Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9000 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.9000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18553-2019 R.G. proposto da:

WIND TRE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 28, presso lo studio

dell’avvocato ANNA LAURA ZANZARRI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA CALDERONE;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 9830/2019 del

TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l’istanza di

regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società WIND TRE s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma adito con la quale questi ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Treviso, a decidere l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una fattura per consumi telefonici, promossa da P.F. nei confronti della medesima società, e chiede che si dichiari la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

2. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la sua incompetenza territoriale in favore del tribunale di Treviso essendo quest’ultimo il tribunale del luogo di residenza del debitore quale persona fisica (essendo residente il P. in (OMISSIS)) e ritenendo non applicabile come forum destinatae solutionis il luogo ove ha sede la società, ritenendo che il credito fondato su fatture non possa ritenersi, ai fini della individuazione della competenza territoriale, credito certo, liquido ed esigibile.

3. Il P. ha depositato scritture difensive ex art. 47 c.p.c..

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

5. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, nelle quali chiede che si accolga il regolamento indicando come competente a decidere la causa il Tribunale di Roma.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della proposizione del regolamento di competenza, formulata dal controricorrente.

La stessa è infondata.

2. Il provvedimento impugnato, come osservato dalla ricorrente in memoria, è stato emesso in data 9 maggio 2019, all’esito dell’udienza ex art. 281 sexies c.p.c.. Il dies ad quem della decorrenza del termine di 30 giorni per la proposizione del regolamento di competenza sarebbe caduto quindi sabato 8 giugno 2019, e, ai sensi dell’art. 155 C.P.C., comma 4, sarebbe stato prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, e quindi, precisamente a lunedì 10 giugno 2019, ovvero al giorno in cui è stato notificato il ricorso.

3. Il controricorrente ulteriormente osserva che la notifica sarebbe tardiva anche perchè effettuata oltre le ore 21 del 10 giugno 2019 (ultimo giorno utile, come si è detto), precisamente alle 21,48, ma anche questa osservazione non può essere condivisa, alla luce di quanto disposto dalla sentenza n. 75 del 2019 Corte Cost., che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 114 del 2014, laddove prevede che la notifica, eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta.

4. Il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla WIND aveva ad oggetto l’omesso pagamento di una fattura per servizi telefonici erogati in favore della ditta individuale del P..

5. Il debitore contestava la competenza territoriale del giudice adito sotto i seguenti profili:

– perchè il debitore aveva residenza in (OMISSIS);

– perchè il luogo di esecuzione della prestazione era nel circondario del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;

– perchè la società creditrice aveva sede in (OMISSIS).

6. Tuttavia, preliminarmente deve osservarsi che l’eccezione di incompetenza così come formulata deve considerarsi incompleta, atteso che non è stato eccepito il difetto di competenza territoriale in relazione al domicilio del debitore, laddove “in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 c.p.c., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perchè nella prima ipotesi l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’art. 163 c.p.c., n. 2, prevede l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro), sia perchè in entrambe le ipotesi l’art. 38 c.p.c., comma 2, secondo inciso, esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti”. (in questo senso Cass. n. 24277 del 2007).

7. Neppure appare da condividere il richiamo del P. al foro del consumatore, contenuto nel ricorso e non risulta se già sviluppato dinanzi al giudice di merito perchè criterio non preso in considerazione dall’ordinanza, giacchè il debitore non ha contestato che il contratto di somministrazione riguardasse la sua attività professionale, benchè svolta in forma di ditta individuale, e di conseguenza non può giovarsi del foro del consumatore (v. Cass. n. 15391 del 2016: “il contratto sottoscritto da una parte nell’interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un’attività non incompatibile con l’oggetto del contratto stesso, può ritenersi concluso per scopi professionali, sicchè nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non è applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato”.)

9. Il ricorso per regolamento di competenza va quindi accolto e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale proseguirà il giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Roma; liquida le spese in Euro 2.200,00 per compensi, a carico della parte controricorrente, oltre 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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