Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9000 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 19/04/2011), n.9000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 217, presso lo studio dell’avvocato MARI LEONILDA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOVERO MARIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REJNA SPA (OMISSIS), in persona del suo Amministratore Delegato

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PRISCILLA 101,

presso lo studio dell’avvocato BOTTA DANIELA MARIA CARLOTTA,

rappresentata e difesa dagli avvocati BONAMICO FRANCO, DIRUTIGLIANO

DIEGO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

12/03/09, depositata il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Torino, per quanto ancora rileva, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da N.G. contro la Rejna s.p.a., di condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 6956,14 quali differenze retributive relative a trattenute sulle retribuzioni corrispostegli dal 1993 per contributo trasporto autobus, dal lavoratore ritenute illegittime in quanto il trasporto gratuito sarebbe stato assicurato dall’accordo del 12.10.1982. Confermava anche la reiezione della domanda relativa all’indennita’ di malattia, condividendo il rilievo relativo all’estrema genericita’ della stessa.

La Corte riteneva infondata l’eccezione di difetto di legittimazione del procuratore della societa’ che aveva conferito la procura al difensore, sulla base del tenore della prodotta procura notarile con cui a detto procuratore erano stati conferiti i poteri.

Quanto agli oneri relativi all’utilizzazione del trasporto mediante autobus messo a disposizione dall’azienda, la Corte riteneva la domanda infondata, dovendosi ritenere operante il successivo accordo 15.7.1993, invocato dall’azienda, con cui era stata prevista una quota a carico dei dipendenti. Infatti, in base all’istruttoria esperita, doveva condividersi il convincimento del giudice di primo grado, secondo cui la correzione apposta a penna sul testo dell’accordo, al fine di inserire correttamente gli estremi della tratta utilizzata dal N., doveva ritenersi genuina e contestuale alla conclusione dell’accordo, essendosi le parti immediatamente accorte del precedente refuso; refuso confermato dal fatto che il chilometraggio indicato corrispondeva a quello della tratta (OMISSIS)/Stabilmento e non della tratta (OMISSIS)/Stabilimento.

Il N. ricorre per cassazione con quattro motivi. La societa’ intimata resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

A parere della Corte le obiezioni formulate con la memoria del ricorrente riguardo alle valutazioni sui motivi di ricorso di cui alla relazione ex art. 380-bis c.p.c. non sono idonee a contrastarle o comunque giustificate. Le medesime valutazioni devono pertanto essere ribadite.

E’ opportuno ricordare che l’art. 366 bis c.p.c., nella specie applicabile ratione temporis, nella prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilita’ con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nella seconda parte richiede che, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessita’ di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008). Come e’ stato piu’ volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una piu’ ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass, S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

Il quesito relativo al primo motivo, relativo all’idoneita’ della procura di conferimenti di poteri al procuratore della societa’, risulta inidoneo, non evidenziando adeguatamente la questione di diritto che viene sottoposta alla Corte (recita: “si pronunci la Corte di cassazione in ordine al fatto se nell’ipotesi di conferimento al rappresentante di procura speciale e, per quanto indicato, generale valga il disposto di cui all’art. 1392 c.c. all’art. 83 c.p.c. e all’art. 416 c.p.c.). Deve aggiungersi che quando una questione, come quella ora all’esame, ha formato oggetto di decisione da parte del giudice, la medesima non puo’ costituire oggetto di rilievo d’ufficio da parte del giudice dell’impugnazione, che deve esaminarla nei limiti in cui essa e’ riproposta con idonei motivi di impugnazione. Ne’ puo’ ritenersi che nella specie costituisse una questione autonoma quella della capacita’ processuale medesimo procuratore della parte ai fini del giudizio di appello.

Il secondo motivo, relativo all’indennita’ di malattia, e’ qualificabile come inammissibile in quanto, come confermato dal relativo quesito di diritto, non censura la ratio decidendi, indubbiamente concernente in sostanza l’ammissibilita’ della domanda in quanto basata sulla sola richiesta dell’applicazione di una determinata sentenza della Cassazione, ritenuta non adeguatamente formulata, ma deduce in ordine al merito della domanda.

Non coglie nel segno neanche il terzo motivo, sulla domanda avente ad oggetto il contributo per il servizio di trasporto, e il relativo quesito e’ inoltre insufficientemente esplicito e puntuale. In sostanza si lamenta la violazione delle norme sulla necessita’ che per la conclusione di un contratto vi sia l’accordo delle parti, trascurando che la sentenza ha esplicitamente motivato sul punto in coerenza con i principi di legge sull’accordo delle parti.

Infine il quarto motivo, che sulla medesima questione deduce vizi di motivazione, propone inammissibilmente nella presente sede di legittimita’ una nuova valutazione e interpretazione delle risultanze probatorie, peraltro senza adeguatamente evidenziare vizi o lacune della motivazione.

E’ sicuramente inconferente poi la doglianza relativa alla mancata formulazione di un rapporto per falsa testimonianza a carico di alcuni testimoni.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla societa’ controricorrente le spese del giudizio in Euro trenta per esborsi ed Euro millecinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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