Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8994 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 15/04/2010), n.8994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 36, presso l’AGENZIA A.Z. SERVICE, rappresentato e difeso

dagli avvocati ARGIOLAS CESELLO, SPINAS EMANUELE, giusta procura alle

liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SAN PAOLO IMI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 901/2009 del TRIBUNALE di CAGLIARI del

20.2.09, depositata il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. M.R. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 17 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Cagliari, investito da esso ricorrente di un’opposizione agli esecutivi ed all’esecuzione immobiliare iniziata dal Banco Di Napoli s.p.a. (successivamente incorporato dall’Istituto San Paolo Imi s.p.a.), ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti perchè tardivamente proposta e rigettato l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2.

La sentenza impugnata risulta pronunciata della Intesa San Paolo s.p.a., quale incorporante della San Paolo Imi, nonchè quale mandataria della e procuratrice della SGA s.p.a., del Banco di Sardegna s.p.a. e della Banca Monte dei paschi di Siena s.p.a., tutti costituitisi nelle dette qualità nel relativo giudizio, nonchè nei confronti della Banca Commerciale Italiana s.p.a., della Insar s.p.a., della Banca di Roma s.p.a., del Credito Fondiario e Industriale s.p.a. e della Fonsa s.p.a., soggetti rimasti, invece, contumaci.

Il ricorso per Cassazione è stato proposto e notificato – dopo la notifica della sentenza al ricorrente (che risulta effettuata, dalla relata sulla copia depositata dal ricorrente, ad istanza della Intesa San Paolo s.p.a. nella doppia qualità indicata dalla sentenza stessa) – al San Paolo Imi s.p.a..

Non vi è stata resistenza al ricorso.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (tale D.Lgs., art. 27, comma 2).

p. 3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile e l’inammissibilità esime – in ossequio al principio della ragionevole durata del processo – da ogni considerazione sia riguardo alla ritualità della notificazione del ricorso nei confronti di un soggetto che pacificamente risulta incorporato da quello indicato come parte nella sentenza e che ha notificato quest’ultima, sia riguardo alla mancata notificazione alle altre parti del giudizio di merito.

Sarebbero, infatti, ininfluenti sulla sorte del processo eventuali ordini di rinnovo della notificazione e di integrazione del contraddittorio, tenuto conto che l’inammissibilità che dovrebbe dichiararsi gioverebbe alle altre parti del giudizio, che vedrebbero la loro posizione immutata rispetto a quella determinata favorevolmente dalla sentenza quanto all’esito delle due opposizioni nel merito. Mentre, quanto alla posizione acquisita per effetto della sentenza in punto di spese giudiziali – che nei rapporti fra il ricorrente e le altre parti costituite sono state compensate, mentre sono state poste a carico del ricorrente nel rapporto con l’Intesa san Paolo nella duplice qualità in cui era costituita – e che è l’unica statuizione che quelle parti potrebbero impugnare la prospettiva dell’inammissibilità parrebbe rendere superflua l’applicazione dell’art. 332 c.p.c., perchè, ove mai detta statuizione fosse impugnata da quelle altre parti la cognizione della relativa impugnazione potrebbe avvenire senza alcun coinvolgimento della statuizione che dovesse essere resa su questo ricorso.

4. – Ciò premesso, la ragione della inammissibilità è duplice.

La sua esposizione, dopo la parte dedicata al fatto, che si conclude (punto 18) con l’asserzione che la sentenza impugnata sarebbe “ingiusta ed affetta da vizi riguardanti sia l’applicazione e l’interpretazione del diritto, sia la valutazione e l’analisi dei fatti di causa”, nella successiva parte dedicata al “diritto” non contiene alcuna indicazione dei motivi proposti e delle norme di diritto violate, ma procede all’esposizione delle doglianze senza alcuna premessa indicativa in modo riassuntivo del o dei motivi e delle norme di diritto violate, tale da raccordarli ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c..

Ne risulta inosservato l’art. 366 c.p.c., n. 4.

La seconda causa di inammissibilità è rappresentata dall’inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., ed essa sarebbe configurabile là dove nell’esposizione fossero individuabili i motivi. Ipotizzando che, giusta il ricordato punto 18 si sia inteso far valere un motivo di violazione di norme di diritto o del procedimento e un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si dovrebbe rilevare che l’esposizione dedicata al “diritto” si conclude con un quesito di diritto, che parrebbe evocativo della violazione della norma del procedimento di cui all’art. 617 c.p.c., posto che è del seguente tenore: “l’opposizione contro l’esecuzione o gli atti esecutivi con la quale si impugni un atto radicalmente nullo al punto da potersene configurare l’inesistenza, non è vincolata all’osservanza del termine perentorio di 5 gg. Posto dall’art. 617 c.p.c.”.

Siffatto quesito si concreta nella formulazione di un interrogativo completamente astratto e privo di riferimento pur riassuntivo alla concreta vicenda di cui è causa ed alla decisione impugnata. Per tale ragione difetta del requisito della conclusività ed appare, pertanto, inidoneo ad integrare il requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esige (o meglio esigeva, atteso che ora è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, con effetto che, però, non si estende al ricorso in oggetto) che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento e dal modo in cui è stata decisa, bensì evidenzi la sua pertinenza all’uno ed all’altra. Invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente. Un quesito che non presenti questa contenuto è un non-quesito e non vale ad integrare il requisito di ammissibilità previsto dalla norma in discorso (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; da ultimo, Cass. n. 4044 e 8463 del 2009, fra le tante).

Inoltre, anche come interrogativo astratto il predetto quesito risulta incomprensibile a proposito dell’opposizione all’esecuzione ed anche perplesso, là dove si riferisce alternativamente ai due tipi di opposizione.

Con riferimento all’eventuale vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, manca la cd. chiara indicazione, che deve consistere in un momento di sintesi (Cass. sez. un. n. 20603 del 2007)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che ad esse non sono stati mossi rilievi.

p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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