Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9003 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 10/11/2016, dep.06/04/2017),  n. 9003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. COBTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25143/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.S., titolare dell’omonima ditta individuale,

elettivamente domiciliato in ROMA, F. VIA SIACCI 4, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO BENINCASA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2688/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE di NAPOLI del 27/02/2015, depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

FATTO IL DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto parzialmente l’appello di F.S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni, a seguito della rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini IRPER, IVA e IRAP.

Nella decisione impugnata, la CTR – per quel che qui ancora interessa – ha testualmente affermato “Tali argomentazioni – che da sole, in un quadro contabile del tutto nitido ed incensurabile, potrebbero tuttavia prestare il fianco a dubbi – sono qui avvalorate dalla macroscopica inattendibilità della documentazione contabile e fiscale (scritture e dichiarazioni) nelle quali elementi determinanti della gestione aziendale, come ammontare degli acquisti, delle vendite, delle fatture relative ad un fornitore – ritenuto per giunta un cartiere – vengono riportati con scarti di centinaia di migliaia di Euro, per ammontare di gran lunga superiore al reddito netto dichiarato, perfino in apparente danno dello stesso contribuente, per meri e non spiegati errori del medesimo, come più volte affermato nei suoi atti processuali; e di tali errori peraltro non risulta chiesta od almeno tentata alcuna correzione prima dell’accertamento di cui si discute. Deve pertanto ritenersi non detraibile l’Iva per Euro 22.881,95 sulle fatture P., il cui ammontare risulta in Euro 114.409,92; mentre non v’è motivo di estendere tale indetraibilità versata sul residuo ammontare degli acquisti da vari fornitori fino ad Euro 1.564.082,00, e cioè per Euro 312.816,00 meno Euro 22.881,95; tutto come risultante in contabilità secondo lo stesso contribuente e come confermato dagli accertatori.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con la prima censura si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5. La CTR avrebbe omesso di valutare la circostanza che gli acquisti di Euro 1.564.082,00 – da cui derivava l’IVA indetraibile, pari ad Euro 312.816,00 – si riferivano integralmente alla ditta P. e per tale importo erano stati indicati sia negli elenchi clienti/fornitori che nella dichiarazione presentata dal contribuente, nonostante la mancata contabilizzazione.

Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 21, comma 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Una volta ritenuta una “cartiera” la ditta P., la CTR avrebbe dovuto coerentemente ritenere indetraibile rispetto a tutti i rapporti di quest’ultima col contribuente.

L’intimato ha resistito, deducendo l’inammissibilità del ricorso avversario sotto un duplice profilo e comunque concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Devono preliminarmente essere respinti i rilievi di inammissibilità proposti dal F.S. nei confronti del ricorso avversario, posto che alla pag. 7 di quest’ultimo l’Agenzia riporta espressamente il brano del proprio atto, nonchè dell’atto introduttivo, nel quale il fatto era stato espressamente trattato.

Entrambi i motivi della ricorrente – che, per la loro intrinseca connessione, possono essere scrutinati congiuntamente – sono infondati.

Effettivamente, la lettura della parte di motivazione sopra riportata è palesemente contraddittoria perchè, dopo una premessa tutta volta a sottolineare la molteplicità di elementi sfavorevoli al F.S. (ma evidentemente legati all’esclusiva ottica dei rapporti con la ditta P.), sancisce la detraibilità dell’IVA rispetto a fornitori diversi, però per l’importo (Euro 1.564.082,00) esattamente corrispondente a quanto l’Ufficio aveva accertato (ed il contribuente contestato) con riguardo alla ditta P..

Tuttavia non si tratta nè dell’omesso esame delle fatture considerate, che sono state valutate (ancorchè erroneamente), nè, per le stesse ragioni, di una qualche violazione di legge, sicchè i motivi di ricorso dedotti sono inidonei all’annullamento della sentenza impugnata.

Il concreto svolgimento della vicenda integra la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per pervenire all’integrale compensazione delle spese di lite del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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