Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8998 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30847-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARMINE LATTARULO;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, T.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14902/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

B.G. ricorre, con un motivo unico, per ottenere la revocazione della sentenza con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso per cassazione del deducente avente ad oggetto la sentenza con cui, in sede di appello, la Corte territoriale aveva respinto il gravame avverso l’arresto del Tribunale che, a sua volta, aveva rigettato una domanda di risarcimento di danni, conseguenti a un incidente stradale, sul presupposto della capienza dell’offerta stragiudiziale della compagnia di assicurazione trattenuta, prima del giudizio, a titolo di acconto;

non hanno svolto difese gli intimati Axa Assicurazioni, s.p.a., e T.O.;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta l’errore revocatorio che sarebbe contenuto nella sentenza di questa Corte con cui non sarebbe stato considerato che:

– l’esposizione dei fatti richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3, è solo sommaria;

– non sarebbe necessario che la stessa esposizione sia parte autonoma dalla formulazione dei motivi;

– la riproduzione o sintesi degli atti processuali non dovrebbe pertanto essere sovrabbondante;

– il pubblico ministero aveva proposto l’accoglimento del secondo motivo dell’originario ricorso;

la stessa parte ha poi riprodotto, nella prospettiva della fase rescissoria, i motivi di ricorso per cassazione originariamente proposti;

Rilevato che:

il motivo di ricorso in parte rescindente è inammissibile;

con la censura, infatti, si richiede una riformulazione del giudizio di ammissibilità dell’originario ricorso, fondato sulla mancata sintesi autonoma del contenuto della sentenza di appello;

tale pretesa risulta estranea al perimetro della revocazione in quanto inerente a profili prettamente valutativi (Cass., 30/10/2018, n. 27570; cfr., in termini, in analoga fattispecie, Cass., 28/02/2007, n. 4640; cfr., inoltre, in un caso di ritenuta violazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, Cass., 31/08/2017, n. 20635);

la sentenza impugnata di questa Corte, n. 14902 del 2018, ha sul punto chiaramente affermato (a pag. 4) che “nella premessa in fatto del ricorso, a proposito del secondo grado…, viene indicato soltanto il contenuto dell’atto di appello”, e non, cioè, quello della relativa decisione, richiamando giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 22/05/2014, n. 11308) ad avviso della quale “il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”;

l’assunto, quindi, per cui proprio dal tenore delle censure avrebbe potuto e dovuto dedursi quello della sentenza gravata, è una sollecitazione a rivedere quel giudizio;

consegue l’inammissibilità del gravame senza condanna alle spese stanti le mancate difese degli intimati;

va qui infine ribadito che nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perchè rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l’obbligo del ricorrente, ancorchè ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 quater, rilevando a tal fine soltanto l’elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della Cancelleria al momento dell’eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cass., 30/10/2019, n. 27867).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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