Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8995 del 15/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24856-2018 proposto da:
PREFETTURA DI SIRACUSA (OMISSIS), in persona del Prefetto pro
tempore, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, F.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 118/2018 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata
il 24/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO.
Fatto
RILEVATO
Che:
Riscossione Sicilia, s.p.a., appellava una decisione del Giudice di pace, avente ad oggetto l’opposizione proposta da F.A. avverso una cartella di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale, nella parte afferente alla regolazione delle spese processuali poste in solido a carico dell’appellante e dell’evocata Prefettura;
si costituiva in appello il Ministero dell’interno deducendo la tardività del gravame e la nullità della notifica della citazione introduttiva in quanto effettuata alla Prefettura invece che al Ministero dell’interno presso l’Avvocatura distrettuale;
il Tribunale, rigettava l’eccezione di tardività dell’appello, rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale in quanto proposto in violazione del foro erariale;
avverso questa decisione propone ricorso per cassazione il Ministero dell’interno articolando due motivi;
non hanno svolto difese le intimate Riscossione Sicilia s.p.a. e F.A.;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
RILEVATO
Che:
con il primo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza per omessa rimessione del giudizio al giudice di prime cure, da parte del Tribunale, in applicazione dell’art. 354 c.p.c., posta la mancata notifica all’Avvocatura dello Stato distrettuale quale difensore ex lege del legittimato Ministero dell’interno;
con il secondo motivo si prospetta la violazione del principio di unitarietà delle impugnazioni avverso la stessa sentenza in modo al contempo contraddittorio posto che, ai fini della legittimazione passiva del Prefetto, era stata ritenuta l’applicabilità del rito delle opposizioni a sanzioni amministrative, mentre, riguardo all’appello incidentale dell’amministrazione, il Tribunale aveva affermato l’operatività del foro erariale sul presupposto della qualificazione della domanda in termini di opposizione a cartella esattoriale;
Rilevato che:
il primo motivo è fondato e assorbente;
nel caso di opposizione a cartella esattoriale che non ponga in discussione il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale, come nell’ipotesi in scrutinio in cui risulta essere stata dedotta la sopravvenuta prescrizione quinquennale, non operando la speciale norma attributiva della legittimazione passiva alla Prefettura (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 5, “ratione temporis” applicabile), sussiste la legittimazione passiva dell’ente amministrativo di vertice e creditore, ossia il Ministero dell’interno, e dunque la necessità di notificare l’atto introduttivo all’Avvocatura dello Stato distrettuale;
ferma la rilevabilità d’ufficio in caso di mancata costituzione dell’amministrazione passivamente legittimata, quest’ultima può costituirsi e nulla eccepire, determinando sanatoria L. n. 260 del 1958, ex art. 4, ovvero costituirsi eccependo lo specifico vizio, con necessità, nel caso, di dichiarare la nullità degli atti del giudizio di prime cure, cui rimettere il processo ex art. 354 c.p.c. (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass., 22/01/2019, n. 1661, punto 2);
ed è ciò che risulta essere avvenuto nel caso di specie, in cui poi il Tribunale, solo e contraddittoriamente riguardo all’appello incidentale proposto proprio sul punto dalla difesa erariale, ha ipotizzato una trattazione presso il foro erariale;
spese al giudice del rinvio che può disporsi direttamente al Giudice di pace di Modica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Giudice di pace di Modica perchè pronunci anche sulle spese degli altri gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020