Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8997 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA i FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

B.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 561/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA

dell’8.5.08, depositata il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO

Carlo.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

B.C. si rivolse al giudice del lavoro di Messina per ottenere la trasformazione della pensione di invalidita’ – in godimento in base al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (e quindi antecedente alla L. 12 giugno 1984, n. 222) – in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta L. n. 222, art. 1, comma 10.

Contro la sentenza con cui la domanda era stata accolta con decorrenza dalla data del compimento del requisito di eta’, l’Inps proponeva appello. L’assicurato restava contumace.

La Corte di appello di Messina rigettava l’impugnazione, ritenendo sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidita’ in pensione di vecchiaia, nel concorso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso.

Precisava anche che i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attivita’ lavorativa si considerano utili ai fini del diritto (non della misura) della pensione.

Riteneva poi sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, per la sua definitivita’, irrevocabilita’ e non rivedibilita’, possa essere ritenuta dalla parte piu’ favorevole rispetto alla pensione di invalidita’. Osservava che, del resto, che era garantito un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della pensione di invalidita’ in godimento.

L’INPS propone ricorso per cassazione, notificato collettivamente agli eredi del C. presso l’ultimo domicilio del medesimo.

L’intimata non si e’ costituita.

Con il primo motivo l’Inps, denunciando violazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10 convertito nella L. n. 1272 del 1939, della L. n. 222 del 1984, art. 1, commi 6 e 10 della L. n. 638 del 1983, art. 8 del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9 della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6 censura la sentenza per avere ritenuto i periodi di godimento della pensione di invalidita’ utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.

Il motivo e’ qualificabile come manifestamente fondato, poiche’ questa Corte ha gia’ ripetutamente affermato che “La trasformazione della pensione di invalidita’ in pensione di vecchiaia al compimento dell’eta’ pensionabile e’ possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianita’ contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidita’” (Cass. n. 18580/2008, n. 21292/2009).

Il secondo motivo, denunciando violazione delle stesse norme, censura la parte della motivazione in cui, con riferimento all’interesse ad agire, si e’ osservato che, in sede di trasformazione del titolo della pensione, rimane salvo il trattamento previdenziale piu’ favorevole in godimento.

Anche tale motivo e’ qualificabile come manifestamente fondato.

Infatti deve ritenersi errata l’affermazione del giudice di merito che, in caso di trasformazione, l’importo della pensione di vecchiaia non possa essere minore di quello della pensione di invalidita’, tale previsione essendo valida solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno ordinario di invalidita’ concesso L. n. 222, ex art. 1, comma 1 e segg. in pensione di vecchiaia (Cass. 17492/2010).

Il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte d’appello in diversa composizione), che si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati, ai fini anche della verifica dell’interesse della parte alla modifica del titolo della pensione. Allo stesso giudice si demanda la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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