Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 90 del 04/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 90 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 31835-2006 proposto da:
GRAMIGNANI

LIBORIO

C.F.GRMLBR29D18G2730,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI
19, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI PAOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO FRANCESCO;
– ricorrente contro

2012
2110

BRUNO FRANCESCO, MOLINO MARIA GIOVANNA, TUMMINELLO
GIOVANNI, BRUNO ANTONINO;

avverso la sentenza n.

intimati

269/2006 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 04/01/2013

di PALERMO, depositata il 06/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesco ed Antonino Bruno, Maria Giovanna Molino, con citazione del
27.1.1990, convenivano davanti al Tribunale di Palermo Liborio Gramignani per
sentirlo condannare a demolire o comunque arretrare fino a distanza legale tutte le
opere eseguite sul loro fondo o poste a distanza inferiore a quella legale dal confine.

Reale Celsi, in catasto f. 55 pp. 565 e 567, su cui insisteva una casa, e lamentavano
che il convenuto aveva ampliato e prolungato una stradella, edificato un fabbricato,
aperto numerose finestre e provocato danni.
Il Gramignani eccepiva di aver edificato su proprio terreno ed in conclusionale
anche la non integrità del contraddittorio, che andava esteso ai fratelli Benedetto e
Giacomo Innaimi, comproprietari del fabbricato diruto di cui alla particella 413.
Espletata ctu, il tribunale dichiarava che il Gramignani aveva parzialmente occupato
con la propria costruzione parte del fondo confinante p. 567, lo condannava a
ripristinare il terreno sbancato, ad eliminare il muro di contenimento e
l’intercapedine eseguita e dichiarava che la costruzione non rispettava la distanza
legale prevista dal PRG rispetto alle pp. 567 e 415, con condanna all’arretramento
fino alla distanza di m.7,50 dal confine nonché ad arretrare lo sporto laterale sinistro
del balcone di primo piano fino a m.1,50 dal confine.
Lo condannava anche ai danni in lire 100.000 per il taglio di un albero di gelso.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza 269/06, richiamato il ctu, in parziale
riforma, su impugnazione del Gramignani, rigettava la domanda di arretramento del
balcone e della parete indicata, compensando le spese del grado.
Osservavano i giudici di appello non ricorrere l’ipotesi di litisconsorzio necessario
perché l’azione di rivendicazione può essere esercitata da un solo comproprietario ed
anche l’actio negatoria servitutis.

Esponevano di essere proprietari di due contigui appezzamenti in Monreale contrada

Unico elemento per stabilire la data di costruzione dei due vani che insistevano nelle
particelle 413 e 414 era il foglio di mappa 55 riprodotto nella fig. 4 del grafico
allegato alla relazione da cui si evinceva che le particelle erano fabbricati rurali ma
non la loro età per cui era impossibile stabilire quale dei due vani fosse stato
costituito prima ed era probabile fossero stati costruiti contemporaneamente.

I confini erano stati determinati rispetto ai capisaldi della mappa catastale ed erano
costituiti dall’asse del muro esistente e non dalla parte esterna del muro.
Ricorre Gramignani con quattro motivi e relativi quesiti, non svolgono difese le
controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia omessa ed insufficiente motivazione rispetto
all’esclusione della non integrità del contraddittorio per non essere stati presi in
considerazione i motivi di appello ma solo la ctu.
Col secondo motivo si lamenta violazione delle nonne di diritto perché era stata
dedotta la mancanza di prova sui fatti dedotti ed il ctu, quasi da ct di parte, aveva
affermato, in ordine all’assunto del Gramignani, che il preesistente vano di sua
proprietà fosse stato costruito prima di quello degli attori, che nessun atto notarile o
titolo equivalente aveva prodotto il convenuto per dimostrare quanto sostenuto, con
ciò invertendo l’onere della prova.
La sentenza non ha considerato che , essendo le due costruzioni realizzate in epoca
successiva, era più che logico che il confine cominciasse dove terminava la casa
diruta.
Coi terzo motivo si deduce omessa ed insufficiente motivazione per non essere stata
riformata la sentenza di primo grado in ordine alla statuizione che il Gramigani
aveva occupato parte di terreno della p. 567, senza alcuna prova sul punto.

In atto il Gramignani aveva in più mq I rispetto al dato catastale e non il contrario

Col quarto motivo si lamenta violazione di legge in ordine alla condanna ai danni
per la potatura dell’albero di gelso.
Osserva questa Corte Suprema:
In ordine al primo motivo, questa Corte Suprema ha statuito che, al di fuori dei casi
in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio

l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico,
ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti;
pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via
meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un
terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a
quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa (Cass. 12.4.2011 n. 8379).
In senso conforme circa la necessità di un rapporto unico e di una situazione
giuridica inscindibilmente comune a più soggetti (Cass. 13.1.2011 n. 712).
Ciò premesso, non risulta espressamente impugnata l’affermazione che l’azione di
rivendicazione può essere esercitata da uno solo dei comproprietari (Cass. 31.1.1983
n. 851, 14.5.1979 n. 2899) ed anche l’actio negatoria servitutis (Cass, 8.5.1998 n.
4658, 22.5.1995 n. 5612, Il 0.1986 n. 5949) mentre l’asserita mancata
considerazione dei motivi di appello imponeva una censura ex art. 112 cpc.
Il secondo motivo si conclude col triplice quesito se in tema di distanze e di
individuazione del confine l’attore può esimersi dalla prova rimettendosi al ctu, se in
assenza di prova il giudice può far riferimento alla ctu e se il giudice di appello può
nominare lo stesso ctu ma la censura, così come proposta , è infondata perché, in via
generale, spetta all’attore allegare e provare i fatti, che possono trovare conferma
nella relazione peritale.

instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando

Se il convenuto eccepisce fatti diversi, per paralizzare la domanda, ha l’onere della
relativa prova.
I quesiti e la censura non attaccano la ratio decidendi complessiva che richiama
anche la situazione catastale, non tengono conto della articolata disamina della
consulenza e della possibilità di richiamare il ctu per chiarimenti anzicehè nominare

Il problema non è la priorità della costruzione ma l’occupazione di terreno altrui.
Il terzo motivo omette di considerare che l’occupazione era stata confermata dalla
ctu ed il quarto, rispetto ad una sentenza di primo grado che parla di danni per il
taglio dell’albero, deduce una mera potatura.
Sul punto la sentenza di appello richiama il supplemento di ctu .”dall’albero di gelso
non solo venne tagliata la cima, ma anche tutti i grossi rami laterali..se non fosse
stato mutilato oggi avrebbe certamente un aspetto molto diverso da quello attuale. .”e
generica è la denunzia di violazione di legge.
Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata
costituzione delle controparti in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 8 novembre 2012.
Il consigliere estensore

il Presie
4, v
Oneri() Giudizi

altro etu.

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