Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8998 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24378-2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FABRETTI 8,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO BOVE, rappresentata e difesa

dagli avvocati FRANCESCO CUNDARI e GIUSEPPE CUNDARI, in virtù di

procura alle lite in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore più altri, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI SALERNO, LICEO SCIENTIFICO STATALE B. RESCIGNO DI

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1584/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 17.12.0215, la Corte d’appello di Salerno, decidendo sul gravame proposto da D.M. – docente di scuola secondaria di secondo grado in ruolo dal 1.9.2004 – confermava la decisione del Tribunale della stesa città che aveva rigettato la domanda della ricorrente intesa al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato, sia in ruolo che pre ruolo, nella scuola materna e, in pre ruolo, nella scuola elementare;

che la Corte osservava che la normativa che regolava la possibilità di passaggio per i docenti da un ruolo ad altro per il personale della scuola non prevedeva il riconoscimento del servizio (di ruolo e pre ruolo) espletato presso le scuole materne e che, quanto a quello prestato presso la scuola elementare, era pacifico, in quanto non contestato, che tale servizio fosse stato reso per un periodo inferiore a quello minimo richiesto dal D.Lgs. n. 497 del 1984, art. 485 per il riconoscimento dell’anzianità;

che di tale decisione la D. chiede la cassazione, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito il MIUR, laddove gli altri uffici, territoriali ed il Liceo scientifico Statale “B. Rescigno” di (OMISSIS) sono rimasti intimati;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

che si denunzia col primo motivo violazione del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77 e 83 e, con il secondo, violazione della L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 1 trasfuso poi nel T.U. n. 297 del 1984, art. 472, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con richiamo a pronuncia della Corte di Cassazione n. 2037/2013 (che rimanda a sentenze del Consiglio di Stato nn. 6861/2000 e 5693/2003) che aveva affermato il principio alla cui stregua, in caso di passaggio da ruolo della Scuola Materna al ruolo superiore della scuola Media, il servizio prestato nel ruolo inferiore doveva essere valutato per intero nel nuovo ruolo, dovendo ritenersi che il dato testuale della L. 312 del 1980, art. 57, contemplasse tutti i casi di mobilità, orizzontale, verticale, dal ruolo superiore verso il basso e verticale, verso l’alto da ruolo inferiore e che, in particolare, l’art. 5 della indicata legge era chiaro nella parte in cui consentiva il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, riferendosi alla mobilità verticale, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna;

che ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto;

che lo stesso, nei termini in cui risulta specificato l’ambito del vantato diritto della ricorrente “al pieno riconoscimento quanto meno degli anni di servizio prestati nel ruolo della scuola materna e nel ruolo della scuola media” (quest’ultimo servizio non emerge dall’esposizione in fatto, sicchè non può ritenersi formare oggetto dell’esame demandato al questa Corte) è manifestamente fondato;

che la controversia deve, infatti, essere risolta alla luce della recente sentenza delle S. U. di questa Corte, 6 maggio 2016 n. 9144, che ha esaminato la questione in senso favorevole ai docenti, che ha osservato come la disciplina dei “passaggi di ruolo” nell’originaria previsione (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 77 e 83 che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore), a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili, compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna ed evidenziato come questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l’art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna;

che è stato osservato come, cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni e che l’interpretazione sistematica porta a tale conclusione (cfr., in tali termini Cass. s. u. 9144/2016 cit.), non ostandovi l’ordinanza della Corte costituzionale 89/2001, che riguarda norme diverse, e cioè la L. 19 giugno 1970, n. 370, artt. 1 e 2 e non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva;

che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore ed in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rimessione della causa alla Corte di appello di Napoli, la quale dovrà attenersi al principio di diritto enunciato dalle S.U. secondo cui: “In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna”, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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