Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9001 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. II, 15/05/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 15/05/2020), n.9001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22771/2015 proposto da:

P.L., rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE BORELLO;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCIANO ZUCCOLI 47, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA TALIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato AUGUSTO CIRLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2759/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei primi cinque

motivi e l’accoglimento del sesto motivo del ricorso;

udito l’Avvocato Michele Borello, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’inammissibilità del controricorso e si è riportato agli

atti depositati.

Fatto

CONSIDERATO

che:

Con sentenza 109596/2012 il Giudice di Pace di Milano, accogliendo l’opposizione interposta da P.L., annullava i decreti, di cui in atti, emessi a carico dello stesso per il pagamento di oneri condominiali del (OMISSIS) e del (OMISSIS) di quella stessa Città.

Quest’ultimi due opposti interponevano appello resistito dall’originario opponente.

L’adito Tribunale di Milano, in funzione di Giudice di appello, con sentenza n. 11373/2013 ed in accoglimento del gravame, riformava la sentenza di primo grado e previa revoca del D.I. n. 29917 del 2010, condannava l’appellato P. a pagare al Supercondominio appellante la somma di Euro 1.691,13, oltre interessi, respingendo l’opposizione avverso il D.I. n. 2688 del 2010, che veniva confermato.

Per la cassazione della suddetta sentenza di appello ricorre il P. con atto affidato a sei motivi e non resistito dalle parti intimate.

Diritto

RITENUTO

che:

la definizione del giudizio, in particolare per quanto relativo al vizio di cui al sesto motivo del ricorso in esame ed alla possibilità di sollevare l’eccezione di nullità di Delib. Assembleare Condominiale, comporta il venire in rilievo della questione rimessa alle S.U. con ordinanza di questa Sezione n. 24476/2019;

appare opportuno rinviare la decisione in attesa della pronuncia sulla suddetta questione.

P.Q.M.

La Corte;

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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