Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9002 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9002 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA
sul ricorso 5983-2011 proposto da:
CESARI

ANTONIO

CSRNTN28A19A944L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PIRENEI l, presso lo
studio dell’avvocato ALFONSO GENTILE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTINA
NERI giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente –

2014
2613

contro

COMUNE DI BUDRIO 00510771207, in persona del Sindaco
pro tempore Sig. CARLO CASTELLI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

1

Data pubblicazione: 06/05/2015

studio dell’avvocato FRANCESCO STORACE,

che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI
CERRI giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

di BOLOGNA, depositata il 19/08/2010;, R.G.N.
1438/2003
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ALFONSO GENTILE;
udito l’Avvocato GIOVANNI CERRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

4.,
2

avverso la sentenza n. 908/2010 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.11 tribunale di Bologna con sentenza del 10 febbraio 2003,
nel contraddittorio tra le parti, ha accolto la domanda
proposta da Antonio Cesari, ritenendo intervenuta la
prescrizione decennale del diritto vantato dal Comune convenuto

il pagamento dei lavori di ampliamento della strada comunale,
accertando che solo nel 1990 era stato chiesto al CESARI lo
adempimento con intimazione di diffida.
Contro la decisione ha proposto appello il COMUNE

deducendo due

motivi di censura, cui resisteva la controparte deducendo
inammissibilità e rigetto per infondatezza.
2.La Corte di appello di BOLOGNA con sentenza del 19 agosto
2010, in accoglimento dello appello, ha rigettato la domanda
proposta in primo grado dal Cesari ed ha accolto la domanda
riconvenzionale del Comune condannando il Cesari al pagamento
della somma di euro 84.855,45 oltre interessi legali dovuti al
saldo e lo condannava a rifondere le spese dei due gradi del
giudizio.
3.Contro la decisione ricorre Cesari deducendo due motivi di
ricorso,resiste la controparte

deducendo

inammissibilità e

infondatezza.
MEMORIE sono state prodotte dal COMUNE.

moTrvI DELLA MOTIVAZIONE.
4.11 ricorso non merita accoglimento.

3

4

e rigettando la domanda riconvenzionale da questi proposta per

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi dei motivi ed
a seguire la confutazione in diritto.
4,1. SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione
degli artt. 2943 e 2945 del codice civile”. La tesi è che

del giudizio promosso dal Cesari e relativo allo accertamento
negativo della validità dello atto di sottomissione e della
consistenza della obbligazione abbia avuto natura interruttiva
della prescrizione. Si deduce che nessuna esplicita richiesta
di adempimento è mai stata avanzata dal Comune prima della
diffida del 1990 e che nessun atto introduttivo del giudizio è
stato mai notificato per la ragione che la causa è stata
introdotta dal Cesari nel corso del giudizio, e che pertanto la
richiesta di rigetto della domanda di accertamento negativo
proposta dal soggetto passivo non può essere considerata come
atto idoneo ad interrompere la maturata prescrizione.
Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione
contraddittoria su punto decisivo della controversia,
censurandosi un passo della motivazione, nel quale la CORTE
accerta, in violazione del principio della tassatività degli
atti di interruzione, che anche una semplice richiesta di
rigetto della pretesa attorea, vale come eccezione idonea a
produrre effetti interruttivi della prescrizione.
4.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

4

erroneamente la Corte bolognese ha ritenuto che lo svolgimento

Dovendo dare un ordine logico ai motivi dedotti, deve ritenersi
inammissibile il secondo motivo, che prospetta come vizio della
motivazione un eventuale error in iudicando peraltro
prospettato nel primo motivo. La censura inoltre, nella sua
sintesi della fattispecie fattuale è priva di autosufficienza,

espressa dalla Corte di appello al ff 6 della sentenza là dove
si precisano le ragioni della riforma “ritenendosi non
intervenuta la prescrizione decennale, a cagione della sua
interruzione per il tempo decorso dalla costituzione in
giudizio dell’ente convenuto nel procedimento n.4480 del 1975
avanti al tribunale di Bologna con richiesta di rigetto della
domanda di accertamento negativo proposta dal soggetto passivo
del diritto,avente natura di domanda proposta in giudizio che,
a norma dello art.2943 secondo comma, ha effetto interruttivo
della prescrizione, sino al passaggio in giudicato della
sentenza che, riformando la sentenza del tribunale, ha definito
il giudizio.” PARTENDO da tale ratio, la CORTE ha proceduto
all’esame del merito,ritenendo che dalla lettura dell’atto di
sottomissione si rileva lo impegno del Cesari alla
realizzazione in proprio

di una strada ed appare non

contestato che il medesimo non vi abbia provveduto.
CONSEGUENTEMENTE il motivo primo in esame risulta da un lato
inammissibile in quanto riguarda una quaestio facti sulla
verifica di un atto interruttivo, sulla base di un giudicato
esterno, non sindacabile in questa sede, in quanto congruamente

5

non contenendo il riferimento alla chiara ratio decidendi

motivato

con riguardo ad ipotesi

di

fattispecie

di

responsabilità contrattuale da inadempimento in relazione al
patto di sottomissione. D’ALTRO lato risulta infondato proprio
in relazione alla richiesta di rigetto della domanda di
accertamento negativo, il cui dies a quo, risale al tempo della

correttamente la CORTE DI appello a ff 6 considera non
intervenuta la prescrizione decennale.
Non pare pertinente il riferimento, fatto dal PROCURATORE
generale, al precedente di questa sezione del 29 maggio 2014
n.12058, che invece considera una diversa condotta difensiva da
parte del convenuto che si è limitato a proporre una mera
richiesta di rigetto, mentre qui risulta proposta una
controdomanda di accertamento positivo della pretesa
creditoria.
IN conclusione, il primo motivo risulta inammissibile e
infondato nel merito, ed il secondo inammissibile e assorbito
dal rigetto del primo. LE SPESE del giudizio di cassazione
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ANTONIO CESARI a rifondere al
comune di BUDRIO le spese del giudizio di cassazione, che
liquida in euro 7200,00 di cui euro 200 per spese.

proposizione di tale domanda, in ordine alla quale

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