Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9001 del 19/04/2011
Cassazione civile sez. lav., 19/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 19/04/2011), n.9001
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato CARDONI
CESARE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CONTICELLI GUIDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso l’Area
Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresentata e difesa
dall’Avvocato HYERACI LUCIO AGOSTINO MARIO, giusta delega a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2698/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
2/04/08, depositata il 12/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Viterbo, rigettava la domanda, proposta da N. E. contro Poste Italiane s.p.a., diretta al riconoscimento del diritto a passare dall’inquadramento come quadro di secondo livello a quello di quadro di primo livello, avendone svolte le relative mansioni per oltre tre mesi.
La Corte di merito, infatti, riteneva che la norma del contratto collettivo (art. 38 c.c.n.l. 26.11.1994) richiedente, per la maturazione del diritto all’assegnazione definitiva a mansioni proprie della categoria quadri, in riferimento alla facolta’ di deroga alle previsioni in materia di legge di cui alla L. n. 190 del 1985, art. 6 un’assegnazione temporanea a tali mansioni – non diretta alla sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto – che si sia protratta per oltre sei mesi, fosse applicabile anche passaggio dalla qualifica di quadro di secondo livello a quella di quadro di primo livello.
La lavoratrice ricorre per cassazione con un unico motivo. La societa’ intimata resiste con controricorso.
Il ricorso ripropone la tesi secondo cui le citate norme di legge e del contratto collettivo, di cui denuncia la violazione, debbano essere interpretate nel senso che la maggiorazione – nella specie a sei mesi – dell’ordinario termine di tre mesi di cui all’art. 2103 c.c. per la maturazione del diritto alla promozione a categoria superiore per lo svolgimento di mansioni superiori sia riferibile solo al caso in cui sia in questione il passaggio alla categoria legale dei quadri o dei dirigenti di dipendente in atto inquadrato in una categoria legale inferiore e non anche nel caso di promozione nell’ambito dei vari livelli di inquadramento previsti dalla contrattazione collettiva all’interno della medesima categoria legale dei quadri o dei dirigenti.
Il ricorso e’ qualificabile come manifestamente infondato in quanto esso si pone, sia pure consapevolmente, ma senza la prospettazione di argomenti sostanzialmente nuovi, con l’orientamento interpretativo al riguardo affermatosi nell’ambito della giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 2750/2010,18048/2007,4508/2007).
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte contro ricorrente le spese del giudizio determinate in Euro 30,00 oltre Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori secondo legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011