Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8996 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24064/2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, già Comune di Roma – C.F. (OMISSIS), in persona del

Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Carlo

Sportelli dell’Avvocatura Capitolina e presso di lui domiciliato in

ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, in virtù di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AZUNI 9,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA DE CAMELIS che lo

rappresenta e difende, in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2190/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che, con ricorso al Tribunale di Roma, L.A. esponeva, per quanto qui interessa, di avere prestato attività di lavoro subordinato presso le scuole dell’infanzia del Comune di Roma in qualità di insegnante di religione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato assoggettati alla disciplina del C.C.N.L. per il comparto Enti Locali e che il Comune aveva innanzitutto violato il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 309, poichè gli incarichi non erano stati conferiti per l’intero anno scolastico, bensì a decorrere dai mesi di ottobre o novembre e con termine al 30 giugno dell’anno successivo, a ciò conseguendo la mancata percezione dello stipendio nel periodo luglio/settembre e la corrispondente riduzione della 13 mensilità;

che la ricorrente osservava che l’ente non aveva garantito la doverosa parità di trattamento economico con gli insegnanti a tempo indeterminato, non avendo corrisposto per intero lo stipendio tabellare e le altre indennità previste dagli artt. 33 e 37, del CCNL e dall’art. 34 del contratto integrativo;

che si chiedeva, pertanto, la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento delle somme indicate in ricorso, lamentandosi, inoltre, l’illegittima esclusione dalle procedure di stabilizzazione L. n. 296 del 2007, ex art. 1, comma 558, con richiesta di condanna anche al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della reiterazione non giustificata dei rapporti a termine;

che il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria limitatamente alla domanda di stabilizzazione ed accoglieva per il resto il ricorso e la Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava il Comune di Roma a corrispondere all’appellata la minor somma di Euro 22.620,52, nei limiti della eccepita prescrizione, confermando per il resto la pronunzia di primo grado, sul rilievo che correttamente il primo giudice aveva ritenuto applicabile alla fattispecie il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, che, oltre ad imporre al capo d’istituto di conferire incarichi annuali per l’insegnamento della religione cattolica, stabilisce anche il principio della totale equiparazione degli insegnanti di religione alla restante componente docente con diritto degli stessi ad essere retribuiti, al pari degli altri docenti, su base mensile e non solo per il numero di giornate lavorate;

che veniva richiamato, infine, il principio di non discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea per evidenziare che la materia insegnata non poteva determinare una diversità di trattamento fra docenti;

che di tale decisione domanda la cassazione Roma Capitale, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, la L.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la L. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Considerato:

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

che, con il primo motivo, Roma Capitale denuncia “falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, degli artt. 21 e 22 della Carta di Nizza, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, recepita dalla Trattato di Lisbona del 1 dicembre 2009, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, rilevando che gli insegnanti della religione cattolica costituiscono una categoria non equiparabile al restante personale docente, poichè il rapporto che li lega alla amministrazione è caratterizzato da precarietà non solo nel momento genetico ma anche nel suo svolgimento, condizionato dal necessario assenso della autorità ecclesiastica ed aggiungendo che il Comune di Roma aveva ritenuto, ottenendo anche la approvazione delle organizzazioni sindacali, di dovere affidare l’insegnamento della religione cattolica innanzitutto ai docenti di ruolo, dichiaratisi a ciò disponibili, che avessero ottenuto l’autorizzazione dell’ordinario diocesano;

che assume la ricorrente che detta circostanza, assolutamente pacifica, non sarebbe stata considerata dalla Corte territoriale che aveva falsamente applicato il disposto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, senza valutare che gli incarichi conferiti all’intimata avevano natura di supplenza, poichè affidati solo in caso di indisponibilità degli insegnanti di ruolo;

che, sulla base dei medesimi argomenti, la ricorrente formula il secondo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, ribadendo che la Corte di appello non avrebbe considerato la natura dell’incarico, tale da escludere il diritto ad ottenere il medesimo trattamento giuridico ed economico dei docenti di ruolo;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che la questione controversa è stata di recente risolta da questa Corte con sentenza 21.1.2016 n. 1066, alla quale va posto richiamo condividendosene i passaggi motivazionali ed i principi enunciati;

che in tale precedente si è osservato che il quadro normativo di riferimento è rappresentato, innanzitutto, dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, con la quale è stata data esecuzione alle modifiche apportate al Concordato Lateranense dall’accordo intervenuto il 18 febbraio 1984 fra lo Stato Italiano e la Santa Sede, e dal successivo D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, che ha reso esecutiva l’intesa raggiunta tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

che la Repubblica Italiana ha assunto l’obbligo di assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell’accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l’insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati d’intesa con quest’ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell’insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana;

che gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e con il D.P.R. n. 23 giugno 1990, n. 202, con i quali è stata data esecuzione alla intesa del 14 dicembre 1985 ed alle successive modifiche della stessa concordate con la Conferenza Episcopale il 13 giugno 1990;

che degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che, all’art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l’insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2, precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l’ordinario diocesano, ed al comma 3, ribadisce l’appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri;

che per la scuola pubblica statale il principio della necessaria annualità dell’incarico di insegnamento è stato ribadito anche dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997 che, all’art. 47, comma 6, nel richiamare l’art. 309 del T.U. ha previsto il conferimento di incarichi annuali, da intendersi rinnovati “qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”;

che è stato evidenziato come eguale disposizione non si rinvenga nei CCNL per il comparto degli enti locali ma che dal silenzio delle parti collettive non possa certo desumersi la possibilità per l’ente locale di assicurare l’insegnamento religioso nelle scuole dell’infanzia mediante il ricorso a contratti a termine di durata inferiore all’anno, stipulati ai sensi dell’art. 16 del CCNL;

che detta scelta, infatti, contrasta con il precetto normativo dettato dal richiamato art. 309, applicabile alla scuola pubblica non statale, e, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. 9.6.2000 n. 5397 in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di causa) finisce per rendere il rapporto assolutamente precario e privo di tutele;

che proprio la annualità dell’incarico e l’automatica rinnovazione dello stesso in caso di permanenza dei requisiti prescritti per l’insegnamento sono state valorizzate dalla Corte Costituzionale per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa dettata in tema di stato giuridico degli insegnanti di religione, sul rilievo che la precarietà del rapporto non sarebbe assoluta (Corte Cost. n.390/1999) (in tali termini Cass. 1066/2016 cit.);

che correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto della L. a ricoprire incarichi annuali ed a percepire il medesimo trattamento economico riservato ai docenti a tempo indeterminato assegnati alla scuola dell’infanzia;

che la parità di diritti rispetto a questi ultimi è sancita dalle intese nonchè dal richiamato art. 309, e tanto basta per affermare la infondatezza del ricorso, avendo la sentenza impugnata richiamato il principio di non discriminazione e gli artt. 21 e 22, della Carta di Nizza solo per rafforzare l’interpretazione, come si è visto corretta, data alla disposizione dettata dal Testo Unico;

che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, valutata la memoria depositata di contenuto adesivo alla proposta;

che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15 %, con attribuzione in favore dell’avv. Raffaella de Camelis.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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