Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 900 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 17/01/2020), n.900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8200-2018 proposto da:

COMUNE DI PAVIA, persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato difeso dagli

avvocati ANTONIO CHIARELLO, MARIA SUPPA, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

METROPARK SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. /495/2017 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PECORILLA per delega dell’Avvocato

CHIARELLO che ha chiesto il termine per la rinotifica o la

rimessione alle Sezioni unite.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Pavia procedeva all’emissione, nei confronti della Metropark spa con riferimento all’area scoperta operativa di mq. 1742 ubicata in (OMISSIS) ed adibita all’attività di parcheggio a pagamento, dell’avviso di pagamento TARI 2014 con la richiesta di pagamento della complessiva somma di Euro 5.045,00. Successivamente il Comune, avvedutosi che l’importo esposto nel citato avviso era stato commisurato alla tariffa deliberata per altra categoria, anzichè di quella pertinente di cui alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), disponeva lo sgravio parziale, rideterminando l’importo dovuto in complessivi Euro 3.954,00 così adeguando il prelievo alla corrispondente categoria di utenza come prevista nel regolamento comunale.

Avverso il citato provvedimento di discarico, proponeva ricorso la Metropark spa che contestava il metodo di calcolo della tariffa, che violava la L. n. 147 del 2013 (art. 1, comma 651 e ss.) e il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 3, punto 3, dell’allegato, nonchè i principi Europei di determinazione della tariffa. Più specificamente si doleva del fatto che la tariffa fosse stata determinata senza tenere conto della proporzione tra rifiuti prodotti e importi imputati per la loro gestione. La CTP di Pavia, con sentenza n. 111/1/2016, accoglieva il ricorso rilevando che la tariffa era stata applicata non in base all’effettivo quantitativo di rifiuti prodotti, ma con criterio presuntivo. Era infatti possibile per i comuni commisurare la tariffa secondo il metodo empirico di pesatura dei rifiuti ovvero in base alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, nonchè in base al costo del servizio.

Con atto di appello tempestivamente proposto, il Comune di Pavia impugnava detta sentenza. Secondo l’appellante, la sentenza violava le regole di diritto che dettano norme per la determinazione delle tariffe TARI. La CTR di Milano con la sentenza n. 3495/2017, sez. 2, confermava la sentenza impugnata ritenendo che i giudici di primo grado non avessero compiuto alcuna violazione delle norme dettate per la determinazione delle tariffe, nè di norme costituzionali.

Ricorreva innanzi a questa Corte il Comune di Pavia. L’intimata Metropark non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il Comune di Pavia deduceva:

1- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 651 e comma 652, del D.P.R. n. 158 del 1999, art .6, nonchè del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 52, e dell’art. 28 Reg. comunale IUC, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile. Il resistente non si è costituito in giudizio e la notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione non si è completata stante il trasferimento del difensore domiciliatario (v. dicitura sulla busta datata 8.3.2018).

Secondo l’orientamento di questa Corte: “In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l’onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicchè, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica” (Cass. 5974/2017).

E ancora, “Ove la notifica del ricorso per cassazione non si sia perfezionata per l’intervenuto mutamento del domicilio del difensore costituito, l’attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con “immediatezza” appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione e deve svolgersi con “tempestività” (Cass. S.U. 14594/16 e ancora, Sez. Un., 17352/2009, cit.)….” Più in generale, può affermarsi che, fermo l’onere dell’istante di provare il rispetto dei su indicati criteri, dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta. Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325, c.p.c.” (Cass. cit.).

Nel caso in esame, il comune di Pavia è rimasto inerte dopo aver appreso dell’esito della notifica del ricorso per cassazione ed il processo notificatorio non è stato riattivato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Raddoppio contributo unificato

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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