Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8995 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 21/10/2019, dep. 31/03/2021), n.8995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. r.g. 12008 OD proposto da:

UNIONEFFE SOCIETA’ COOPERATIVA, in concordato preventivo (cod. fisc.

e P.I. (OMISSIS)), in persona dei commissari liquidatori Dott.ssa

A.M. e avv. M.P., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Carmela

Liuzzi, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Paolo Emilio n.

7, presso lo studio dell’Avvocato Ester Perifano;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO A.M.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore Dott. G.G.,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al

controricorso, dall’Avvocato Gaetano Galli, con il quale

elettivamente domicilia in Roma, alla Via L. Luciani n. 1, presso lo

studio dell’Avvocato Irene Romano.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

depositato in data 23.3.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto parzialmente l’opposizione L.Fall., ex art. 98 avanzata da Unioneffe, società coop. in concordato preventivo, avverso il provvedimento con il quale il g.d. del Fallimento di A.M.A., titolare dell’omonima farmacia, aveva integralmente respinto la sua domanda di ammissione allo stato passivo di un credito di complessivi Euro 1.037.322,89, per capitale e interessi, preteso in corrispettivo di forniture di merce.

Il tribunale ha ammesso, interamente al chirografo, un minor credito dell’opponente di Euro 426.802,54, rilevando: a) che le fatture prodotte da Unioneffe, in quanto documenti da essa stessa formati, erano prive di efficacia probatoria nei confronti del Fallimento; b) che rappresentava, invece, titolo opponibile al fallimento, ed idoneo a fornire la prova del credito, l’atto di riconoscimento del debito di Euro 643.032,64 proveniente da A., menzionato ed allegato al ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto da Unioneffe nei suoi confronti ed avente data certa anteriore alla sentenza dichiarativa; c) che, peraltro, il debitore poi fallito aveva proposto opposizione contro il provvedimento monitorio senza contestare la scrittura ricognitiva, ma eccependo soltanto la parziale estinzione del debito, in ragione di intervenuti pagamenti per complessivi Euro 316.230,10; d) che parte di tali pagamenti, per Euro 100.000, risalivano però a data antecedente al riconoscimento del debito e non potevano pertanto essere considerati come adempimenti successivi; e) che, poichè l’atto di riconoscimento non era titolato, non era possibile identificare i beni sui quali esercitare il privilegio per Iva di rivalsa.

2. Il decreto, pubblicato il 23.3.2016, è stato impugnato da Unioneffe in concordato preventivo con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento di A.M.A. ha resistito con controricorso, nel quale ha anche avanzato ricorso incidentale per un motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 2967 c.c., nonchè vizio di omessa pronuncia o di omesso esame in ordine ai mezzi istruttori richiesti. Evidenzia che, in sede di opposizione allo stato passivo, era stata articolata prova testimoniale volta a superare l’eccezione di mancata sottoscrizione dei documenti di trasporto (DDT) prodotti unitamente alle fatture, indirizzata alla dimostrazione dell’intervenuta consegna della merce all’impresa debitrice, che avrebbe dovuto considerarsi ammissibile perchè non interdetta dai limiti probatori stabili per legge alla prova testimoniale e comunque idonea a dimostrare la consegna della merce in una situazione di peculiarità dei rapporti tra le parti contrattuali.

2. Col secondo mezzo Unioneffe denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 112 c.p.c. e vizio di contraddittoria motivazione, per avere il tribunale attribuito valenza probatoria alle difese svolte da A. in sede di opposizione al decreto ingiuntivo nella sola parte in cui eccepivano l’intervenuta, parziale estinzione del debito e non anche laddove riconoscevano che le forniture erano state eseguite e per aver, inoltre, omesso di esaminare la prova testimoniale da essa dedotta al fine di dimostrare che i pagamenti erano imputabili a debiti pregressi.

3. Con il terzo motivo la ricorrente articola vizio di violazione degli artt. 122 c.p.c., nonchè dell’art. 24 Cost. e art. 1282 c.c., oltre che vizio di motivazione, per aver il tribunale omesso di pronunciare sulla domanda di riconoscimento degli interessi.

4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2758 c.c. nonchè omesso esame di fatto decisivo, per aver il tribunale escluso che il credito per Iva di rivalsa potesse ricevere collocazione privilegiata in ragione della natura non titolata dell’atto ricognitivo del debito, nonostante i beni sui cui esercitare il privilegio fossero sufficientemente individuati nelle fatture.

5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Fallimento denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè vizio di contraddittoria motivazione in relazione alla ritenuta non detraibilità, dall’ammontare del debito riconosciuto, della somma di Euro 100.000. Assume che tutti i pagamenti eseguiti dal fallito erano anteriori all’emissione del decreto ingiuntivo, sicchè il tribunale avrebbe ingiustificatamente escluso dal novero di quelli detraibili i soli pagamenti di Euro 70.000 e di Euro 30.000, in data (OMISSIS) e (OMISSIS), effettuati a mezzo assegni tratti sul c/c acceso da A. presso la Banca Credito Popolare; sostiene, inoltre, che la prova che anche questi ultimi avessero parzialmente estinto il debito riconosciuto si sarebbe potuta trarre da ulteriori risultanze istruttorie (esistenza di un accordo transattivo; difese svolte dal debitore nell’atto di opposizione al d.i.; esame complessivo degli e/c prodotti in causa; difese della controparte).

6. Appare opportuno precisare in premessa che il tribunale, nel definire “non titolato” l’atto di riconoscimento del debito, si è limitato ad escludere che detto riconoscimento si riferisse a specifiche forniture, mentre non ha inteso escludere (come sembra adombrare il Fallimento) che vi fosse prova della riferibilità dell’atto ricognitivo al rapporto dedotto in giudizio: in questa seconda ipotesi, infatti, il giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda, fondata unicamente sull’esistenza del rapporto negoziale di fornitura e non sulla scrittura ricognitiva (prodotta solo come prova e comunque, quand’anche invocata a fondamento dell’opposizione, integrante una nuova causa petendi). A conforto di tale conclusione milita inoltre il fatto che l’espressione “non titolato” è stata adoperata solo in sede di esame della domanda di riconoscimento del privilegio per IVA di rivalsa.

7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, non già sotto il profilo dell’omessa pronuncia, che può riguardare solo una domanda o un’eccezione (Cass. S.U. n. 15982/2001; Cass. ord. nn. 13716/2016, 24830/2017; v. anche Cass. ord. n. 16812/2018; Cass. n. 19150/2016), ma sotto quello diverso del vizio di motivazione.

Unioneffe ha articolato precisi capitoli di prova testimoniale per dimostrare l’avvenuta consegna delle forniture (documentata attraverso DDT non sottoscritti da A., di cui il Fallimento aveva contestato la valenza probatoria) e li ha puntualmente trascritti in ricorso, indicando specificamente i testi (i trasportatori) da escutere a loro conferma.

La prova così dedotta era ammissibile, perchè non aveva ad oggetto nè la stipulazione del contratto nè l’ammontare del credito, ma la diversa circostanza dell’adempimento della prestazione di consegna dalla quale scaturiva l’obbligazione di pagamento controversa in giudizio.

Neppure si può dubitare della decisività della prova testimoniale non ammessa, nel senso chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata (Cass. n. 16812/2018; Cass. n. 19150/2016), atteso che il suo espletamento avrebbe consentito di accertare la sussistenza dei fatti costitutivi dell’intero diritto di credito della ricorrente, che invece il tribunale campano – escludendo l’opponibilità al Fallimento delle fatture dalla stessa prodotte, e senza neppure menzionare i DDT non sottoscritti – ha ritenuto solo parzialmente provato sulla scorta dell’atto di ricognizione del debito.

5.2 Del pari fondato è il secondo motivo di ricorso, da riqualificare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto volto alla denuncia di un vizio di motivazione apparente.

5.2.2 Il decreto impugnato tace infatti totalmente sulle ragioni per le quali, da un lato, è stata ritenuta raggiunta la prova sia di pagamenti successivi all’atto ricognitivo sia della loro effettiva imputabilità al debito oggetto di riconoscimento e, dall’altro, non è stata invece ritenuta ammissibile (ma in realtà neppure presa in considerazione) la prova testimoniale contraria articolata dalla creditrice (volta a dimostrare che, dopo il riconoscimento del debito, A. aveva versato solo 24.000 Euro). Può ben dirsi, dunque, che la motivazione in ordine allo specifico punto qui in esame sia del tutto mancante (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

5.3 Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale.

5.4 Il ricorso incidentale è invece inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivalutazione del merito della decisione in ordine alla determinazione dell’entità complessiva del credito ammesso al passivo, e ciò attraverso una irricevibile richiesta di rilettura degli atti istruttori e della documentazione allegata (v. in particolare il richiamato documento 7).

A ciò va aggiunto che il controricorrente non ha neanche un concreto interesse ad agire, in quanto dalla prospettazione contenuta nel ricorso incidentale si dovrebbe ricavare che neppure gli altri versamenti conteggiati dal tribunale erano in realtà detraibili.

All’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Santa Maria C.V. in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA