Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8996 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 15/04/2010), n.8996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI in persona del

Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAROVIGNO, REGIONE PUGLIA, E.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 988/2009 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. Il Tribunale di Lecce, investito dell’appello proposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali avverso la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni nella controversia fra esso appellante, E.G., la Regione Puglia ed il Comune di Carovigno, ha dichiarato – con sentenza del 29 aprile 2009 – la propria incompetenza territoriale sull’appello e la competenza del Tribunale di Brindisi, reputando che la norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, non fosse idonea a giustificare la propria investitura come tribunale del luogo sede dell’Avvocatura dello Stato in seno al distretto in cui era stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza il Ministero ha proposto istanza di regolamento di competenza adducendo l’erroneità della declaratoria di competenza sull’appello.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (tale D.Lgs., art. 27, comma 2).

p. 3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 3&0-bis c.p.c, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alla difesa della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – L’istanza di regolamento di competenza è tempestiva, in quanto è stata consegnata per la notificazione nei trenta giorni dalla sua pronuncia avvenuta a seguito di discussione orale. Parte ricorrente dovrà, tuttavia, documentare il perfezionamento della notificazione per i destinatari.

L’istanza prospetta il seguente quesito di diritto: “Dica codesta S.C. se l’applicabilità della regola del cosiddetto foro erariale ai giudizi di appello, ricavabile dal combinato disposto degli articoli 25 del codice di rito e R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, comma 2,trovi o meno applicazione anche nei giudizi di impugnazione delle sentenze dei giudici di pace, ancorchè non espressamente contemplati al predetto comma 2 in virtù della natura speciale dell’art. 25”.

Alla questione posta dall’istanza e prospettata con il quesito, questa Corte aveva già dato risposta positiva con la sentenza n. 17759 del 2007. Successivamente, proprio in relazione a decisioni rese dal Tribunale di Lecce su controversie similari a quella di cui al ricorso, la Corte si è espressa nel medesimo senso con le ordd.

n. 15020 del 2008 e n. 19781 del 2008, nonchè con numerosi altri provvedimenti, fra cui le ordd. n. 11242 e 11243 del 2009. Il Tribunale ha ignorato tali precedenti, che doveva conoscere, per essere essi – tranne gli ultimi due – antecedenti la sua decisione e lo ha fatto, del resto, con una motivazione che, pur considerando proprio un precedente di questa Corte – Cass. (ord.) n. 747 del 2008 – appartenente allo stesso ormai consolidato orientamento e relativo proprio ad impugnazione di una decisione dello stesso Tribunale di Lecce, appare del tutto dispregiativa del valore del precedente e della funzione di nomofilachia della Corte di cassazione, cioè che nel caso di specie si sarebbe in presenza di sentenza di giudice di pace resa in altro “territorio”, il che integra proprio il presupposto di fatto dello spostamento della “competenza” per causa erariale.

Andrà, dunque, dichiarata la competenza territoriale sull’appello del Tribunale di Lecce sulla base del seguente principio di diritto:

“Sussiste la competenza del foro erariale, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, comma 2, per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace, pur essendo rimasta immutata la originaria formulazione letterale di detta norma di legge a seguito delle riforme ordinamentali e processuali comportanti l’introduzione dell’ufficio del giudice di pace. Tale conclusione è giustificata dall’interpretazione evolutiva della norma, coerente alla sua “ratio legis”, consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell’Avvocatura dello Stato, della speciale competenza del foro erariale di cui al predetto R.D., art. 6.”.

p. 2. Il Collegio preliminarmente da atto che parte ricorrente, come enuncia nella sua memoria, ha depositato gli avvisi di ricevimento relativi alle notificazioni agli intimati.

Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

p. 3. E’, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce, davanti al quale le parti vanno rimesse, con termine per la riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Il giudice di merito provvederà sulle spese dell’istanza di regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, davanti al quale rimette le parti, anche per le spese del giudizio di regolamento di competenza, con termine di sei mesi dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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