato
inammissibile la domanda di CASE PIPERNO di condanna della ITA
al pagamento della somma riferita alla risoluzione di contratti
procurati, rigettava nel testo lo appello e condannava la
appellante a rifondere le spese dei due gradi come precisato in
motivazione e nel dispositivo.

4

nuovamente riassunto nel novembre 2000 a seguito di remissione

4.Contro la decisione ricorre ITA Immobiliare TRE Archi a.r.l.
deducendo tre motivi di ricorso, resiste la controparte e
propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
t

MOTIVI DELLA DECISIONE.

,

5.11 ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi

seguire la confutazione in diritto.
5.1. SINTESI DEI MOTIVI.
A.DEL RICORSO PRINCIPALE ITA.
Nel primo motivo si deduce “violazione dell’art.307 c.p.c. in
relazione allo art.360 primo comma n.3 c.proc. civile”. Nel
corpo del motivo a da pag 10 e ss. si censura il punto della
decisione della Corte di appello che sostiene che la eccezione
di estinzione del giudizio non è stata sollevata tempestivamente
e nelle corrette forme. In particolare si deduce come errata la
interpretazione data dalla Corte all’atto di appello del 21
aprile 1997 avverso la sentenza del tribunale n.771 del 1997,
in quanto detto atto non contiene in alcuna parte né la
espressione diretta della volontà dello appellante di ottenere
la estinzione del processo e neppure la implicita deduzione di
4

tale affetto.
Peraltro nel corpo della esposizione critica il testo della
citazione non viene riprodotto e la denuncia ai sensi
dell’art.360 primo comma n.3. non autorizza la CORTE ad
esaminare gli atti, ai sensi dello art.366 n.6 del codice di
rito.

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dedotti. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi, ed a

Nel secondo motivo si deduce “La violazione dell’art.2945 terzo
coma del codice civile in relazione allo art. 360 primo comma
del codice di procedura civile” e nel corpo del motivo a ff 17 e
18 si sostiene che la irrituale notifica della citazione in
riassunzione ha determinato la non operatività dello effetto

domanda giudiziale.
Si aggiunge che la estinzione del giudizio ha determinato come
ulteriore conseguenza la inesistenza della procura alle liti
utilizzata dalla controparte nella successiva fase processuale.
Nel terzo motivo si deduce “violazione dell’art.112 c.p.c. in
relazione allo art.360 n.4 del codice di procedura civile e nel
corpo del motivo a pag 19 e sgg si deduce la svista della CORTE
di appello, che ignora le conclusioni della Ita -doc.13relative alla restituzione “di tutte le somme eventualmente
incassate in esecuzione della sentenza impugnata con il presente
atto”.
5.2.B. DEL RICORSO INCIDENTALE CASE PIPERNO.
Nel motivo unico si deduce il vizio della motivazione, omessa
insufficiente e contraddittoria su punto decisivo ed error in
iudicando con riferimento alla violazione e falsa applicazione
degli artt. 183,184 e 189 c.p.c. nel testo anteriore alla legge
novella 1990 n.353, e si chiede la riforma della sentenza nella
parte in cui dichiara la inammissibilità della domanda di
condanna al pagamento della somma di euro 93.736,93. Sul punto
risponde al CORTE DI APPELLO AL FF 9 della sentenza, con doppia

6

interrutttivo, ai fini della prescrizione dei diritti, della

ratio decidendi e in ordine alla autosufficienza della censura
e in ordine alla non consentita mutatio libelli con introduzione
di domanda nuova.
6.CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
A. DEL RICORSO PRINCIPALE.

inammissibilità, in primo luogo perché non riproduce le
conclusioni svolte nello atto di appello e quindi riproposte
asseritamene nelle comparsa conclusionale, e tale omissione
impedisce il controllo della completezza e della coerenza della
linea difensiva. Risulta così violata la norma di cui
all’art.366 n.6 del codice di rito.
In secondo luogo le censure proposte come errores in iudicando,
non contrastano la chiara ratio decidendi espressa dalla CORTE

di appello ai ff da 4 a 6 della motivazione, secondo cui la
parte non poteva eccepire la estinzione verificatasi nel corso
della

precedente

fase

di

riassunzione

nella

comparsa

conclusionale, e cioè dopo avere accettato di svolgere le difese
sul merito in contraddittorio con la controparte, così sanando
la nullità relativa. Ma la CORTE deduce anche una seconda ratio
allorché afferma che l’argomento che deduce la rilevabilità di
ufficio integra a sua volta una censura tardivamente espressa.
In relazione a tali profili le censure risultano inammissibili
incomplete ed infondate.
Il secondo ed il terzo motivo, che presuppongono l’accoglibilità
del primo, risultano inammissibili e o infondati.

7

Il primo motivo del ricorso presenta tre profili di

Il secondo motivo è infondato in ordine al decorso della
prescrizione decennale, che la CORTE correttamente non ritiene
decorso al momento della ultima reiterazione della domanda ed in
relazione alla tardività della eccepita estinzione, ed è
inammissibile nella parte in cui deduce l’inammissibilità della

gli atti da comparare, ed è dunque privo di autosufficienza, né
svela quali siano le norme processuali da cui far derivare la
nullità e neppure ha interesse a farlo, se si è difeso nel
merito, riportando anche una parziale vittoria.
Il terzo motivo deduce error in procedendo per violazione dello
art. 360 n.4 del codice di rito, ma denuncia una inesistente
omessa pronuncia, posto che la CORTE di appello ha escluso tale
posta rilevando che essa risulta non provata in ordine allo
inadempimento imputabile alle controparte e mancando la
specificazione di atti, documenti e titoli da cui desumere il
credito vantato.
Si aggiunge la inammissibilità della censura come error in
procedendo, mentre andava precisata la diversa censura
dell’error in iudicando o del vizio della motivazione in
relazione alle prove.
6.B. CONFUTAZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE CASE PIPERNO.
Il motivo, che accomuna senza scinderli la censura per vizio
della motivazione con il contestuale error in iudicando, è
inammissibile per la ragione che il vizio motivazionale non
precisa i termini della specifica censura alla doppia ratio

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domanda per difetto del mandato alle liti, non avendo riprodotto

decidendi espressa dalla CORTE DI APPELLO in ordine alla
insufficiente precisazione della domanda, in relazione alla
causa petendi, ed in ordine alla non consentita mutati° libelli.
MENTRE come error in iudicando è incongruo, posto che la censura
doveva essere sulla mutatio libelli, e sull’eventuale error in

provvedere alla integrazione dei motivi.

VEDI per un

approfondimento problematico CASS SU N.5623 DEL 2003

ed i

recenti arresti di CASS.22 agosto 2012 n.1945 e 20 dicembre 2011
n 27648.
IN CONCLUSIONE IL RICORSO INCIDENTALE

risulta inammissibile

prima che infondato.
LA RECIPROCA SOCCOMBENZA giustifica la compensazione delle spese
processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
DECIDENDO sui ricorsi riuniti li dichiara inammissibili e
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
ROMA 10 DICEMBRE 2014.

procedendo. LA FORMULAZIONE cumulativa impedisce alla CORTE di

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