Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8993 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 15/04/2010), n.8993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A.T., G.S., G.A.,

G.U. in proprio e in qualità di procuratore speciale dei

germani G.C., G.A.C., Gu.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentati e

difesi dall’avvocato DE’ LONGIS ANDREA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.A., C.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato LIZZA EGIDIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARUSO GIANLEONARDO, CURATOLO

MAURIZIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4088/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19.11.08, depositata il 27/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. G.A.T., G.S., G. A. e G.U., in proprio ed in qualità di procuratore speciale dei germani C., A.C. ed G. A., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 novembre 2008, con la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto da T.A. e C.S. avverso la sentenza resa inter partes in primo grado dal Tribunale di Benevento in una controversia ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso il T. ed il C..

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (tale D.Lgs., art. 27, comma 2).

p. 3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione sotto il profilo che esso sarebbe stato notificato in unica copia al comune difensore degli intimati. Invero, “La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” ari.

285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo”.

(Cass. sez. un. n. 29290 del 2008).

Il ricorso appare, tuttavia, inammissibile, per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Invero, il ricorso prospetta due motivi, formalmente enunciati come “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in combinato disposto agli artt. 1456 c.c. e 1457 c.c.”.

L’illustrazione dei due motivi procede promiscuamente e si conclude con l’enunciazione del seguente quesito di diritto, che chiede alla Corte: “dare un’esatta interpretazione dell’art. 1456 c.c., art. 1457 c.c., e nello specifico dichiarare se si tratti di clausola risolutiva espressa a favore di entrambe le parti e se trattasi di termine esenziale”.

Ora, questo quesito – che, evidentemente, si dovrebbe correlare alla delle norme dei due articoli richiamati, si presenta come un interrogativo assolutamente astratto e privo di pur minimi riferimenti riassuntivi sia alla vicenda sostanziale, sia al decisum della sentenza impugnata. Ne discende che difetta di conclusività ed è inidoneo ad assolvere all’onere di cui all’art. 366 bis c.p.c..

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esige (o meglio esigeva, atteso che ora è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, con effetto che, però, non si estende al ricorso in oggetto) che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento e dal modo in cui è stata decisa, bensì evidenzi la sua pertinenza all’uno ed all’altra. Invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente. Un quesito che non presenti questa contenuto è un non quesito e non vale ad integrare il requisito di ammissibilità previsto dalla norma in discorso (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; da ultimo, Cass. n. 4044 e 8463 del 2009, fra le tante).

Per quanto attiene al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo non si conclude e comunque non contiene l’indicazione riassuntiva che dovrebbe esprimere la cd. “chiara indicazione”, richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. (ex multis, Cass. sez, un. n. 20603 del 2007).

Il ricorso, in ogni caso, sarebbe inammissibile anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si fonda sul contenuto e sull’esegesi del contratto del 27 maggio 1991, del quale non solo non indica la sede del giudizio di merito in cui venne prodotto, ma anche e soprattutto se e dove sarebbe stato prodotto in questa sede (Cass. sez. un. n. 28547 del 2008).

Sussisterebbe, inoltre, anche – sempre ai sensi del citato art. 366 c.p.c., n. 6 – inammissibilità per difetto di autosufficienza, stante la mancata riproduzione del contenuto delle clausole di detto contratto di cui si discorre”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che ad esse non sono stati mossi rilievi da parte dei ricorrenti.

p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro duemilottocento, cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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