Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9000 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9000 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA

Rep.

sul ricorso 9908-2011 proposto da:
LUZI

STEFANIA LZUSFN80D63A462S,

Ud. 03/12/2014

LUZI ALESSANDRA FU

LZULSN75E47A462X, BACHETTI MARIA PIA BCHMRP48S47A462U,
LUZI VALENTINA LZUVNT74B68A462P, elettivamente
domiciliatt in ROMA, VIA ENRICO ACCINNI, 63, presso lo

Ti
2014
2566

studio dell’avvocato ACHILLE CARONE FABIANI,
rappresentata e difes2 dall’auvocato BRUNO
APPICCIAFUOCO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti
contro

Data pubblicazione: 06/05/2015

RANDI BRUNO RNDBRN54T70C1690, RANDI ANNA MARIA
RNDNMR50P59C169R, RANDI GIORGIA RNDGRG74C43A944P,
RANDI EVA RNDVEA56M63C169H, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 27, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI MASSIGNANI, che li rappresenta e

giusta procure speciali a margine del controricorso e
in calce allo stesso;
– controricorrenti
nonchè contro

PICHINI GIORGIO PCHGRG30B22A437H;
– intimato –

avverso la sentenza n. 280/2011 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata in data 08/03/2011, R.G.N.
1208/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott.
ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato ACHILLE CARONE FABIAN’ per delega;
udito l’Avvocato LUCIO MASSIGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

difende unitamente all’avvocato LUCIO MASSIGNANI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2008 Bachetti Maria Pia, Luzi Valentina, Luzi Alessandra e Luzi
Stefania proponevano appello nei confronti di Randi Eva, Randi Anna
Maria, Randi Bruno e Randi Giorgia nonché nei confronti di Pichini

dal Tribunale di Teramo il 13 ottobre 2008 e notificato il 17 ottobre
2008, con il quale era stata rigettata l’eccezione di estinzione del
processo, dichiarata la nullità della prova testimoniale assunta a mezzo
dei testi Manieri Vittorio e Broccolini Sabatino e disposta la
rinnovazione della prova stessa con fissazione della data dell’udienza
per il prosieguo del giudizio.
Costituendosi in quel grado il Pichini aderiva all’istanza degli appellanti
mentre gli altri appellati concludevano per l’inammissibilità
dell’impugnazione ovvero per il rigetto della medesima.
Il procedimento rimaneva sospeso ex lese fino al 31 luglio 2009, a
seguito dell’evento sismico verificatosi il 6 aprile 2009, e veniva poi
riassunto dalle appellanti
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza dell’8 marzo 2011
rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata, e regolale
spese tra le parti.
Avverso la sentenza della Corte di merito Bachetti Maria Pia, Luzi
Valentina, Luzi Alessandra e Luzi Stefania hanno proposto ricorso per
cassazione sulla base di cinque motivi.
Randi Eva, Randi Anna Maria/ Randi Bruno e Randi Giorgia hanno
resistito con controricorso.
L’intimato Pichini non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Sia le ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGN 9908/2011
-3-

Giorgio avverso il provvedimento denominato “ordinanza”, emesso

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione dell’art. 116 c.p.c. sulla
valutazione documentale dell’avviso di ricevimento del 16. 07. 2001”
nonché “insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto
controverso e decisivo di giudizio, riguardante la pretesa validità della
riassunzione, eseguita, invece, in violazione degli artt. 300-301-303 e

Le ricorrenti negano di aver riconosciuto la tempestività e regolarità
della riassunzione; assumono che la notifica dell’atto di citazione in
riassunzione, peraltro mancante di qualsiasi decreto di fissazione
dell’udienza dal parte del giudice competente, non sarebbe andata a
buon fine nei confronti di Luzi Bruno, sicché il suo deposito in
cancelleria, avvenuto in data 23 aprile 2001, non poteva avere alcun
effetto ai sensi dell’art. 303 c.p.c. mentre l’unica richiesta avversaria di
fissazione dell’udienza di riassunzione era stata proposta per la prima
volta al Giudice in data 22 giugno 2001, oltre il termine di sci mesi
dalla declaratoria d’interruzione del processo, risalente al 7 novembre

2000; precisano che, qualora la riassunzione avvenga con atto di
citazione, questa debba essere notificata alla controparte prima della
scadenza del prescritto termine perentorio. Ritengono che, comunque,
il dies a qua nella specie doveva individuarsi non già nella data di
declaratoria dell’interruzione bensì in quella del decesso dell’avv.
Guido Taranta, avvenuto il 12 ottobre 1999, sicché all’udienza del 22
giugno 2001 il termine di riassunzione era ormai scaduto, con
conseguente estinzione del processo ai sensi dell’art. 305 c.p.c. atteso
che, peraltro l’eventuale proroga avrebbe potuto essere chiesta solo
prima della scadenza del predetto termine. Assumono inoltre lc
ricorrenti che la Corte di merito ha ritenuto di confermare la
correttezza della rinnovazione della notifica disposta il 22 giugno 2001,
RGN 9908/2011
-4-

305 c.p.c.” (artt. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.)

441.

reputando rituale l’avvio del procedimento notificatorio non
perfezionato per il mancato ritiro del plico depositato presso l’ufficio
postale, certificato dalla cartolina con la menzione di “atto non
ritirato”, “non essendo stata individuata la persona cui l’atto doveva
essere consegnato”, sostenendo che tale precisazione non sarebbe

illogica e contraddittoria, atteso che il destinatario era il solo Luzi
Bruno, di cui si ignorava ancora la morte. Hanno pure evidenziato che
il ritiro dell’atto, poi avvenuto il 16 luglio 2001, sarebbe stato attribuito
all’erede del Luzi, Maria Pia Bachetti, laddove quest’ultima, a margine
della sottoscrizione, si era qualificata non già quale erede, ma come
moglie del predetto, così riconducendo la pretesa validità della notifica

al destinatario effettivo. Sostengono, infine, le ricorrenti che, non
essendovi stata l’interruzione del processo per morte del Luzi, in
difetto della dichiarazione del suo decesso, il decorso del tempo dalla
stessa (11 dicembre 1998) non avrebbe consentito la notifica
impersonale e collettiva agli eredi nell’ultimo domicilio del de culus, con
obbligo della notifica personale ai singoli aventi causa.
2. Con il secondo motivo si lamenta “contraddittoria e insufficiente
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine
alla posizione della ricorrente Bachetti Maria (art. 360 n. 5 c.p.c.)
nonché “falsa ed erronea applicazione del combinato disposto degli
arti. 299, 300 e 301 c.p.c.” (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe perso di vista
che nel caso concreto l’interruzione riguardava solo il difensore, non
essendo il decesso del Luzi stato dichiarato nelle forme di rito né
essendo emerso dalle relate di notifica eseguite nei confronti del
medesimo, sicché il rapporto con la ricorrente Bachetti Maria Pia non
RGN 9908/2011
-5-

rilevabile dalla cartolina di riferimento sicché sarebbe errata, oltre che

si sarebbe mai validatamente costituito, avendo la stessa ritirato il plico
quale moglie del destinatario, con conseguente mancata instaurazione
del rapporto processuale con gli eredi della detta parte.
3. Con il terzo motivo si lamenta che la sentenza gravata “è
ulteriormente viziata ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. per la

Stefania, nei cui confronti il contraddittorio non si è mai instaurato
validamente a seguito dell’assorbente mancata valida e principale
costituzione del rapporto processuale nei confronti della signora Maria
Pia Bachetti”.
Assumono i ricorrenti che l’inesistenza di una valida riassunzione nei
confronti di almeno uno degli eredi del Luzi sarebbe confermata
dall’atto di riassunzione del 19 marzo 2007 redatto in forma di atto di
citazione ad udienza fissa estesa a Bachetti Maia Pia, quale erede del
Luzi, unitamente alle figlie Valentina, Alessandra e Stefania Luzi e
sostengono che l’inesistenza di un valido rapporto processuale nei
confronti della Bachetti escluderebbe la possibilità di integrazione del
contraddittorio, erroneamente disposta nei confronti delle predette
coeredi del Luzi.
4. Con il quarto motivo si lamenta che la sentenza gravata “è
ulteriormente viziata anche al punto 3.4 = riservato al quarto motivo di
appello = (pag. 5) sotto diversi profili riconducibili all’art. 360 n. 3 e n.
5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli
artt. 300, 301 e 305 c.p.c. e per contraddittoria motivazione circa la
limitazione della nullità alla sola prova testimoniale per violazione del
principio del contraddittorio nei confronti delle ricorrenti Luzi
Alessandra, Valentina e Stefania”.

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-6-

posizione riflessa delle ricorrenti e Luzi Alessandra, Valentina e

Assumono i ricorrenti che la Corte di merito, partendo dall’erroneo
presupposto dell’avvenuta regolarizzazione del rapporto processuale
nei confronti della Bachetti in data 16 luglio 2001, ha confermato la
sussistenza della nullità solo per il periodo successivo, fino alla
costituzione delle litisconsorti necessarie (8 maggio 2007) senza

violazione del contraddittorio nei confronti delle Iitisconsorti
necessarie, erano state pronunciate due ordinanze rilevanti sotto il
profilo delle garanzie difensive e determinanti per l’ulteriore corso della
causa”, e cioè l’ordinanza dell’8 novembre 2002, con cui il GOA aveva
ritenuto, per effetto della ricezione del plico diretto al Luzi da parte
della moglie in data 16 luglio 2001, l’avvenuta regolare notifica della
riassunzione nei confronti del predetto, nonché l’ordinanza del 28
giugno 2006 con cui, considerato che la conoscenza del decesso del
Luzi si era verificata ad oltre un anno dalla sua morte, per cui non era
valida la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente
nell’ultimo domicilio del defunto, il GOA aveva revocato l’ordinanza
richiamata prima, facendo obbligo alla parte attrice di notificare la
riassunzione del processo agli eredi del Luzi, dopo la loro
identificazione.
Ad avviso delle ricorrenti la disposta rinnovazione conferma la
mancata precedente valida costituzione del rapporto processuale nei

considerare che, nel periodo 2001 — 2007, “viziato per l’accertata

ri*

confronti della Bachetti con l’ulteriore conseguente tardività della
riassunzione erroneamente disposta dall’istruttore a nove armi
dell’evento interruttivo e senza che ne ricorressero le condizioni, per
l’irritualità della notizia del decesso del convenuto, certificata in atti ma
non confermata con la necessaria declaratoria di interruzione ex art.
300 c.p.c..
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-7-

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5. Con il quinto motivo si deduce che la sentenza impugnata sarebbe
“viziata al punto 3.5) per violazione di legge riconducibile nella
previsione di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’inosservanza
degli artt. 303, 305 e 342 c.p.c.”.
Sostengono le ricorrenti che l’estinzione del processo sarebbe

di cui all’art. 303 c.p.c. per espressa previsione dell’art. 305 c.p.c. ed
all’uopo sarebbe sufficiente l’eccezione di parte, sollevata in sede di
costituzione dalle ricorrenti né sarebbe occorso specifico motivo al
riguardo, essendo stata tale eccezione chiaramente enunciata nell’atto
di impugnazione.
6. I motivi proposti che, essendo strettamente connessi, ben possono
essere esaminati congiuntamente, sono infondati, precisandosi che
vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle
controricorrenti, in quanto possono enuclearsi, sia pure con non
agevole lettura, le censure proposte.
6.1. Si osserva che “il riconoscimento delle stesse appellanti” di cui a p.
3 della sentenza impugnata si riferisce chiaramente al solo deposito
della citazione in riassunzione in data 23 aprile 2001, sicché vanno
disattese le doglianze sollevate sul punto nella prima parte della lett.
1.a) del primo motivo di ricorso.
6.2. Va poi precisato che, a seguito delle sentenze della Corte
costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36
del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo
interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in
causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento
interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione
abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione,
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automaticamente scaturita dall’inosservanza del termine di riassunzione

notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza
dell’ordinanza di interruzione, non essendo sufficiente la conoscenza
aliunde acquisita (Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085; Cass. 8 marzo 2007,

n. 5348). In difetto di prova della legale conoscenza dell’evento in data
anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione, il

11 febbraio 2010, n. 3085), nel caso di specie, occorre far riferimento
alla dichiarazione dell’interruzione avvenuta all’udienza del 7 novembre
2011, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito.
6.3. Al fine della valida riassunzione del processo sospeso o interrotto,
non è influente che la parte istante vi abbia provveduto, anziché con
comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell’udienza di
prosecuzione, con citazione della parte ad udienza fissa, la quale
possiede tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento
dello scopo previsto nell’art. 297 c.p.c., consistente nel compimento di
un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il
quale va promossa la prosecuzione del giudizio, che può essere
perseguita anche attraverso un atto di citazione che sia notificato alla
controparte prima della scadenza dcl termine medesimo (Cass. 9
novembre 2001, n. 13857; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26977; Cass.,
sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27183) e, pertanto, non rileva che
nell’ipotesi da ultimo indicata, difetti – come nel caso all’esame – il
decreto di fissazione d’udienza, contrariamente a quanto assumono le
ricorrenti.
6.4. Il giudizio risulta tempestivamente e ritualmente riassunto nei
confronti di Pichino, litisconsorte necessario, in data 11 aprile 2001,
come evidenziato dai controricorrenti; pertanto, ritualmente è stata
disposta la rinnovazione nei confronti delle eredi del Luzi, con
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cui onere incombe sulla parte che ne eccepisce l’intempestività (Cass.

ordinanza del 28 giugno 2006, evidenziandosi che nei confronti di
quest’ultimo, peraltro, il processo risulta essere stato riassunto già
nell’aprile 2001, non essendo all’epoca ancora stato dichiarato il suo

ma.

intervenuto decesso, e che di tale riassunzione era stata poi disposta la
rinnovazione ex art. 291 c.p.c., per difetto del termine di sessanta

data di udienza fissata, come evidenziato dai controricorrenti, senza
che nulla sia stato contestato ex adverso a tale ultimo riguardo
(rinnovazione ex art. 291 c.p.c.).
6.5. L’esame di ogni altra questione pure proposta risulta assorbito.
7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi é luogo a
provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo
stesso svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al
pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi curo 7.200,00, di cui
curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per
legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Sup em si Cassazione, il 3 dicembre 2014.

giorni tra il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza e la

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