Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8993 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18893-2018 proposto da:

D.F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATTANE0

22, presso lo studio dell’avvocato ILARDI FRANCESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato COPPO ALBERTO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) DI CASERTA, in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 10, presso

lo studio dell’avvocato GIAQUINTO MAURO GIULIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAQUINTO TIZIANO MARIA;

– controricorrente –

contro

INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 543/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

D.F.E. conveniva in giudizio il Condominio (OMISSIS), in Caserta, chiedendo la rifusione dei danni alla persona conseguenti a un incidente nell’ascensore condominiale;

il Tribunale, davanti al quale resisteva il Condominio e INA Assitalia, compagnia assicuratrice chiamata in manleva dal primo, accoglieva la domanda per quanto di ragione;

la Corte di appello, adita dall’attrice in punto di liquidazione dei danni, rigettava l’appello rilevando, in particolare, che gli ulteriori documenti di cui l’appellante chiedeva l’ammissione e l’esame, in parte erano già stati esaminati e in altra parte tardivamente esibiti senza che la negligenza del diverso difensore in prime cure potesse costituire ragione di rimessione in termini, fermo restando che incidendo essi solamente sul “quantum” risarcitorio, individuato in relazione agli accertamenti del consulente d’ufficio rimasti privi di specifica censura, non avrebbero comunque potuto considerarsi indispensabili alla decisione;

avverso questa decisione ricorre per cassazione D.F.E. articolando due motivi;

resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS) in Caserta;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la negligenza professionale del difensore in prime cure, il quale non avrebbe depositato documenti rilevanti e avrebbe ritirato senza ridepositarle altre prove documentali, non avrebbe potuto determinare la decadenza a carico dell’incolpevole assistita;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i documenti non prodotti, ovvero ritirati e non ridepositati dal difensore in prime cure, erano comunque producibili in secondo grado in quanto indispensabili, in specie secondo la formulazione dell’invocata norma antecedente alla modifica della L. n. 69 del 2009, applicabile in ragione dell’inizio del primo grado processuale;

Rilevato che

il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3;

nello stesso non emerge l’idonea sintesi della vicenda processuale;

in particolare, non risultano esposte le ragioni della decisione di prime

cure, riguardo alla quale si riportano solo i motivi di appello, e neppure di quella di seconda istanza;

tali compiute risultanze devono esser proprie dello stesso ricorso, ai fini della sua specificità, e non possono essere ricavate “aliunde”, neppure dal controricorso o dalle previe sentenze dei gradi di merito (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754);

resta impossibile, pertanto, comprendere compiutamente la vicenda processuale e apprezzare utilmente le stesse censure qui proposte: sia in quanto rivolte all’omesso esame, da parte del Tribunale, di documenti attorei ritirati e non ridepositati durante il primo grado, secondo quanto preteso dalla ricorrente ma, vagliando la sentenza di secondo grado, negato dalla Corte di appello, ad avviso della quale la delibazione di tali risultanze documentali sarebbe comunque avvenuta; sia in quanto rivolte all’indispensabilità della produzione documentale nel giudizio di appello, all’esito del quale la stessa è stata esclusa, per ciò che parimenti risulta solo dalla sentenza della Corte territoriale, anche per carenza d’idonea censura delle conclusioni della consulenza d’ufficio disposta dal primo giudice;

il primo motivo, d’altra parte, sarebbe stato altrimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte la negligenza del difensore e procuratore della parte può integrare causa di responsabilità professionale ma non costituisce causa non imputabile di rimessione in termini, trattandosi di opzione difensiva ovvero di condotta colposa riferibile alla parte per il tramite del suo rappresentante e assistente tecnico (cfr. Cass., 17/11/2016, n. 23430);

il secondo motivo, inoltre, sarebbe stato, parimenti, anch’esso inammissibile, ex art. 366 c.p.c., n. 6;

difatti, non viene idoneamente sintetizzato il contenuto dei documenti evocati, in specie in rapporto alla “ratio decidendi” della Corte territoriale secondo cui non vi era stata idonea censura delle conclusioni della consulenza officiosa disposta dal Tribunale, secondo la quale le patologie e terapie lamentate a supporto dell’insufficienza liquidatoria non erano riferibili al sinistro ma a pregressa malattia della deducente;

spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali, con distrazione in favore dell’avvocato Giaquinto Tiziano Maria.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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