Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9002 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 30, presso lo Studio dell’avvocato LOY GIANLUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IOVINO PASQUALE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA nuova denominazione sociale di COMMERCIAL UNION

INSURANCE SPA già Società incorporante per atto di fusione di

Commerciai Union Insurance SpA, in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLI GIORGIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato POLI DANIELA, giusta procura in calce

alla copia notificata del ricorso;

– controricorrente –

e contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5667/2008 del TRIBUNALE di MILANO del 21.4.08,

depositata il 05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giorgio Marcelli che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 13 maggio 2009 V.E. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 5 maggio 2008 dal Tribunale di Milano, dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la domanda finalizzata ad ottenere l’ulteriore risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale.

L’Aviva Italia S.p.A. (già Commerciai Union Italia S.p.A.) ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, F. A. e F.G., hanno resistito con controricorso.

2 – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., comma 1 e 2. Formula quesiti concernenti la non necessità d’integrare il contraddittorio nel giudizio d’appello nei confronti di F.G., conducente dell’autocarro coinvolto nel sinistro, e nella regolarità della notificazione effettuata al proprietario F.A..

3. – Risulta dal testo della sentenza impugnata che già nel processo di primo grado l’attore V. aveva rinunciato alla domanda proposta nei confronti di F.G., conducente dell’automezzo.

E’ noto, sul piano generale (confronta, per tutte, la recente Cass. Sez. 3^, n. 14530 del 2009), che la disciplina della solidarietà di cui all’art. 1292 c.c., non determina la nascita di un rapporto unico e inscindibile e non da luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. La disciplina speciale in tema di azione diretta per il risarcimento danni da sinistro stradale introdotta dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, prevede il litisconsorzio necessario unicamente tra l’assicuratore nei cui confronti è stata proposta la domanda e il proprietario del veicolo danneggi ante.

Ne consegue che il giudizio d’appello de quo doveva essere promosso solo nei confronti dell’assicuratore e di F.A., mentre la notifica nei confronti del conducente F.G. era necessaria ai soli fini dell’art. 332 c.p.c. (nella specie non in discussione).

Tuttavia il Tribunale di Milano ha spiegato che alla prima udienza l’appellante non fu in grado di dimostrare il perfezionamento della notifica nei confronti di nessuno dei due F. e che pertanto il giudice ordinò l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, ma che alla udienza successiva, risultando dalla relata che la persona materialmente consegnataria dell’atto di appello era stata qualificata come moglie di entrambi, il giudice aveva invitato l’appellante a procurarsi dichiarazione correttiva/integrativa dall’ufficio postale che aveva curato la notificazione. Non essendo l’appellante riuscita ad ottenerla, il giudice concesse invano un nuovo termine per provvedervi. Il mancato superamento del dubbio circa la qualità della persona materialmente consegnataria dell’atto (se moglie di A. ovvero di G.) ha indotto il Tribunale a dichiarare la nullità della notifica e, conseguentemente, l’inammissibilità dell’impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio.

Dalla suesposta ricapitolazione dei fatti si evince la correttezza giuridica della decisione. Il ricorrente la contrasta sostenendo che la notificazione è stata effettuata presso F.A., a mani, dunque, della moglie di costui.

Ma anche a voler prescindere dalla mancata ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione con riferimento al documento necessario per verificare la notificazione dell’atto d’appello, resta decisiva la considerazione che la sentenza impugnata non presenta il vizio denunciato e che, a tutto voler concedere alla tesi del ricorrente, si verterebbe in tema di errore revocatorio.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili per la ragione determinante che le censure risultano inconferenti;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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