Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8993 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23925/2017 R.G. proposto da:

B.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Giuditta MERONE, ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Angelo Emo, n. 106, presso lo studio

legale dell’avv. Ciro CASTALDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS),

rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2297/15/2017 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 30/01/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI

Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo e di due cartelle di pagamento ad esso prodromiche, relative ad IRAP dovuta dal contribuente B.F. con riferimento agli anni d’imposta 2008 e 2009, la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendo correttamente effettuate le notifiche delle cartelle di pagamento nei confronti del contribuente con le modalità previste per il caso, come quello di specie, di assoluta irreperibilità del destinatario.

2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicano le intimate con controricorso.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e f), L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, artt. 140 e 143 c.p.c., è incentrato sull’irregolarità delle notifiche delle due cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di fermo – questo regolarmente notificato – perchè effettuate nella ritenuta erronea sussistenza dell’irreperibilità assoluta del destinatario.

2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, con una prima censura, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,comma 2, n. 4, art. 111 Cost., comma 6, eccependo il ricorrente la nullità della sentenza d’appello perchè corredata da motivazione apparente e, con una seconda censura, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, lamentando che la CTR aveva omesso la valutazione di prove documentali (in particolare, sentenze e cartelle regolarmente notificate al contribuente al medesimo indirizzo indicato negli atti impugnati) e violato l’obbligo di acquisire d’ufficio documenti in possesso dell’amministrazione finanziaria.

3. Per ragioni di priorità logico-giuridica va esaminata la prima censura del secondo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, che è infondata e va rigettata in quanto il giudice d’appello ha espresso una chiara ratio decidendi là dove ha rilevato la regolarità delle notificazioni delle cartelle di pagamento impugnate, per cui non ricorre quell’impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica (Cass. n. 3276 del 2018, che richiama Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016) e, seppure si volesse attribuire alla CTR un’errata o superficiale valutazione delle risultanze di causa (in particolare delle relate di notifica delle cartelle di pagamento), si verterebbe in ipotesi di vizio motivazionale non così radicale da rendere la motivazione inidonea ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (arg. da Cass. n. 5315 del 2015).

4. L’esame del primo motivo di ricorso deve essere preceduto da quello dell’eccezione delle controricorrenti di inammissibilità del motivo per essere state prospettate questioni nuove, in particolare sulla mancata attestazione nelle relate delle ricerche svolte dal messo notificatore ai fini dell’accertamento della irreperibilità assoluta del destinatario.

5. L’eccezione, diversamente da quanto sostenuto dal relatore, è infondata e va rigettata in quanto dal contenuto del ricorso e dagli atti al medesimo allegati (in particolare il ricorso di primo grado, le controdeduzioni depositate in quel grado di giudizio dall’Equitalia s.p.a. con la relativa documentazione prodotta e la memoria depositata dal B.) emerge che il contribuente in sede di ricorso contestò l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento, che l’agente della riscossione solo con la costituzione in giudizio depositò le relate di notifica e che il contribuente con le successive memorie – e, quindi, correttamente, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, comma 2, non potendolo fare prima – contestò la regolarità del procedimento di notificazione deducendo anche la mancata attestazione nelle stesse delle ricerche effettuate dal messo notificatore per accertare l’irreperibilità assoluta del destinatario.

6. Superata tale eccezione, il Collegio ritiene, in dissenso rispetto alla proposta del relatore (Cass., Sez. U., n. 8999 del 2009), che il primo motivo di ricorso sia fondato e vada accolto.

6.1. Al riguardo deve ricordarsi che “Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016, Rv. 642274; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8638 del 03/04/2017, Rv. 643689). In senso parzialmente difforme si è pronunciata questa Corte nella sentenza n. 17964 del 14/08/2014, Rv. 632195, che dopo aver affermato che “l’omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell’elencazione dei motivi indicati dall’art. 160 c.p.c.”, ha precisato che “solo il mancato concreto compimento delle indagini e delle ricerche, volte ad accertare lo stato di irreperibilità del notificando, e non anche la loro mancata indicazione, nella relata di notifica – che costituisce un adempimento di mera regolarità formale rende la notificazione eseguita tramite ricorso alla procedura di cui all’art. 143 c.p.c. inidonea al perseguimento del suo scopo e conseguentemente illegittima”.

6.2. Ciò posto deve osservarsi, con riferimento al caso in esame, che dalle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate, riprodotte fotograficamente nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza del medesimo, risulta che le notificazioni sono state effettuate con le modalità prescritte per i soggetti assolutamente irreperibili ma senza alcuna annotazione delle ricerche effettuate, che peraltro non sembrano neppure essere state concretamente effettuate.

7. Dall’accoglimento del motivo in esame, discende l’assorbimento della seconda censura proposta con il secondo mezzo di cassazione, nella parte in cui il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere la CTR omesso la valutazione di prove documentali (in particolare, sentenze e cartelle regolarmente notificate al contribuente al medesimo indirizzo indicato negli atti impugnati) e violato l’obbligo di acquisire d’ufficio documenti in possesso dell’amministrazione finanziaria.

7.1. Discende, altresì, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR che, attenendosi ai suesposti principi giurisprudenziali, accerterà l’effettuazione in concreto delle indagini e delle ricerche volte ad accertare lo stato di irreperibilità del notificando, tenendo altresì presente il principio in base al quale “L’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora)” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017, Rv. 645083 – 02).

8. E’, invece, infondato e va rigettato il terzo motivo incentrato sull’effetto estensivo del giudicato esterno con riferimento a precedenti annualità d’imposta, proposto in violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..

9. Invero, la tesi sostenuta dal ricorrente collide con il principio più volte ribadito da questa Corte, peraltro proprio in materia di IRAP, secondo cui “La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d’imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l’efficacia esterna di un giudicato relativo ad un periodo di imposta IRAP in una controversia riguardante un’altra annualità)” (Cass., Sez. 5, n. 22941 del 09/10/2013, Rv. 628468; conf. Cass. n. 1837 del 2014; v. anche Cass. n. 20029 del 2011, n. 6953 del 2015; n. 21395 del 2017; n. 17760 del 2018).

4. In estrema sintesi, vanno dichiarati infondati la prima censura del secondo motivo di ricorso ed il terzo motivo, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbita la seconda censura del secondo motivo; quindi, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla competente CTR perchè provveda nel senso indicato al superiore par. 7.1, e, quindi, a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

dichiara infondati la prima censura del secondo motivo di ricorso ed il terzo motivo, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbita la seconda censura del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA