Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9001 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 12, presso lo studio dell’avvocato RAVA’ GIANFRANCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MACRI’ UBALDO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante,

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.C., D.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 40/2007 del TRIBUNALE di LECCE Sezione

Distaccata di GALATINA del 26.4.07, depositata il 21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Gaetano Alessi che deposita

n. 1 cartolina di ricevimento ritorno con plico restituito per

compiuta giacenza ed inoltre si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 12 maggio 2009 B.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 21 aprile 2008 dal Tribunale di Lecce Sezione distaccata di Galatina, confermativa della sentenza del Giudice di Pace che, applicata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, aveva condannato D.C., D.L. e la Sara Assicurazione a pagare in solido Euro 3.560,00 a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale.

La Sara Assicurazioni ha resistito con controricorso, mentre i D. non hanno espletato attività difensiva.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 232 c.p.c. e omessa motivazione sul punto. Il tema è la negata valenza probatoria alla mancata risposta del convenuto contumace all’interrogatorio formale.

Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto, basato sulla norma indicata, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma chiede alla Corte di compiere una valutazione della rilevanza di un elemento probatorio, attività che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente ipotizza violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c.. La censura si svolge attraverso una serie di argomentazioni che attengono al merito e si conclude con un quesito inappropriato per le medesime ragioni indicate a proposito del precedente (non postula l’enunciazione di un principio di diritto, ma chiede la verifica della correttezza degli apprezzamenti di fatto compiuti dai due giudici di merito).

Con il terzo motivo il B. lamenta contraddittorietà della motivazione. A prescindere da qualsiasi considerazione circa la formulazione del momento di sintesi, è sufficiente rilevare che non è contraddittorio, ma è la puntuale applicazione al caso concreto dell’insegnamento giurisprudenziale, affermare che la responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro è evidente e che tuttavia l’altro non ha dimostrato di avere fatto il possibile per evitare l’incidente. D’altra parte il Tribunale è andato oltre tale affermazione ritenendo conclamata una precisa responsabilità anche del B., cui ha rimproverato di avere accelerato anzichè frenato sebbene avesse visto per tempo la manovra del conducente antagonista.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Il tema è quello della compensazione per metà delle spese di primo grado (la domanda venne accolta parzialmente) e totale delle spese di secondo grado (il suo appello venne rigettato).

La censura, che si conclude con un quesito inadeguato (ancora una volta esso non consente l’enunciazione di un principio di diritto) attacca un potere discrezionale dei giudici di merito e, inoltre, presuppone palesemente l’accoglimento delle censure precedenti.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Premesso che non occorre integrare il contraddittorio nei confronti di D.L. non essendo costui litisconsorte necessario (è il conducente – non il proprietario – del mezzo coinvolto nel sinistro), le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione, in quanto va ribadita l’inidoneità di quesiti e momento di sintesi;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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