Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9002 del 06/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 9002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28428-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., in proprio ed in qualità di socia accomandataria

della cessata società Faggi di T.G. & C. S.a.s.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA TARICCO, in

virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2276/2014 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 25.11.2014, confermata in sede di gravame ai sensi dell’art. 348 bis dalla Corte di appello, il Tribunale di Firenze annullava l’avviso d’addebito opposto da T.G., con il quale era stato chiesto il versamento di contributi alla Gestione Commercianti dell’INPS asseritamente dovuti dalla predetta in qualità di socia accomandataria della società “FAGGI di T.G. & C.” s.a.s..

che di tale decisione domanda la cassazione l’INPS, in proprio e nella qualità, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui ha opposto difesa, con controricorso, la T.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 così come modificato dalla L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 1, della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313, 2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestandosi che l’attività svolta dal T. fosse esclusa da quelle per le quali è prevista l’iscrizione alla Gestione Commercianti ed assumendosi che la stessa possedeva carattere commerciale, così come si evinceva dalla visura camerale della società, della quale la T. era l’unica socia accomandataria nonchè che quest’ultima aveva solo allegato, senza darne prova, circostanze idonee ad escludere la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale da parte di società non costituita come società semplice;

3. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

3.1 che, infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;

che è stato accertato che la s.a.s. di cui la controricorrente era socia accomandataria non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili e non svolgeva attività diverse da quella limitata alla mera riscossione del canone di locazione dell’ immobile di cui era proprietaria, e pertanto non rileva la mancanza di prova che altri soci fossero impegnati negli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, nonchè la mancanza di prova idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

che tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013);

che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;

che questa Corte – con riferimento alle società in accomandita semplice – ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato della L. n. 160 del 1975, l’art. 29 e de4lla L. n. 45 del 1986, art. 3 in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto, prova che, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso che la società in accomandita semplice di cui la T. era socia non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili e non svolgeva neanche attività limitata alla riscossione del canone di locazione dell’immobile di cui era proprietaria;

che, da ultimo, l’orientamento espresso ha ricevuto l’avallo di ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confermato i principi enunciati (cfr. Cass. 6.9.2016 n 17643);

4. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

5. che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15 %.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA