Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 900 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 20/01/2021), n.900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8070/2019 proposto da:

M.M., domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO

DALLA BONA, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 7144/2018, depositato

il 30.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15.7.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.M. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Bangladesh), a causa del trattamento discriminatorio perpetuato nei confronti della sua comunità (popolazione dei Bihari, di lingua urdu) ragione per la quale era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo si lamenta la nullità del procedimento per aver il Tribunale cumulato la domanda di protezione umanitaria assieme alla domanda di protezione internazionale, quantunque la prima sia “soggetta ad ordinaria azione di cognizione”, mentre la seconda è “soggetta a rito speciale camerale”;

1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, alla Direttiva 2004/83/CE e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, essendosi il Tribunale interrogato, nel ritenere privo di credibilità il ricorrente, sul racconto personale del richiedente per il rischio di discriminazioni e persecuzioni a causa della sua appartenenza alla comunità (OMISSIS) senza valutare se le strutture statuali di quel paese siano effettivamente in grado di garantire i diritti e le libertà fondamentali della persona”;

1.3. con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e alla Direttiva 2004/83/CE, per essere il Tribunale venuto meno all’obbligo di approfondimento istruttorio d’ufficio circa la dedotta situazione di violenza nel Paese d’origine;

1.4. con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, alla Direttiva 2004/83/CE, art. 2 Cost. e all’art. 8 CEDU, poichè la valutazione circa la concessione della protezione umanitaria prescinde dall’assenza o meno di prove o principi di prova, va condotta d’ufficio e si deve fondare su di una valutazione comparativa volta a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio di diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, mentre nella specie “sembrava di poter dedurre” che il decidente si fosse attenuto al medesimo quadro probatorio giudicato sfavorevolmente ai fini delle altre misure

1.5. con il quinto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 101 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27 e 35, avendo il Tribunale disatteso le anzidette domande sulla base di COI acquisite nella fase amministrativa al di fuori del contraddittorio delle parti, senza cioè “assegnare un termine ex art. 101 c.p.c., perchè il difensore presane conoscenza, potesse svolgere la propria attività difensiva”;

2.1. il primo motivo di ricorso, come diffusamente illustrato da questa Corte (cfr. Cass., n. 9658/2019), è inammissibile, dovendo invero rilevarsi, sul presupposto che è stato lo stesso ricorrente ad instaurare il giudizio di merito mediante la proposizione di un ricorso unico e unitario ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, avente ad oggetto la richiesta di ogni forma di protezione, senza chiederne la separazione, la preclusione risultante dall’art. 157 c.p.c., comma 4, non potendo essere eccepita la nullità del procedimento dalla parte che vi abbia dato causa;

2.2. il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto rivolto alla rinnovazione del giudizio di fatto esperito dal decidente, considerato che il Tribunale di Milano ha escluso la credibilità intrinseca del ricorrente sulla base di un motivato apprezzamento delle circostanze fattuali sottese alla vicenda narrata dal ricorrente (appartenenza alla comunità dei (OMISSIS), di lingua urdu, oggetto di discriminazione in Bangladesh, collocata in campi della Croce Rossa, sovraffollati, come il (OMISSIS), senza acqua corrente e in scarse condizioni igieniche, con limitato accesso all’istruzione), all’esito del quale si è indotto a negarne ogni plausibilità (“il ricorrente è arrivato in Italia senza passaporto e pertanto non sono certe le sue generalità e nemmeno la sua esatta provenienza… inoltre il suo racconto non raggiunge un sufficiente grado di attendibilità in quanto generico, poco circostanziato, e non in linea con le COI più accreditate”, circa “il luogo di nascita, non essendo nato a Dacca, dove si trova il (OMISSIS), ma a (OMISSIS) e non ha saputo dire per quale ragione la sua famiglia si fosse trasferita nel campo (OMISSIS)”, la “lingua… (in quanto)… il ricorrente parla bengalese e… non sa indicare il nome della lingua parlata dai (OMISSIS), cioè l’urdu”, la “scolarizzazione…(avendo)… riferito che nel (OMISSIS) chi voleva poteva andare a scuola”);

2.3. il quinto motivo, da esaminare preliminarmente – e di riflesso l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata ai sensi dell’art. 24 Cost., con riferimento al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 9, nella parte in cui consentono l’utilizzabilità delle riferite COI “senza che il richiedente possa svolgere un’attività difensiva al riguardo” – è infondato, non ravvisandosi la denunciata violazione del contraddittorio nell’acquisizione d’ufficio delle COI;

2.4. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 1600/2020 in motiv.) va osservato infatti, più in generale, che esse sono acquisibili liberamente in quanto mutuate da fonti pubbliche accessibili a chiunque, onde è nel contraddittorio che ha luogo avanti al giudice che si sviluppa il confronto tra le parti in ordine all’attendibilità delle informazioni raccolte e alla loro idoneità ad orientare la valutazione circa la situazione interna del paese interessato;

2.4. inoltre, le COI a cui abbia attinto la Commissione territoriale si riflettono nella motivazione del provvedimento da essa adottato e, dunque, essendone perciò informato, il ricorrente non può opporre la sua mancata conoscenza a pretesto della mancata interlocuzione su di esse, dovendo altresì evidenziarsi che le COI non costituiscono un fatto o non integrano una questione, in ragione dei quali si possa profilare una violazione del contraddittorio, trattandosi propriamente di un elemento istruttorio ed essendo ben noto che spetta al giudice scegliere facendo esercizio del suo prudente apprezzamento le fonti del proprio convincimento;

2.5. va disatteso anche il terzo motivo, atteso che, per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), con riguardo alla “cooperazione istruttoria”, cuì il Giudice del merito è tenuto, circa la prova dell’esistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza

indiscriminata cosi come descritti dalla norma, il Tribunale ha accertato, con riferimento a fonti internazionali aggiornate citate nella motivazione del decreto (Amnesty International, Human Rights Watch-World Report, Human Rights and Democracy Report), che il Paese di provenienza del ricorrente è immune da situazione di violenza indiscriminata, e la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione dei merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758);

2.6. va invece accolto il quarto motivo, relativo alla domanda di protezione umanitaria, con particolare riguardo alla denunciata mancata valutazione della condizione di povertà estrema nel Paese di origine del ricorrente, tale da impedire il soddisfacimento di bisogni primari e vitali e determinare una condizione di vulnerabilità;

2.7. il Tribunale si è infatti limitato ad affermare, in modo generico, la mancanza dei presupposti della protezione umanitaria, deducendo la mancanza di patologie fisiche del ricorrente, le adeguate “doti di autonomia” e la mancanza di uno stabile inserimento sociale del richiedente nel mondo del lavoro, senza tuttavia effettuare alcuna valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa effettivamente determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (cfr. Cass. Sez. U. n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455/2018), dovendo, anche nella presente sede, essere ribadito che, in subiecta materia, oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano (cfr. Cass. n. 1104/2020);

3. si impone pertanto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Milano affinchè ripeta la valutazione comparativa sopra descritta alla luce dei principi qui di nuovo riaffermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i rimanenti; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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