Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9001 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 31/03/2021), n.9001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 19012/2016 proposto da:

Intesa Sanpaolo S.p.a., anche in qualità di incorporante di Banca

dell’Adriatico s.p.a., già Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

s.p.a., a sua volta incorporante di Banca dell’Adriatico s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio

dell’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Lombardi Giuseppe, Soligo Manuela, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro

n. 9, presso lo studio dell’avvocato Nuzzo Mario, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati Genovesi Guido, Mariconda

Vincenzo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2885/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

pubblicata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Intesa Sanpaolo S.p.a., anche in qualità di incorporante di Banca dell’Adriatico s.p.a., già Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a., a sua volta incorporante di Banca dell’Adriatico s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2885/2016, depositata il 7 luglio 2016, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello proposto da T.A. nei confronti della sentenza di primo grado;

il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con memorie in data 30 novembre 2020 le parti hanno concordemente richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta tra le stesse una transazione, “avente carattere generale, novativo e definitivo, che regola integralmente i rapporti oggetto della sentenza”, con compensazione delle spese dell’intero giudizio;

Ritenuto che:

nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte debba dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. Sez. U., 11/04/2018, n. 8980; Cass., 02/10/2019, n. 24632; Cass., 06/03/2020, n. 6442);

non avendo nessuna delle parti richiesto la liquidazione delle spese in proprio favore, e tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti nei due gradi del giudizio di merito, si ravvisi l’opportunità di una integrale compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio.

PQM

Dichiara cessata la materia del contendere; dichiara compensate fra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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