Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9002 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 19/04/2011), n.9002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M., in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante

di Il Filo di Arianna di Marisa Rizzo Cangianelli e co. S.a.s.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio Venticinque n. 6,

presso lo studio dell’Avv. Laura Polimeno, rappresentata e difesa

dall’Avv. VALENTI Fabio per procura rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

dei Grafici n. 199/a, presso lo studio dell’Avv. PALATIELLO Maria

Lidia, che lo rappresenta e difende assieme all’Avv. Garrisi Giuseppe

Umberto per procura rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

E sul ricorso proposto da:

C.F.G., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 184/2009 della Corto d’appello di Lecce,

depositata in data 2.4.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 23.02.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- In forza di titolo esecutivo costituito da sentenza del Tribunale del Lavoro C.F.G. promuoveva esecuzione immobiliare nei confronti di R.M., quale socio accomandatario di Il Filo di Arianna di Marisa Rizzo Cangianelli s.a.s., per il pagamento di Euro 60.588,71. Proponeva opposizione la R., in proprio e quale socio accomandatario, chiedendo la riduzione della cifra richiesta, perche’ comprensiva anche di quanto il datore avrebbe dovuto corrispondere all’Erario ed agli Enti di previdenza a titolo di ritenute fiscali e di contributi previdenziali, nonche’ la dichiarazione di nullita’ del precetto e del pignoramento.

2.- Rigettata l’opposizione e proposto appello dalla R., la Corte d’appello di Lecce con sentenza depositata il 2.4.09 dichiarava inammissibile l’impugnazione, atteso che la sentenza del Giudice dell’esecuzione era stata pubblicata in data 1.3.07, dopo l’entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52, la quale (art. 14) aveva modificato l’art. 616 c.p.c. ed aveva previste) che il giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione all’esecuzione tosse deciso con sentenza non impugnabile.

3.- Proponeva ricorso per cassazione R., cui rispondeva C. con controricorso e ricorso incidentale.

Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione, che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

C. ha depositato memoria.

4.- La ricorrente principale deduce: 1) violazione dell’art. 616 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 sostenendo che la sentenza appellata concludeva un giudizio iniziato nell’anno 2005, prima dell’entrata in vigore della L. n. 56, di modo che avrebbe dovuto farsi applicazione del testo antecedente dell’art. 616 c.p.c., che non prevedeva la non impugnabilita’ della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione; 2) violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., rilevando che l’inciso finale dell’art. 616 c.p.c. introdotto dalla L. n. 52 il quale escludeva l’impugnabilita’, e’ stato successivamente soppresso dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2; 3) violazione dell’art. 49, comma 2, da ultimo richiamato, rilevandosi che per la disciplina transitoria della L. n. 69 del 2009 (art. 58, comma 2), ai giudizi pendenti in primo grado all’entrata in vigore della novella si applica di nuovo il testo antecedente dell’art. 616 c.p.c., di modo che ne deriverebbe un’evidente ingiustizia del caso concreto, atteso che nel momento stesso in cui la Corte di Lecce dichiarava inammissibile l’appello le sentenze conclusive di un giudizio di opposizione erano invece impugnabili in quanto sottoposte alla vecchia disciplina dell’art. 616 c.p.c. 5.- Il ricorrente incidentale lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. e segg., per la compensazione delle spese del secondo grado disposta dalla Corte d’appello, ritenendone incongrua la motivazione.

6.- Preliminarmente debbono essere riunite le due impugnazioni, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 7.- Il Consigliere, relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha posto in evidenza che parte ricorrente, nonostante le corpose questioni di diritto sollevate, non sottopone al Collegio alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che e’ norma ancora applicabile al caso di specie, essendo essa abrogata solo con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti contro le sentenze pubblicate successivamente al 4.7.09 (v. L. n. 69 del 2009, art. 47).

Inoltre, quanto al merito del ricorso, lo stesso relatore ha posto in evidenza che l’art. 616 c.p.c., cosi’ come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 prevedeva che la causa di opposizione all’esecuzione “e’ decisa con sentenza non impugnabile” e che la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento a fattispecie speculare a quella ora in esame, ha ritenuto che quel testo dell’art. 616 c.p.c. applicabile ratione temporis (ma ora nuovamente modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), aveva sostituito il precedente regime dell’appellabilita’ con quello della non impugnabilita’ della sentenza ed era entrato in vigore in data 1.3.06 (L. n. 52 del 2006, art. 22). Pertanto, le sentenze pronunziate successivamente -come nel caso di specie – non erano appellabili, ma solo impugnabili per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, (argomenti da Cass. 20.1.10 n. 2043, 23.7.09 n. 17266 e 20.9.06 n. 20414).

8.- Lo stesso relatore, per quanto riguarda le questioni di costituzionalita’ sollevate con il secondo motivo, ha posto in evidenza che parte ricorrente non introduce elementi di valutazione nuovi che non siano stati gia’ considerati da Cass. 18.1.08 n. 976 con pronunzia di manifesta infondatezza.

9.- Essendo prioritaria la valutazione di ammissibilita’, il ricorso deve essere ritenuto inammissibile per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c..

Ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace, essendo proposto dopo la scadenza dell’anno dalla pubblicazione della sentenza (sentenza del 2.4.09, ricorso incidentale notificato il 24.5.10).

Deve, infine, ritenersi prevalente la soccombenza della ricorrente principale, la quale pertanto deve essere condannata alle spese del presente giudizio di legittimita’, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, cosi’ provvede:

– dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale;

– condanna la ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’antistatario Avvocato Giuseppe Umberto Garrisi.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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