Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8998 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.8998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI

4, presso lo studio dell’avvocato AMATO RENATO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SARNO SABINO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA nella qualità di Impresa designata per

territorio alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada,

in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato CALDORO MARIA

FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGALDI RENATO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI Sezione

Distaccata di PORTICI, depositata il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 6 maggio 2009 S.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 12 marzo 2009 dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Portici, confermativa della sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, assertivamente cagionato da motociclista non identificato.

La Assicurazioni Generali S.p.A. quale impresa designata F.G.V.S. ha resistito con controricorso.

2 – La formulazione dell’unico, complesso motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o, contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – La ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (obbligo del giudice di motivare in fatto e in diritto la sentenza) e art. 111 Cost. (obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali). Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Al termine dell’esposizione delle argomentazioni a sostegno formula due quesiti che non postulano l’affermazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata, ma che si sostanziano nella richiesta di verifica dell’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in tema di valutazione delle prove.

Giova ribadire che (Cass. Sez. 3^ nn. 15604 del 2007 e 22539 del 2006) la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); al fine della congruità della motivazione è sufficiente che da questa risulti che i vari elementi probatori acquisiti siano valutati nel loro complesso, anche senza una esplicita confutazione di altri elementi non menzionati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.

Il Tribunale ha esaminato le risultanze processuali pervenendo a condividere la motivazione addotta dal Giudice di Pace. E’ noto (Cass. Sez. 3^, n. 979 del 2009) che la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato conclusioni memoria e chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con le memorie non sono condivisibili; l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 366 bis c.p.c., ha ormai raggiunto canoni di certezza e uniformità; resta confermato che la ricorrente si è sostanzialmente limitata a chiedere la verifica della correttezza della sentenza impugnata, peraltro attraverso l’esame delle risultanze processuali;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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