Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9 del 04/01/2010

Cassazione civile sez. III, 04/01/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 04/01/2010), n.9

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., CA.MA., C.D. e Z.C.

(eredi di C.G.), domiciliati in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c.,

comma 2, rappresentati e difesi dall’avv. GLIOZZI ETTORE MARIA

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

F.V., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, rappresentata

e difesa dall’avv. FERLISI FILIPPO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

E.N.I. s.p.a. (successore universale per incorporazione di AGIP

PETROLI s.p.a. e AGIP COVENGAS s.p.a.), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n.

51, presso lo studio dell’avv. Francesco Rufini, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avv. Pier Giorgio Pontoni giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

LINEA PARMA s.n.c. e M.B., domiciliati in Torino, Corso

Vittorio Emanuele II n. 117, presso lo studio dell’avv. Filippo

Ferlisi;

– intimati –

e contro

S.C., domiciliata in Torino, Corso Siracusa n. 87. presso

lo studio dell’avv. Roberto Martelli;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 8/05 in data 5

dicembre 2003 pubblicata l’11 gennaio 2005;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. RUSSO Libertino Alberto, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMISSIS) presso il mercato di (OMISSIS), si verificava un incendio presso il banco girarrosto di C.G., provocando danni anche ai banchi vicini. Sul luogo intervenivano i Vigili dei fuoco che provvedevano allo spegnimento. F.V., M.B. e la s.n.c. Linea Parma con separati atti di citazione convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Torino C.G. per ottenere il ristoro dei danni. Il convenuto si costituiva asserendo che vi era stata accensione di gas proveniente da bombole Agip e chiamava in manleva la Agip Petroli s.p.a..

La terza chiamata Agip Petroli s.p.a. si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito ogni responsabilità.

Con successivi atti di citazione il C. conveniva in giudizio direttamente la Agip Petroli s.p.a. e la Agip Covcngas s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’incendio. Le convenute si costituivano contestando legittimazione passiva e responsabilità.

Con citazione autonoma S.C., anch’essa danneggiata dall’incendio, proponeva domanda di risarcimento contro il C., il quale si costituiva chiamando ancora in causa la Agip Petroli s.p.a..

Tutte le cause venivano riunite.

Gli attori F., M. e Linea Parma estendevano la domanda nei confronti di Agip Petroli e Agip Covengas; il convenuto C. estendeva la domanda di manleva dalla domanda della S. nei confronti di Agip Petroli e Agip Covengas.

In esito alle prove e a consulenza tecnica, con sentenza pubblicata in data 28 marzo 2001, il Tribunale dichiarava che il sinistro di cui è causa si era verificato per colpa esclusiva di C.G. e condannava gli eredi al risarcimento nei confronti delle parti attrici, mentre respingeva ogni domanda nei confronti della Agip Petroli e della Agip Covengas e condannava i convenuti alle spese.

La Corte d’Appello di Torino con sentenza dell’11 gennaio 2005 rigettava gli appelli principali e incidentali e condannava gli appellanti alle spese.

Propongono ricorso per cassazione C.M., Ca.Ma., C.D. e Z.C. con tre motivi.

Resistono con controricorso Fanelli Vita e E.N.I. s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunciano con il primo motivo la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla ricostruzione della dinamica dell’incendio e in particolare sulla efficienza causale della bombola di gas che avrebbe presentato alcune fessurazioni, già presenti prima dell’evento, secondo la ricostruzione del C.T.U..

Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2050 e 2051 c.c.) poichè il commercio di bombole di gas sarebbe da considerare attività pericolosa e poichè sarebbe stato male applicato il principio della responsabilità dell’utente, quale custode della bombola.

I primi due motivi vanno esaminati in unico contesto in quanto connessi.

Le censure prospettate si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze di causa senza individuare specifiche valutazioni erronee o incongrue applicazioni dei canoni della logica: la motivazione assunta nella sentenza impugnata supera quindi in modo limpido il vaglio di legittimilà demandato a questa Corte. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. (Cass. SS.UU. 27 dicembre 1997 n. 13045). Nella specie, i giudici del merito hanno invece valutato in modo coerente e completo le risultanze agli atti, pervenendo al convincimento, adeguatamente e compiutamente motivato, della assenza di elementi dai quali desumere con sufficiente approssimazione la causa che scatenò l’incendio con la conseguente impossibilità di ricorrere alla presunzione di cui all’art. 2050 c.c..

I due motivi di ricorso meritano quindi il rigetto.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano infine la erronea, insufficiente motivazione sul punto della maggiorazione delle spese a carico degli appellanti in misura pari al 40%. La censura risulta infondata, poichè la Corte d’Appello ha applicato il Decreto 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, comma 4, che stabilisce che “quando l’avvocato difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20%…”.

Il ricorso merita quindi il rigetto.

Sussistono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso: dichiara compensate le spese.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010

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