Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9002 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 31/03/2021), n.9002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8613/2019 proposto da:

R.A., domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato

Angela Colacurcio, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni

Colacurcio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

7/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.A., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Campobasso, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego della protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiara sul rilievo che non erano comprensibili, in relazione ai fatti narrati, che riferivano delle pressioni di una certa parte perchè il richiedente vi prestasse la propria adesione, le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine, quantunque nel corso di tutte le fasi procedurali il richiedente avesse esposto in modo logico e non contraddittorio i fatti narrati; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 avendo il decidente motivato il pronunciato rigetto della misura de qua sulla base della ravvisata non credibilità del richiedente senza attivare i prescritti poteri di indagine ufficiosa; 3) dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione avendo il decidente escluso la ricorrenza dei presupposti della protezione umanitaria in applicazione del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, astenendosi, tuttavia, dal motivare il pronunciato rigetto anche in relazione ai diritti accordati agli asilanti dagli artt. 2 e 10 Cost.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2 Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono inammissibili.

Loro tramite si intende censurare il giudizio di non credibilità del ricorrente che il decidente di merito ha inteso esternare rilevando come le ragioni asserite dal ricorrente a giustificazione del proprio espatrio non si rendessero comprensibili, in tal modo dando atto della loro implausibilità e, quindi, della rilevato difetto di credibilità.

Va in ragione di ciò perciò rammentato che, secondo quanto ancora di recente ribadito da questa Corte, “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito”, insuscettibile di rivalutazione in questa sede ove riguardo ad esso non siano allegati, come appunto non avvenuto qui, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o un’anomalia motivazione che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, dovendosi quindi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

3. Il terzo motivo tenuto conto del valore primario del processo che è quello di assicurare la giustizia della decisione e del compito che in tale logica compete alla Corte di cassazione quale di giudice di ultima istanza, deve accogliersi, risultando errato il convincimento espresso dal decidente di merito circa la soggezione della specie in esame alle disposizioni recate in materia di protezione umanitaria dal citato D.L. n. 113 del 2018.

Ciò per il chiaro principio affermato in contrario dalle SS.UU. di questa Corte, giusta il quale “il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto decreto legge” (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459).

Ne segue perciò la cassazione dell’impugnata decisione con rinvio della causa al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso cassa l’impugnato decreto nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Campobasso che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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