Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8996 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8996 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 10823-2008 proposto da:
DE STASIO MARIA FELICIA, DE STASI° ANNA MARIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E.TAZZOLI 2,
presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA ANTONELLA,
rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIO A.
IPPOLITO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

2014
2522

contro

MAZZE° RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato
MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentato e difeso

1

Data pubblicazione: 06/05/2015

dall’avvocato RAFFAELE DE ANGELIS giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

D’ARIES RENATO;

avverso la sentenza n. 119/2008 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 05/02/2008 R.G.N. 858/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto
del ricorso.

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– intimato –

Svolgimento del processo

Raffaele Mazzeo convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Foggia, Michele e Soccorsa Falcone, nonché Maria Felicia ed
Anna Maria De Stasio per sentir dichiarare l’illegittimità
della donazione di un atrio (effettuata in favore delle Di

Falcone). Chiese altresì la cancellazione della trascrizione
dell’atto in questione, nonché il risarcimento dei danni
subiti.
Rimasto contumace Michele Falcone, si costituirono le
altre convenute le quali, in via riconvenzionale, chiesero la
condanna dell’attore al risarcimento dei danni derivanti da
lavori di demolizione dallo stesso effettuati su immobili di
sua proprietà. La richiesta risarcitoria fu inoltre estesa
anche nei confronti di Renato Aries (esecutore dei lavori), di
cui fu chiesta la chiamata in causa. Quest’ultimo, citato in
giudizio, ne eccepì l’inammissibilità.
Interrotto il processo per morte di Michele e Soccorsa
Falcone, la causa fu riassunta nei confronti dei loro eredi.
Con sentenza del 16 marzo 2004 il G.o.a. rigettò la
domanda riconvenzionale delle convenute, mentre dichiarò
inammissibili quelle nuove formulate dalle stesse; rigettò la
domanda attrice di risarcimento dei danni.
Proposero appello Maria Felicia ed Anna Maria De Stasi°
deducendo che il primo giudice aveva errato tanto nel rigettare

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Stasio da Soccorsa Falcone quale procuratrice di Michele

la domanda risarcitoria, quanto nel dichiarare inammissibili
quelle nuove, tendenti alla dichiarazione di violazione delle
distanze legali della costruzione realizzata dal Mazzeo con
conseguente condanna alla demolizione o, in via subordinata,
alla condanna risarcitoria per equivalente pecuniario.

principale avverso la sentenza del G.o.a. del Tribunale di
Foggia del 16 marzo 2004, proposto da Maria Felicia ed Anna
Maria De Stasio, nonché su quello incidentale proposto da
Raffaele Mazzeo, ha rigettato l’appello principale; in
accoglimento di quello incidentale, ad integrazione della
sentenza impugnata, con riferimento all’atto di donazione
dell’il luglio 1984, ha dichiarato l’illegittimità della
relativa formalità ed ordinato la cancellazione della
trascrizione. Ha confermato nel resto l’impugnata sentenza.
Propongono ricorso per cassazione Maria Felicia De Stasio
e Anna Maria De Stasio con due motivi assistiti da memoria.
Resiste con controricorso Raffaele Mazze°.
Renato D’Aries non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia «omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione per omessa valutazione di
risultanze processuali circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio (art. 360 n. 5)».

4

La Corte d’appello di Bari, pronunciando sull’appello

Sostengono le ricorrenti che la Corte d’appello ha errato
nel non esaminare l’A.T.P. del C.T.U. Fantetti del 25 marzo
1985 dal quale emergeva chiaramente che i lavori effettuati dal
Mazzeo (attività di demolizione e ricostruzione dell’adiacente
fabbricato) hanno causato alle odierne ricorrenti lesioni alla

due proprietà e lesioni caratteristiche di cedimento di
fondazioni.
Aggiungono che se tale “prova” fosse stata esaminata essa
avrebbe condotto i giudici d’appello ad una opposta decisione.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione per omessa e/o
errata valutazione di risultanze processuali circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cpc).»
Ad avviso delle ricorrenti la Corte d’appello ha errato
nell’attribuire al c.t.u. ing. Fiore affermazioni di contenuto
del tutto opposto a quello reale, così rigettando l’appello da
loro stesse proposto.
I due motivi, che per la stretta connessione devono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.
Emerge

dall’impugnata

sentenza

che,

nel

corso

dell’indagine, il c.t.u. aveva accertato una serie di danni
sugli immobili delle De Stasio, soltanto alcuni dei quali
ascrivibili a lavori intrapresi dal Mazzeo. Lo stesso
consulente precisava che il muro in questione aveva avuto un

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loro proprietà ed in specie lesioni sui muri di confine delle

cedimento di non lieve entità per preavvenuto assestamento,
mentre tutte le altre lesioni reclamate dalle De Stasio erano
dovute al vistoso cedimento del muro di scala, a sua volta
causato da una vistosa perdita per cattivo funzionamento del
tronco di fogna interno. Il cedimento di questo muro aveva

insistono per piano terra, primo e secondo piano.
In forza dei lavori disposti nel corso del giudizio di
nuova opera ì danni conseguenti all’intervento edilizio del
Mazzeo furono completamente eliminati, tanto che il c.t.u.
concluse che l’intero fabbricato, dall’esecuzione di tali
opere, aveva conseguito una condizione di vantaggio. Peraltro,
prosegue l’impugnata sentenza, quando il c.t.u. parla di
eliminazione completa del danno, fa riferimento alle lesioni
preesistenti, la cui causa non è ascrivibile ai lavori eseguiti
dal Mazzeo.
L’impugnata sentenza, con un corretto procedimento logicogiuridico, è pervenuta, sulla base degli elementi acquisiti al
giudizio, al convincimento che i lavori effettuati dal Mazzeo
furono idonei ad eliminare i danni a lui imputati mentre il
ricorrente, lungi dal dimostrare una erronea motivazione, mira
sostanzialmente ad una diversa ed a lui favorevole
rivalutazione dei fatti di causa.
Il vizio di omessa od insufficiente motivazione,
denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360

6

comportato il dissesto di tutte le strutture che su di esse

n. 5 c.p.e., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice
di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una
obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto
alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di
contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a

contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire
l’individuazione della

ratio decidendi,

e cioè

l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a
base della decisione adottata. Questi vizi non possono
consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e
delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello
preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare
le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo
di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in
cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass., 6 marzo
2008, n. 6064).
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso
deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle
spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in
dispositivo.

7

fondamento della decisione risultino sostanzialmente

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente
alle spese del giudizio di
5.200,00, di cui

cassazione che liquida in E

200,00 per esborsi, oltre spese generali ed

Roma, l dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

accessori di legge.

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