Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8999 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.8999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MINUCCI PAOLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI nuova ragione sociale della SpA GAN ITALIA

ASSICURAZIONI in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e

per esso del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

S. TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO

LUISA, rappresentata e difesa dall’avvocato GRASSO CARLO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.G., D.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2072/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI del 30.1.09,

depositata il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 29 aprile 2009 G.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 18 febbraio 2009 dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace, che aveva liquidato le spese di lite in misura ritenuta insufficiente.

La Groupama Assicurazioni S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, D.G. e D.M.G., non hanno svolto attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3.- Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il quesito finale non dimostra l’asserito vizio art. 360 c.p.c., ex n. 4, prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata e non postula l’enunciazione di una regola juris diversa da quella affermata.

Per ragioni di completezza, si osserva in riferimento alla tesi del ricorrente di avere espressamente richiamato nell’atto d’appello la notula depositata in primo grado, che (Cass. Sez. 3^, n. 8377 del 2009) la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all’onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diritta ad evidenziare il contenuto del documento e il suo significato, ai fini dell’integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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