Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 90 del 04/01/2017
Cassazione civile, sez. I, 04/01/2017, (ud. 20/10/2016, dep.04/01/2017), n. 90
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DU NARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1274/2012 proposto da:
S.B., nella qualità di erede di M.F.,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308,
presso l’avvocato UGO RUFFOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VALTER LOCCISANO, giusta procura speciale
per Notaio dott. (OMISSIS) di RAVENNA – Rep. n. (OMISSIS) del
(OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ITALFONDIARIO S.P.A., nella qualità di procuratrice mandataria della
CASTELLO FINANCE S.R.L. (succeduta a INTESA SAN PAOLO S.P.A. – già
BANCA INTESA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108,
presso l’avvocato ROBERTO MALIZIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTO TARTAGLIA, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1665/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 18/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI, con
delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato TARTAGLIA ROBERTO che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 18/11/2010, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da M.F. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto: a) l’opposizione proposta dalla M. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti – quale garante per fideiussione dell’esposizione e delle richieste di finanziamento del figlio S.B. – per il pagamento in favore della Banca Commerciale Italiana (poi Banca Intesa) della somma di Lire 700.000.000; b) la domanda, avanzata dalla medesima opponente, di accertamento della insussistenza ed inefficacia della fideiussione stessa.
La Corte distrettuale ha in sintesi rilevato: a)che la Banca ha fornito la prova documentale della fideiussione rilasciata dalla odierna ricorrente il 15.11.1988, avendo prodotto la lettera, recante la sottoscrizione della M. e da essa non disconosciuta, contenente la chiara volontà di garantire il debito altrui sino a concorrenza della somma di Lire 700 milioni; b) che la M. si è limitata ad allegare che il documento era stato da lei sottoscritto in bianco – intendendo unicamente garantire un aumento di fido di lire 40 milioni, richiesto dal figlio in attesa dell’erogazione di contributi agricoli CEE, che poi non era stato neppure concesso – e riempito abusivamente; c) che tuttavia la medesima non ha assolto all’onere di fornire prova del patto di riempimento (ove la deduzione si riferisca ad un riempimento in contrasto con il patto stesso) o di proporre querela di falso (ove abbia inteso dedurre un riempimento al di fuori di ogni patto); d) che d’altra parte la concessione della garanzia fideiussoria in questione trova conferma ulteriore nel richiamo ad essa nella delibera della Banca – annotata nel Libro Fidi in atti – di concessione dei fidi in favore di S.B., e nelle testimonianze escusse.
Avverso tale sentenza M.F. ha proposto ricorso a questa Corte affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Italfondiario s.p.a. in qualità di mandataria della Castello Finance s.r.l., successore a titolo particolare nel rapporto giuridico in questione. Parte ricorrente – nella persona del signor S.B. in qualità di erede della M. – ha depositato memoria illustrativa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente si duole – sotto il profilo della violazione di norme di diritto (artt. 2702 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c.) – della ritenuta efficacia probatoria della lettera datata 15.11.1988 per mancato disconoscimento della sottoscrizione, nonostante essa ricorrente avesse dedotto di aver sottoscritto in bianco tale documento, poi abusivamente riempito, ad insaputa e contro la volontà sua, nell’importo garantito e nella data. Con il secondo motivo la ricorrente si duole – sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art. 1937 c.c., nonchè sotto quello del vizio di motivazione – della omessa considerazione della inattendibilità del contenuto del documento di cui sopra, quanto alla esposizione debitoria garantita (lo S. non avrebbe avuto, alla data del 15.11.1988, una esposizione di Lire 700 milioni), quanto al luogo di spedizione della raccomandata (Firenze anzichè Ravenna ove risiede la mittente M.), quanto alla data (diversa da quella indicata in una comunicazione successiva di escussione della garanzia), oltre che per la mancanza di alcuna segnalazione della garanzia alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Inattendibilità che inficerebbe la valenza probatoria del documento facendone quindi presumere l’abusivo riempimento, e comunque idonea ad escludere che la volontà di prestare l’impegno fideiussorio fosse stata espressa in modo chiaro ed inequivocabile.
2. I due motivi, esaminabili congiuntamente perchè strettamente connessi, non meritano accoglimento. La corte di merito ha rettamente statuito in ordine ad esistenza ed efficacia della garanzia fideiussoria sulla base del contenuto inequivoco della scrittura privata sottoscritta dalla ricorrente, che ha legittimamente attribuito alla sottoscrittrice, odierna ricorrente, in difetto di assolvimento da parte di quest’ultima dell’onere di provare il dedotto patto di riempimento in senso difforme dal contenuto stesso della scrittura (art. 2702 c.c.). Stante tale argomento in diritto decisivo, le critiche avverso la motivazione, in sè inapprezzabili perchè genericamente basate sulla pretesa necessità di valorizzare alcuni elementi di fatto (peraltro privi di indicazione delle relative fonti probatorie) oltre i limiti riservati alla verifica di legittimità, non sono comunque idonee a superare quell’argomento in diritto, sì da doversene ritenere la mancanza di decisività.
3. Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in complessivi Euro 8.200,00 – di cui Euro 200,00 per esborsi – oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017