Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9000 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato MASTRELLA GIANLUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARTINI LEONE, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA M.

SANMICHELI 10, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI LAURA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3250/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27.6.08, depositata il 24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Laura Giuliani che si riporta agli

scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 maggio 2009 B.S. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 24 luglio 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione proposta avverso l’esecuzione al precetto notificatole da Q.M..

Costui ha resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta omessa motivazione di un punto decisivo della controversia e, in particolare, di precedente sentenza della stessa Corte d’Appello, documento questo decisivo, passata in giudicato e resa in forma esecutiva in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 366 bis c.p.c., con riguardo all’art. 336 c.p.c..

La censura riguarda l’omessa applicazione dell’ultima delle norme indicate e, quindi, è erronea la prospettazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 5.

Inoltre la doglianza è priva sia del quesito di diritto, necessario con riferimento all’art. 336 c.p.c., sia del momento di sintesi, strutturato nei termini sopra enunciati, necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare il vizio di motivazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 11, commi 5 e 6, con relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè citata legge, comma 4, e artt. 90 e 91 c.p.c..

Anche in questo caso il duplice quesito finale non si rivela correlato ai vizi denunciati.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

il controricorrente ha presentato memoria adesiva alla relazione ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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